Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2670 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2670 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 27136-2014 proposto da:
BRUNO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato
MARIO ETTORE ANGELO ROTONDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SERGIO BRUNO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;
– intimata-

2127

avverso la sentenza n. 172/2014 del TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

\ndt/

Data pubblicazione: 05/02/2018

consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO

MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

2

R.G.N. 27136/14
Udienza del 8 novembre 2017

FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 Patrizia Bruno convenne dinanzi al Giudice di pace di
Rossano Luigi Forciniti e la società Unipol Assicurazioni s.p.a.,
esponendo che il 9.2.2010 Luigi Forciniti, alla guida di un veicolo di
proprietà di Giuseppe Forciniti, nell’eseguire in modo imprudente una

BP612NK, di proprietà dell’attrice ed assicurato contro i rischi della
responsabilità civile dalla società Unipol

(o/im, UGF Assicurazioni

s.p.a.),
Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni
patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

2. Con sentenza 28 ottobre 2011 n. 823 il Giudice di pace di
Rossano accolse la domanda, quantificando il danno in euro 1.000.
La sentenza venne impugnata dalla Unipol.

manovra di sorpasso urtò e danneggiò il veicolo Fiat 500 targato

Cv
3. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza 18 marzo 2014 n. 172,
accolse il gravame.
Il Tribunale ritenne non esservi prova alcuna che il sinistro fosse
effettivamente avvenuto, e tanto meno che fosse avvenuto con le
modalità descritte dall’attrice.
Osservò al riguardo che l’unica prova concernente la dinamica del
sinistro era costituita dall’interrogatorio formale di Luigi Forciniti,
conducente del veicolo antagonista; che costui, in quanto conducente
e non proprietario del mezzo, non era un litisconsorte necessario; che
pertanto la sua confessione non poteva vincolare l’assicuratore; che in
ogni caso le dichiarazioni confessorie del convenuto erano
“contraddittorie e smentite dai risultati della c.t.u.”.

Pagina 3

R.G.N. 27136/14
Udienza del 8 novembre 2017

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da Patrizia Bruno
con ricorso fondato su sei motivi.
Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.

teoricamente, due ragioni processuali idonee a giustificare il rinvio della
causa a nuovo ruolo, al fine di regolarizzare la costituzione del
contraddittorio.

1.2. La prima ragione è che il ricorso è stato notificato alla Unipol
presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, evidentemente ai
sensi dell’art. 82 del r.d. 22.1.1934 n. 37.
Tuttavia, da un lato, l’avviso di ricevimento della relazione di
notificazione è completamente in bianco: nessuno degli spazi
predisposti per l’indicazione di chi, quando ed in che veste abbia
ricevuto l’atto è stato riempito dall’ufficiale postale.
In secondo luogo, quel che più rileva, la suddetta notifica è avvenuta il
3.11.2014.
Il 3.11.2014 era già in vigore l’art. 16 sexies del d.l. 18.10.2012 n. 179,
come introdotto dall’articolo 52, comma 1, lettera (b) del d.l.
24.6.2014, n 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014,
n. 114).
Tale decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 25 giugno 2014.
Tale norma stabilisce che “salvo quanto previsto dall’ articolo 366 del
codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni
degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di
parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con
le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia

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1.1. Il collegio rileva preliminarmente d’ufficio che sussisterebbero,

(“/

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Udienza del 8 novembre 2017

possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui
all’ articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché
dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero
della giustizia”.

poteva essere notificato presso la cancelleria, come già stabilito da
recente decisione di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 17048 del
11/07/2017), secondo cui “a seguito dell’introduzione del “domicilio
digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha
indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza non è più possibile
procedere – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – alle
comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio
giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha
omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo,
a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza
che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per
cause imputabili al destinatario”.
Sicché, teoricamente, la nullità della notificazione del ricorso
introduttivo dovrebbe giustificare il rinvio a nuovo ruolo della causa,
previa fissazione di un termine per il rinnovo della notifica.

1.3. La seconda causa che dovrebbe teoricamente giustificare il rinvio
a nuovo ruolo è la mancata partecipazione al giudizio d’un litisconsorte
necessario, ovvero il proprietario del veicolo condotto da Luigi Forciniti.
Patrizia Bruno ha infatti chiesto il risarcimento del danno nei confronti
del proprio assicuratore della r.c.a., ovvero la società Unipol.
Sebbene nessuna delle parti l’abbia precisato, è evidente che tale
domanda sia stata proposta ai sensi dell’art. 149 cod. ass., ovvero
secondo le regole del c.d. “risarcimento diretto”.

