Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26700 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10298-2011 proposto da:

EQUITALIA ESATRI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA CAMILLA SS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 04/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società agricola Camilla ss presentò quattro ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso intimazioni di pagamento emesse da Esatri Equitalia spa contestando la regolarità della notifica delle relative cartelle di pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accolse i ricorsi riuniti,rilevando che non risultava la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento con sentenza appellata da Esatri Equitalia spa davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

I giudici di secondo grado accolsero l’appello limitatamente ad un solo avviso di intimazione confermando nel resto l’impugnata sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Esatri spa con due motivi e la società agricola Camilla ss non ha spiegato difese.

Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Esatri spa lamenta insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto irregolare ed inidonea la notifica delle cartelle di pagamento senza spiegare perchè doveva considerarsi nulla la notifica fatta a soggetto di cui non era stato indicato il legame con il reale destinatario dell’atto.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e ss, art. 115 c.p.c. ed artt. 139, 145 e 160 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 7 ed D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di appello ha ritenuto nulla la notifica in quanto non barrata la qualifica di chi ha sottoscritto l’atto mentre al contrario in tal caso l’atto doveva ritenersi consegnato personalmente al destinatario, nella specie il legale rappresentante della società.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al secondo motivo assorbito il primo.

Infatti, secondo questa Corte Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010 “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2 la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.

Pertanto erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto inidonea la notifica delle cartelle di pagamento che deve invece essere considerata pienamente valida ed avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto con rinvio al giudice di merito per la decisione del merito e per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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