Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26701 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23097-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAM LA SORGENTE O LA RISORGENTE SRL;

– intimato –

Nonchè da:

SAM LA SORGENTE O LA RISORGENTE SRL in persona dell’Institore e dell’

A.U. D.L.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CESARE

PAVESE 101, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELTRANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO RUSSO DE LUCA giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma emise nei confronti della società Sam La Risorgente srl una cartella di pagamento per maggiore imposta di registro dovuta in relazione ad atto di compravendita registrato in data 22/12/1997.

La società impugnò la cartella di pagamento davanti alla CTP di Roma la quale accolse il ricorso con sentenza confermata, su appello dell’Ufficio, dalla CTR del Lazio a causa della mancata notifica dell’avviso di liquidazione notificato.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma con due motivi e Sam La Risorgente srl ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello respinto il ricorso dell’Agenzia e ritenuto che l’Ufficio non avesse prodotto l’avviso di liquidazione notificato mentre, al contrario, con l’atto di appello era stato prodotto l’avviso di liquidazione con relata di notifica.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto irrilevante la documentazione fornita dall’Ufficio nel corso del giudizio di secondo grado.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente lamenta l’illegittimità della cartella per avvenuta prescrizione del credito D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto in ordine al secondo motivo assorbito il primo.

Infatti l’Agenzia ricorrente lamenta nel secondo motivo che il giudice di appello ha affermato “l’Ufficio invece di dimostrare che l’avviso di liquidazione era stato notificato si limita a dedurre altre circostanze non rilevanti ai fini della decisione”.

Appare quindi evidente che il giudice di secondo grado non ha motivato adeguatamente quali fossero le altre circostanze dedotte dall’Agenzia ed il motivo della loro irrilevanza con la conseguenza che non ha messo in condizione la parte di comprendere le ragioni per le quali il documento depositato, ed in particolare l’avviso di liquidazione notificato quale atto prodromico alla cartella di pagamento, non fosse rilevante ai fini della decisione.

Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata per palese vizio di motivazione con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione affinchè esamini la documentazione depositata dall’Ufficio e giudichi sulla sua rilevanza ai fini della decisione.

A tal riguardo occorre chiarire che era consentito all’Agenzia produrre nuove prove e documenti in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 relativo al grado di appello del processo tributario deve essere interpretato in senso ampio e non restrittivo (Cass. nr. 22776/2015).

Il ricorso incidentale deve essere respinto. Infatti A tal riguardo questa Corte ha statuito Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014 che: “Il diritto alla riscossione di un’imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, concernente la messa in esecuzione dell’atto emanato nell’esercizio del potere impositivo, bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l’esecuzione non è più l’atto originario, ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto. (Così statuendo, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, con riferimento ad una cartella esattoriale notificata, per INVIM straordinaria, nel gennaio 2005, sul valore accertato di un immobile, compravenduto nel 1992, divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato nel 2002, ne aveva ritenuto l’illegittimità ritenendo applicabile il termine decadenziale).”

Sullo stesso tenore (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 20153 del 24/09/2014) “In tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78 ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (ora 25), si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, l’art. 76 stesso D.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento.” (con lo stesso orientamento Cass. 16354/2014 e 15619/2014).

Per quanto sopra deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale con assorbimento del primo motivo mentre deve essere respinto il ricorso incidentale, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale assorbito il primo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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