Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26700 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22222/2019 proposto da:

M.W., elettivamente domiciliato in Lecce, via Salvatore

Trinchese, n. 68, presso lo studio dell’avv.to MARIA ROSARIA

FAGGIANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato il 19 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da M.W., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente formulata in modo solo generico e senza l’indicazione di specifiche circostanze di fatto modificative o aggiuntive rispetto a quanto rappresentato dinanzi alla commissione territoriale.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente oltre a non essere credibili non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Il Tribunale rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria atteso che il racconto del richiedente non era credibile. In particolare, la vicenda presentava elementi di forte contraddittorietà e molteplici lacune. In particolare, il racconto era largamente confuso e contraddittorio con riguardo a tutte le circostanze enunciate, ovvero il litigio di tre giorni, le mancate denunce, la relazione con la cugina.

L’inattendibilità del racconto, valutato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e l’assenza di ulteriori riscontri probatori, rendevano non accoglibile l’istanza di protezione, non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo.

Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e in ogni caso la situazione generale del Pakistan non presentava una generata situazione generalizzata situazione di violenza indiscriminata come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria il Tribunale evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità, tenuto conto della condizione personale del ricorrente che non aveva documentato alcuna integrazione sul territorio dello Stato e che non aveva fornito alcuna prova circa lo svolgimento di attività lavorativa, essendosi limitato ad allegare la frequenza ad un corso di apprendimento nella conduzione di macchine.

3. M.W. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

5. Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento, per violazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 167 e 183 c.p.c., in quanto il Tribunale ha consentito la costituzione della pubblica amministrazione resistente quando il giudizio era già stato inviato al collegio per la decisione, con violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 12.

La censura attiene all’ammissione tardiva della costituzione dell’amministrazione resistente in violazione degli artt. 737 c.p.c. e segg., applicabili anche al rito speciale. Il convenuto si può costituire tardivamente ma non dopo che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

La contestazione da parte dell’amministrazione delle condizioni per l’accoglimento della domanda di protezione internazionale nelle sue diverse forme, integra una mera difesa, tanto che l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta protezione deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e anche in mancanza di costituzione, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi non rilevabili dagli atti.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento in violazione dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 del parlamento Europeo e del consiglio per il mancato ascolto del ricorrente nel giudizio di primo grado.

La censura attiene alla mancata audizione del ricorrente nonostante il colloquio con la commissione territoriale non fosse stato video registrato.

Nel ricorso introduttivo del giudizio era stato richiesto l’interrogatorio del ricorrente, indicando tutti gli elementi che avrebbero dovuto escludere la manifesta infondatezza del ricorso, sarebbe stato, dunque, necessario accogliere l’istanza del ricorrente in merito a tale richiesta.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Dal provvedimento impugnato risulta che l’udienza di comparizione si è regolarmente svolta in data 26 aprile 2019 quando il giudice si è riservato di riferire al collegio. Il Tribunale ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto non necessario procedere all’audizione. In particolare, ha ritenuto che la richiesta fosse formulata in modo solo generico e senza l’indicazione di specifiche circostanze di fatto modificative o aggiuntive rispetto a quanto rappresentato dinanzi alla commissione territoriale.

Questa corte di recente, in materia di obbligo di audizione del richiedente, alla luce della normativa e della giurisprudenza Eurounitaria, ha stabilito che nei giudizi di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Nella specie il ricorrente non indica quali fatti nuovi allegati al ricorso rendevano necessario l’ascolto del ricorrente sicchè sul punto la censura è inammissibile (Sez. I, Sent. n. 21584 del 2020).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, e art. 14, lett. b) e c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9.

A parere del ricorrente le sue dichiarazioni erano ampiamente esaustive e documentate mentre il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto e avrebbe esaminato la domanda omettendo di fare riferimento ad informazioni aggiornate sul paese di origine.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda di accertamento di nullità del provvedimento della commissione territoriale per violazione dell’art. 11 preleggi, dell’art. 3 Cost..

Il Tribunale di Lecce avrebbe omesso di decidere sulla suddetta domanda di accertamento della nullità della sentenza per violazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 3 Cost.. Il Tribunale di Lecce avrebbe rigettato il ricorso senza nulla argomentare sulla censura di nullità del provvedimento della commissione territoriale violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

La censura attiene al rigetto della domanda di permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario. Il ricorrente in caso di rientro nel paese rischierebbe di essere ucciso per vendetta aveva dimostrato la veridicità del suo racconto e anche in relazione alle fonti internazionali. Il giudice non ha neanche considerato il fatto documentalmente provato del positivo inserimento nel tessuto sociale del paese anche mediante il contratto di lavoro oltre che di apprendimento della lingua italiana.

6 Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere giudicati congiuntamente, sono inammissibili.

7. Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Nella specie il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile alla stregua dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, comma 5. La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. Peraltro, il Tribunale ha anche precisato che dal racconto del richiedente, a prescindere dalla sua credibilità, non emergevano situazioni di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di provenienza, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Infine, sul punto, deve precisarsi che non vi è alcuna contraddizione nell’affermazione che la situazione del Togo, per quanto critica per l’uso eccessivo della forza nelle manifestazioni politiche non poteva comunque ricondursi a quella presupposta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

9. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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