Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26701 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 01/10/2021), n.26701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3112/2020 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4767/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2019 R.G.N. 6618/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 4767/2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria proposta da E.E., cittadino nigeriano;

2. la statuizione è stata fondata sulla impossibilità di valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della invocata protezione; la Corte di merito, infatti, nel rilevare la mancanza del fascicolo di ufficio di primo grado, aveva sollecitato la relativa acquisizione da parte della cancelleria e nel contempo autorizzato l’appellante E. al deposito di copia del verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e del provvedimento dalla stessa adottato; in esito all’arrivo del fascicolo di primo grado, pervenuto privo della documentazione indicata, la parte appellante aveva solo in parte ottemperato alla richiesta del collegio in quanto non aveva depositato il provvedimento di rigetto della CTP di Roma; tanto non consentiva l’esame delle ragioni alla base del gravame posto che il provvedimento della CTP rappresentava l’oggetto della ordinanza impugnata;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.E. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 16 Direttiva Procedure n. 2013/32 UE, dell’art. 3, comma5 D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censurando il rigetto della domanda di protezione in quanto fondata su un preliminare e indimostrato pregiudizio di irrilevanza delle dichiarazioni del richiedente; la Corte di merito, in osservanza del dovere di cooperazione istruttoria, avrebbe dovuto assumere di ufficio le informazioni necessarie;

2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,7 e 14, per mancata attivazione dei poteri di ufficio al fine della verifica della situazione socio-politica della Nigeria;

3. con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria;

4. il ricorso è inammissibile in quanto i motivi articolati non si confrontano con la effettiva ratio decidendi alla base del rigetto dell’appello del richiedente con conseguente conferma della ordinanza impugnata;

4.1. le censure formulate presuppongono, infatti, che la Corte di appello abbia respinto la domanda di protezione sulla base di una verifica nel merito delle condizioni per la richiesta di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria; esse risultano quindi del tutto prive di pertinenza con le ragioni alla base della sentenza impugnata le quali fanno riferimento ad un’impossibilità di decisione nel merito, in difetto degli atti (nello specifico del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo) non reperiti nel fascicolo di ufficio e neppure prodotti dall’appellante a tal fine autorizzata; tale profilo non risulta in alcun modo investito dalle critiche formulate;

5. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione non consegue il regolamento delle spese di lite essendosi la parte intimata limitata al deposito di atto di costituzione (al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione) al quale non è seguita alcune ulteriore attività difensiva;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

 

 

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