Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 267 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 267 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9580-2011 proposto da:
SOVED SRL 04903750588, in persona del presidente del consiglio di
amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato
PIZZONIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ZOPPINI GIANCARLO, RUSSO CORVACE GIUSEPPE
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 177/10/82010 della COMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA dell’8/07/2010, depositata il
12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Russo Corvace Giuseppe difensore della ricorr
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 09580 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9580/11

Ricorrente: società SO.V.ED. srl.
Intimata: agenzia entrate

ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. La società SO.V.ED. srl. propone ricorso per cassazione,
affidato a sette motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Lazio n. 177/10/10, depositata il 12 ottobre 2010, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione
della contribuente, relativa ad un avviso di accertamento per Iva
e Irap inerenti al 2004, e ad altro per Ires concernente il 2005,
veniva rigettata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso
che si basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni amnicolate della Guardia di finanza, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti, nonché di altre non inerenti, senza che
l’appellata, che ne aveva l’onere, avesse fornito la prova del
contrario, giusta anche le fatture prodotte, e la documentazione
inerente ai pagamenti. L’agenzia delle entrate si è solt cos ituita, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Con i sette motivi la ricorrente deduce insufficie e motivazione e violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’appello era inammissibile, in quanto esso non era
stato seguito dal tempestivo deposito di copia di esso presso la
segreteria del giudice di primo grado nel termine di trenta giorni
dalla notifica di esso a mezzo di messo della stessa agenzia. Inoltre si trattava di operazioni effettivamente compiute ed annotate in contabilità, tanto che ciò era stato oggetto di riscontro
da parte degli stessi verificatori.
1

Oggetto: opposizione avvisi accertamento,

2

I motivi sono inammissibili, in quanto sono formulati in modo
plurimo, e non specifico per ogni singola censura. Invero, com’è
noto, è inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una nega-

civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione), giacché si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente
il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 9470 del
11/04/2008, Sent. n. 5471 del 2008).
3. Ad ogni modo, va rilevato altresì che il ricorso

esimo

è inammissibile, perché confezionato col sistema c.d. dell ssemblaggio, essendo in esso riportati per intero parecchi atti dei
giudizi di merito, che ne appesantiscono non poco l’esame e la
piana intelligibilità delle doglianze enunciate. Infatti in tema
di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art.
366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso,
del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale
si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale
ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto
effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 5698 del
11/04/2012, n. 16628 del 2009).
4.

Ne deriva che va emessa pronuncia in tal senso.

2

zione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis cod. proc.

3

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività di e siva del intimata.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

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