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Il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, pertanto, non

(m/

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Udienza del 8 novembre 2017

Tuttavia questa Corte ha già stabilito che il litisconsorzio necessario tra
l’assicuratore e il responsabile del sinistro, da individuare nel
proprietario del veicolo che ha causato il danno, sussiste anche
nell’ipotesi in cui la vittima si avvalga della procedura di risarcimento
diretto, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del d.

Nell’ordinanza da ultimo ricordata, in particolare, si è stabilito che
l’azione accordata alla vitl:ima d’un sinistro stradale nei confronti
dell’assicuratore del responsabile dall’art. 144 cod. ass.; e l’azione
accordata alla vittima nei confronti del proprio assicuratore dall’art. 149
cod. ass. abbiano identica natura e finalità. Pertanto le regole
processuali previste dall’art. 144 cod. ass. (inopponibilità delle
eccezioni, limite del massimale, litisconsorzio necessario col
proprietario del veicolo responsabile) siano applicabili anche quando
venga promossa l’azione di c.d. “risarcimento diretto”, ai sensi dell’art.
149 cod. ass.. Anche in tale ultimo caso, pertanto, è necessario
integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo che
ha causato il sinistro (così, ampiamente, nella motivazione
dell’ordinanza 21896/17, cit.; resta solo da aggiungere, a fugare ogni
dubbio, che il lemma “danneggiante” che compare nel principio di
diritto formulato nella suddetta ordinanza, alla luce dell’intera
motivazione, non può che intendersi nel senso di “proprietario del
veicolo danneggiante”).

1.4. Ritiene, nondimeno, la Corte che non sia necessario nel presente
giudizio disporre né la rinnovazione della notificazione, né
l’integrazione del contraddittorio: infatti, per quanto si dirà, il ricorso è
in parte manifestamente infondato, ed in parte manifestamente
inammissibile. Pertanto, in virtù del principio c.d. della “ragione più
liquida ” (sancito da Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014) è

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Igs. 7.9.2005 n. 209 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017).

r4/

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superfluo integrare il contraddittorio o rinnovare notifiche non andate
a buon fine, giacché tali atti non potrebbero mai sanare il vizio di
inammissibilità od infondatezza del ricorso, e non avrebbero altro
effetto che procrastinare inutilmente la durata del giudizio.

2.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360,
n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 170, 285, 325 e 326 c.p.c.
Deduce che l’appello proposto dalla Unipol avverso la sentenza di primo
grado si sarebbe dovuto dichiarare tardivo.
Infatti la sentenza di primo grado era stata notificata dalla parte
vittoriosa (Patrizia Bruno) al difensore della parte soccombente (la
Unipol) il 4.11.2011 nella cancelleria del Giudice di pace di Rossano,
dove la convenuta doveva ritenersi domiciliata ex lege, non avendo il
suo difensore eletto domicilio nella circoscrizione del giudice adìto.
L’appello, invece, era stato notificato il 18.1.2012 (nella sentenza
d’appello, in verità, si legge che l’atto fu consegnato all’ufficiale
giudiziario il 13.1.2012), e quindi oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c..
Soggiunge che il Tribunale, nell’affermare che la notifica della sentenza
presso la Cancelleria non aveva fatto decorrere il termine di cui all’art.
325 c.p.c., perché effettuata alla parte personalmente, era erronea, in
quanto la notifica fatta alla parte nel domicilio eletto presso l’avvocato
deve ritenersi fatta a quest’ultimo.

2.2. Il motivo è infondato.
La notifica della sentenza di primo grado eseguita nella cancelleria del
Giudice di pace avvenne – lo ammette la stessa ricorrente – senza
l’indicazione del nome dell’avvocato.
Quella notifica, pertanto, non ha prodotto gli effetti di cui all’art. 325
c.p.c.: questa Corte, infatti, ha già stabilito che “la notifica della

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2. Il primo motivo di ricorso.

