Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2670 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24791/2008 proposto da:

C.V., G.C., P.N., V.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

dell’8/11/07, depositata il 05/01/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Alcuni lavoratori adivano il Tribunale di Bologna con separati ricorsi poi riuniti, chiedendo l’accertamento del loro diritto alla rivalutazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, per esposizione all’amianto.

Il Tribunale, esclusa la legittimazione dell’Inail, accoglieva solo le domande di alcuni lavoratori. I lavoratori soccombenti, e cioè C.V., G.C., P.N. e V.S., hanno proposto appello nei confronti dell’Inps, mentre questo Istituto ha proposto appello nei confronti degli altri lavoratori.

La Corte d’appello, pronunciando sulle impugnazioni riunite, provvedeva rigettando l’appello proposto dall’Inps. Nel dispositivo, infatti, non menzionava l’altro appello, benchè nella motivazione rilevasse che, sulla base della esperita consulenza tecnica, risultava la fondatezza della domanda con riferimento a tutti i lavoratori e quindi l’appello dei soggetti sopra indicati (qualificato come incidentale in relazione ai tempi del deposito dei due atti di impugnazione) doveva essere accolto.

I lavoratori C., G., P. e V. propongono ricorso per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso, con cui si deduce omessa pronuncia sull’appello degli attuali ricorrenti, appare manifestamente fondato, in relazione allo svolgimento dei fatti rilevanti così come sopra già esposti e tenuto presente che nel rito del lavoro il dispositivo della decisione, che viene letto e reso pubblico all’udienza di discussione, non è modificabile o integrabile sulla base di statuizioni della successiva motivazione che non abbiano alcuna corrispondenza con il dispositivo stesso.

Nè sembra fondata l’obiezione dell’Inps secondo cui avrebbe dovuto essere dedotto il vizio di contrasto tra dispositivo e motivazione, dato che nella specie manca, in sede di dispositivo, qualsiasi pronuncia sull’appello degli attuali ricorrenti e non si è in presenza quindi della diversa ipotesi di una decisione che non trovi giustificazione nella motivazione, stante il tenore contrastante della motivazione stessa.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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