Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26701 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 5433/18) proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Stefania Gualtieri,

nonchè, in virtù di procura speciale del 23 settembre 2020

autenticata ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 97, comma 4,

lett. c), dall’Avv. Anna Lucia De Luca, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pasquale Mosca, in Roma, Corso

d’Italia, n. 102;

– ricorrente –

contro

P.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Domenico Lia,

e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1623/2017, depositata l’11 luglio 2017 (non

notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Giovanni Pasquale Mosca, per delega, nell’interesse

della ricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1346 del 2015 il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta da P.M. (in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale) avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 175/2013 emessa dalla Provincia di Firenze con l’irrogazione della sanzione complessiva di Euro 20.800,00 (computata nel minimo per ciascuna infrazione contestata) per plurime violazioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 1, consistite nell’incompleta compilazione di 13 formulari relativi a trasporti costituiti da materiale edilizio, eseguiti in varie date nel corso dell’anno 2008.

2. Decidendo sull’appello formulato dal soccombente P. e nella costituzione dell’appellata Città Metropolitana di Firenze (subentrata alla Provincia di Firenze), la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1623/2017 (depositata l’11 luglio 2017), accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava l’opposta ordinanza-ingiunzione, disponendo la compensazione totale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte toscana, respinta l’eccezione preliminare di asserita tardività della contestazione delle violazioni, riteneva che queste ultime non si fossero configurate, essendo risultato che il P. aveva provveduto ad indicare, nella prima parte dei formulari, l’indirizzo del soggetto produttore dei rifiuti, nel mentre non sarebbe stato necessario provvedere anche all’indicazione della sede secondaria, siccome da considerarsi non richiesta dagli stessi formulari (e, comunque, individuabile sulla scorta dell’indicazione del citato produttore e del relativo indirizzo).

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, la Città Metropolitana di Firenze, resistito con controricorso dall’intimato P.M..

Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dinanzi alla VI sezione civile, ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio ravvisava la sussistenza dei presupposti per la sua rimessione alla pubblica udienza della Sezione ordinaria e, con ordinanza interlocutoria n. 560/2019, provvedeva in tal senso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. l) ed art. 193, comma 6, nonchè del D.M. Ambiente n. 145 del 1998, art. 2, comma 2, all. C).

In particolare, con la formulata censura, l’ente territoriale ricorrente ha osservato che la Corte di appello, per effetto delle violazioni delle riportate disposizioni normative principali in correlazione con quelle secondarie, pure richiamate, non avrebbe potuto escludere la sussistenza dell’obbligo in capo al P. di indicare, in modo specifico, nei formulari l’indirizzo del luogo di partenza dei rifiuti (richiesto dal citato alle. c) del D.M. Ambiente n. 145 del 1998), dovendo, infatti, ritenersi che il P. fosse tenuto ad offrire indicazioni più precise, come la località in cui il cantiere stesso (siccome ubicato in aperta campagna nel Comune di (OMISSIS)) era effettivamente situato, risultando la mera indicazione del Comune di riferimento un dato di per sè incompleto ed inutile agli effetti della tracciabilità della movimentazione dei rifiuti.

2. Rileva il collegio che il riportato unico motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Diversamente da quanto sostenuto nell’impugnata sentenza e in adesione alla prospettazione della ricorrente, occorre osservare che – consistendo le condotte sanzionate nell’indicazione nei formulari (relativi alla tracciabilità dei trasporti dei rifiuti) di dati incompleti od inesatti – non può ritenersi sussistente la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, poichè il rispetto del principio di legalità è garantito anche in caso di eterointegrazione delle norme primarie (nel caso di specie quelle di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e, specificamente, dei relativi artt. 193 e 195) con quelle di rango subordinato, come le disposizioni di cui nella fattispecie – al correlato D.M. Ambiente n. 154 del 1998 (ancora vigente “ratione temporis”, in attesa dell’emanazione del nuovo, riferito al modello ed al contenuto dei formulari come già previsti dal precedente D.Lgs. n. 22 del 1997), in virtù del quale l’indicazione dell’indirizzo del luogo di produzione dei rifiuti è prevista come dato minimo di riferimento per tutelare l’interesse giuridico sotteso alla suddetta tracciabilità, non potendosi ritenere idonea la sola generica indicazione del Comune in cui è ubicato il sito di produzione.