(ov

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Udienza del 8 novembre 2017

sentenza effettuata alla parte nel domicilio del suo procuratore, non
indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice a quo
ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, non costituisce notifica al procuratore
costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., non potendosi ritenere che
permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo

difensore possa avere conoscenza dell’atto, e non è quindi idonea a far
decorrere il termine breve per impugnare” (Sez. 2, Sentenza n. 4313
del 04/03/2016; nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 5563 del
19/03/2004; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016.

3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360,
nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli articoli 102 e 228 c.p.c., 2733 c.c.
e 144 d. Igs. 7.9.2005 n. 209.

procuratore ed il domicilio reale di quest’ultimo, in modo che il

Sostiene che il convenuto Luigi Forciniti, conducente del veicolo,

W

doveva ritenersi litisconsorte necessario, ai sensi dell’articolo 144

L

codice delle assicurazioni, in quanto “responsabile del sinistro”.
Le dichiarazioni confessorie da lui rese, pertanto, dovevano ritenersi
opponibili anche all’assicuratore, ed idonee a fondare l’accoglimento
della domanda.

3.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo il
motivo è manifestamente inammissibile: sia perché tale vizio è privo
di qualsiasi illustrazione, sia perché, in ogni caso, il motivo denuncia
un errore di diritto, e non una omissione nella ricostruzione dei fatti.

3.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è
infondato.

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Il conducente d’un veicolo a motore, che si sia reso responsabile d’un
sinistro stradale, non è infatti litisconsorte necessario nel giudizio
proposto dalla vittima nei confronti dell’assicuratore: né nel regime
ordinario di cui all’art. 144 cod. ass., né nel regime del risarcimento
diretto di cui all’art. 149 cod. ass., come già accennato.

del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno.
Il principio è risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte:
esso venne affermato la prima volta quasi quarant’anni fa (Sez. 1,
Sentenza n. 4575 del 12/08/1982); venne consacrato dalle Sezioni
Unite (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006); ed è stato ribadito
sino ai giorni nostri da innumerevoli decisioni (da ultimo, in tal senso,
Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 25421
del 02/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 04/04/2013).
Escluso, quindi, che il conducente fosse un litisconsorte necessario, le
dichiarazioni da lui rese potevano essere valutate liberamente dal
giudice di merito, e comunque non sarebbero state opponibili
all’assicuratore (come già stabilito da Sez. U, Sentenza n. 10311 del
05/05/2006, in motivazione).

4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale sarebbe
incorso in un error in procedendo, consistito nel non avere rilevato che
la società appellante (Unipol) si era costituita nel giudizio d’appello il
13.1.2012, e quindi “prima ancora della notifica dell’atto d’appello”,
avvenuta il 18.1.2012.
Il Tribunale pertanto, rilevato tale vizio, avrebbe dovuto dichiarare “la
nullità della causa” e “disporre la cancellazione dal ruolo”.

4.2. Il motivo è infondato.

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Litisconsorte necessario, infatti, resta sempre e soltanto il proprietario

ri

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Udienza del 8 novembre 2017

Anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa la conformità di
questo motivo di ricorso agli oneri di indicazione richiesti, a pena di
inammissibilità, dall’art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.; ed a prescindere altresì
dal rilievo che l’avverarsi d’una nullità processuale non ha per
conseguenza la “cancellazione della causa dal ruolo”, resta il fatto che

portato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 13 gennaio 2012″
(pag. 4, secondo rigo, della sentenza d’appello).
Di conseguenza nessuna nullità

può essersi verificata, in

considerazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte,
secondo cui “la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia
dell’atto di citazione (c.d. “velina’) in luogo dell’originale non determina
l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, c.p.c.,
ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art.
165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di
comparizione di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito
dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione
dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e
sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto
del termine ex art. 347 c.p.c.)” (Sez. U, Sentenza n. 16598 del
05/08/2016; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 4525 del
08/03/2016).
Nel caso di specie, l’appellata non ha mai dedotto di non avere ricevuto
l’atto d’appello, né che la copia depositata al momento dell’iscrizione a
ruolo fosse diversa da quella notificatale.

E’

dunque palese

l’infondatezza del motivo di ricorso.