In via preliminare è opportuno rimarcare come il sistema dei precetti e dell’apparato sanzionatorio previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, individua un quadro di riferimento delle violazioni e delle relative sanzioni amministrative che si riferiscono alla materia ambientale, dal quale si evince che, con riguardo alle infrazioni inerenti la compilazione e la tenuta dei formulari demandati alla identificazione dei rifiuti, è espressamente contemplata la possibilità della eterointegrazione delle norme primarie con norme di rango subordinato, ragion per cui le disposizioni – in questa sede rilevanti – del D.M. n. 154 del 1998, potevano legittimamente costituire oggetto di ulteriore specificazione delle violazioni ai sensi del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4. E ciò è sicuramente legittimo nella materia in esame poichè le disposizioni riportate nella citata fonte normativa secondaria si sono limitate ad introdurre ulteriori specificazioni attinenti alle concrete modalità di compilazione dei formulari, ma non hanno nè introdotto nuovi precetti individuativi di autonome violazioni nè un nuovo regime sanzionatorio.

In tal senso, perciò, va confermato l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, i principio di tipicità e di riserva di legge fissato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, se impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, non esclude, però, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano legittimamente eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (cfr. Cass. n. 9584/2006; Cass. n. 4114/2016 e, soprattutto, in modo più specifico, Cass. n. 21260/2009, che, con riferimento alla pregressa disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha affermato l’integrabilità dei dati indicati nella normativa principale mediante l’inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma, donde la legittimità dell’applicazione della prescrizione contenuta nello stesso D.M. 1 aprile 1998, n. 145, relativa alla necessità dell’indicazione nel formulario degli orari del trasporto dei rifiuti, elemento utile ai fini di una completa tracciabilità di tale attività).

Chiarito ciò, si osserva che del citato art. 193, comma 1, stabilisce che, per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti (e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), i rifiuti stessi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

Al successivo comma 6 è, poi, previsto che in ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 145.

Quindi, nell’ambito dei necessari requisiti minimi, che – in via generale devono “almeno” risultare dal prescritto formulario, si include quello relativo non solo all’individuazione degli elementi identificativi del produttore dei rifiuti ma anche dell’indirizzo dello stesso, onde non può ritenersi sufficiente che venga indicato il solo Comune nel cui territorio trovasi ubicata la relativa ditta ma occorre che sia localizzato specificamente il luogo di insediamento, come è reso palese dall’utilizzo del termine “indirizzo”.

Al fine della compiuta indicazione dei relativi elementi contenutistici viene, perciò, legittimamente fatto richiamo agli aspetti tecnici emergenti dal citato D.M. n. 154 del 1998 (applicabile ancora “ratione temporis” nel caso di specie), il quale, nel relativo modello di formulario approvato, individua le inerenti modalità di compilazione nell’allegato c), tra le quali ricomprende specificamente il necessario (e, quindi, obbligatorio) riferimento all’indirizzo dell’impianto (o unità locale di partenza del rifiuto).

E’, quindi, indiscutibile che – ai fini della corretta ed integrale compilazione dei formulari in discorso e, perciò, della loro piena conformazione alle prescrizioni normative – era indispensabile, nella fattispecie oggetto di causa, che essi, oltre all’indicazione del Comune, contenessero, in modo specifico ed univoco, anche l’indirizzo, nell’ambito dello stesso Comune, di ubicazione dell’impianto di produzione dei rifiuti e ciò proprio allo scopo di soddisfare la ragione giustificatrice del sistema normativo consistente nel garantire l’effettivo e preciso tracciamento della movimentazione dei rifiuti (avuto riguardo, nel caso di specie, al loro percorso dal punto specifico di produzione a quello di destinazione; cfr., con riferimento alla rilevazione dell’esatta natura e quantità dei rifiuti trasportati, Cass. n. 34038/2019).

3. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – risultando, altresì, pacifico che, per ognuna delle violazioni rimaste accertate, è stato applicato il minimo della sanzione edittale – può provvedersi alla decisione nel merito della causa con la declaratoria di rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Firenze nei confronti di P.M..

In dipendenza della peculiarità della questione giuridica trattata e dell’assenza di specifici precedenti al riguardo, si ritiene che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da P.M. all’ordinanza-ingiunzione n. 175/2013 emessa nei suoi confronti dalla Provincia di Firenze.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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