5. Il quarto motivo di ricorso.
5.1. Col quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n.
3 e 5, c.p.c., che il Tribunale avrebbe errato nell’escludere che il

Pagina 10

dalla sentenza impugnata si apprende che l’atto di appello “è stato

eAi

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modello di “Constatazione Amichevole di Incidente” sottoscritto dal
convenuto fosse “a tutti gli effetti equiparabile ad una scrittura privata
ex articolo 2702 c.c., il cui contenuto fa piena prova fino a querela di
falso”.
L’illustrazione del motivo prosegue sostenendo che in ogni caso il

modulo, i quali non erano affatto “contraddittori”, come erroneamente
ritenuto dal Tribunale.

5.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è
infondato.
Il modulo di “constatazione amichevole di incidente” non ha affatto
l’efficacia dell’atto pubblico, e tanto meno costituisce una prova
insuperabile.
Stabilisce, infatti, l’art. 143, comma 2, cod. ass., che “quando il modulo
[di constatazione amichevole di incidente] sia firmato congiuntamente
da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova
contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia
verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso”.
La legge dunque pone a carico dell’assicuratore, nel caso in cui il
danneggiato invochi contro di lui la confessione del responsabile
contenuta nel suddetto modulo, una mera presunzione semplice, che
può essere vinta con tutti i mezzi ordinari di prova, ivi compresa,
ovviamente, un’altra presunzione semplice, ricavata da elementi
indiziari ai sensi dell’art. 2729 c.c..
Nel caso di specie il Tribunale, sebbene abbia negato ogni e qualsiasi
efficacia probatoria al modulo di constatazione amichevole di incidente
(il che, per quanto detto, non è esatto), ha comunque soggiunto che
nella specie la dinamica come ricostruita nel modulo suddetto era

Pagina 11

Tribunale avrebbe anche male interpretato i contenuti del suddetto

Loi

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Udienza del 8 novembre 2017

“smentita dai risultati della c.t.u.” (così la sentenza d’appello, p. 7,
secondo capoverso).
Ha, dunque, rigettato la domanda non perché mancasse la prova
negativa della colpa dei convenuti, ma perché ha ritenuto sussistere la
prova positiva della inesistenza di tale colpa.

dalla ricorrente, e tanto meno l’art. 143 cod. ass., dal momento che ha
nella sostanza ritenuto vinta, in base a quanto emerso dalla consulenza
d’ufficio, la presunzione di responsabilità dell’assicuratore scaturente
dal modello “CAI”.

5.3. Nella parte, poi, in cui lamenta che il suddetto modulo non era
affatto contraddittorio ed evidenziava la responsabilità del convenuto,
il motivo in esame è inammissibile, perché censura la valutazione delle
prove per come compiuta dal giudice di merito.

6. Il quinto motivo di ricorso.
6.1. Col quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn.
3 e 5 c.p.c., che il Tribunale avrebbe violato gli articoli 62 e 191 c.p.c.,
per avere condiviso una consulenza tecnica d’ufficio che invece avrebbe
dovuto ritenere erronea.

6.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura il
modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove, e chiede a questa
Corte una nuova e diversa valutazione di esse.

7. Il sesto motivo di ricorso.
7.1. Col sesto motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale, anche se
non avesse voluto prestar fede al modulo CAI, avrebbe dovuto
comunque ripartire le responsabilità tra i due conducenti in misura

Pagina 12

Così giudicando il Tribunale non ha violato alcuna delle norme invocate

rv

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paritaria e presuntiva, ai sensi dell’art. 2054, comma secondo, c.c..
Deduce pertanto che il tribunale avrebbe violato quest’ultima norma
nel rigettare integralmente la domanda.

7.2. Il motivo è infondato.

di cui all’articolo 2054, comma secondo, c.c., è che sussista almeno la
prova che il sinistro si sia pur sempre verificato, e che abbia coinvolto
la persona indicata dall’attore come responsabile.
Nel caso di specie, invece, il Tribunale non solo ha escluso che la
dinamica dedotta dall’attrice corrispondesse a verità, ma ha altresì
escluso che esistesse la prova stessa dello storico avverarsi del sinistro,
nel luogo, nel tempo e con le modalità indicate dall’attrice (come si
afferma chiaramente a pagina 9 della sentenza impugnata, primo
capoverso).

8. Le spese.
8.1. Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, attesa la indefensio
degli intimati.

8.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto
con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;

Pagina 13

Presupposto per l’applicazione della presunzione di pari responsabilità,

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Udienza del 8 novembre 2017

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Patrizia
Bruno di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

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