Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 267 del 08/01/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 267 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 32996-2006 proposto da:
SAIM SPA P.1100847030152
PRESIDENTE
IN PERSONA DEL SUO VICE
DEL CONSIGLIO
DI AMM.NE DELEGATO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato TONUCCT
MARTO, rappresentata e difesa dall’avvocato POSANO
2012
TOMMASO;
– ricorrente –
2518
contro
CAVO SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata avverso
la
sentenza n.
1445/2006 della CORTE
Data pubblicazione: 08/01/2013
D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Bufano Tommaso difensore della
e si riporta;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18/8/2002 Gavo s.r.l. conveniva in
giudizio SAIM S.p.A. chiedendone la condanna al
pagamento del controvalore della merce che SAIM le
aveva venduto e che indebitamente tratteneva nonostante
chiedeva la restituzione.
SAIM
S.p.A.
chiedeva
dichiararsi
inammissibili
o
infondate le domande avversarie e sosteneva di non
essere responsabile della perdita e del deterioramento
perché là merce era stata regolarmente consegnata
all’acquirente e da questa indebitamente restituita; la
merce, giacente presso il vettore, era stata ritirata,
secondo la convenuta, solo per evitare l’aggravio di
spese di custodia.
il
Tribunale
di
Milano
con
sentenza
1/6/2005,
condannava SAIM S.p.A. a restituire le merci vendute e
a rimborsare i d delle spese di lite; non accoglieva la
domanda principale di restituzione del controvalore in
quanto mancante il presupposto dell’impossibilità della
restituzione.
SAIM S.p.A. proponeva appello e Gavo s.r.l. proponeva
appello
incidentale
per
ottenere
la
condanna
reiterate richieste di restituzione; in subordine, ne
dell’appellante al pagamento dell’equivalente in denaro
della merce.
La Corte di Appello di Milano con sentenza del 9/6/2006
rigettava l’appello principale o accoglieva
parzialmente l’appello incidentale ritenendo provata
pagare la somma di euro 20.958,11, ai sensi del terzo
comma dell’art. 2037 •.c. secondo i principi
dell’arricchimento senza causa.
La Corte distrettuale rilevava:
– che era infondato il motivo fondato sulla deduzione
di un giudicato esterno in quanto proprio le cause
precedenti avevano dimostrato che la merce che SAIM non
aveva restituito era stata validamente ed efficacemente
venduta a Cavo srl che ne aveva pagato il prezzo e che
quindi, divenutane proprletaria,aveva diriLLo alla
riconsegna;
che
non
guanto
sussisteva,
alla
domanda
di
restituzione, alcuna contraddizione tra la motivazione
e il dispositivo della sentenza con la quale era stata
fatta corretta applicazione dell’art. 2031 c.c.;
– che invece la sentenza doveva essere riformata, in
parziale
accoglimento
dell’appello
incidentale,
sussistendo tutti i requisiti per la condanna al
4
l’impossibillia della restituzione e condannando SIM a
controvalore in quanto Cavo aveva agito nell’erronea
convinzione di dovere restituire la merce per la
presenza di vizi e difetti hweee esclusi con sentenza
passata in giudicato; doveva ritenersi inoltre provata
l’impossibilità della rest tuziene perché era onere
al quale era richiesto l’equivalente in
denaro, contrastare la pretesa deducendo l’esistenza e
la possibilità di restituzione della cosa ricevuta, ma
il silenzio sulla possibilità di restituzione doveva
ritenersi riconoscimento dell’impossibilità
implicitamente sostenuta
dall’accipiens
nel richiedere
l’equivalente.
SAIM S.p.A. propone ricorso affidato a sei motivi.
CAVO s.r.l. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione degli arti_ 2909, 1470, 1476,
1498, 2033 e 2037 c.c. nonché degli artt. 321, 99, 100,
112, 132 c.p.c. e j.1 vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione e reitera le considerazioni
già svolte nelle fasi. di merito a sostegno della tesi
per la quale sia il giudicato formatosi con la sentenza
574/01 del tribunale di Monza che aveva accolto
l’opposizione di SAIN al decreto ingiuntivo con il
dell’accipiens,
quale le era ingiunto il pagamento della merce che GAVO
assumeva averle rivenduto, sia jA giudicato formatosi
con il passaggio in giudicato della sentenza n.
3377/1938 della C.A. di Milano, confermativa della
sentenza 3010/2010 del Tribunale di Milano che aveva
merce da SAIM a •avo e l’adempimento dell’obbligo di
consegna sarebbero preclusivi all’accoglimento della
domanda attrice; censura la sentenza per il mancato
accoglimento di tale tesi e ber il vizio di motivazione
al riguardo e formula i pertinenti quesiti.
1.1 11 morivo è manifestamente, infondato.
Preliminarmente si osserva che non sussiste il vizio di
motivazione e di omessa pronuncia in quanto il giudice
di appello con motivazione chiara e assolutamente
convincente
ha
rilevato
l’assoluta
infondaLezza
dell’eccezione di giudicato ravvisando proprio nel
precedente giudicato, nel quale si era accertato che la
compravendita della merce era valida ed efficace, il
diritto di GAVO s.r.l.
ad ottenere da SAIM la
restituzione delle merce che aveva comprato e pagato,
con ciò esaurendo il suo obbligo motivazionale.
Le sentenze n.
3377/1998
3010/1996
della
del Tribunale di Milano e n.
Corte
di
6
Appello
di
Milano,
accertato la validità del contratto di vendita della
assunto
nell’infondato
della
ricorrente,
costituirebbero giudicato preclusivo rispetto alle
domande di GAVO di restituzione della merce acquistata
da SAIM e a questa riconsegnata, ovvero del suo
controvalore;
con
sentenze,
tali
invece,
si
compravendita, riconoscendo così che la merce era di
proprietà di CAVO e che era illegittimo rifiuto di GAVO
di
riceverla,
con
conseguente
ti
obbligo
di
risarcimento dei danni sostenuti per l’illegittimo
rifiuto;
ma ciò,
evidentemente,
non comporta la
liberazione del venditore dall’obbligo del venditore di
consegnare la merce (art. 1476 c.c.) in assenza di
deposito ai sensi dell’art. 1210 c.c.
Proprio da tali pronunce e da quella del tribunale di
Monza n. 574/01, che escludeva che fosse intervenuta
una retrovendita della stessa merce da GAVO a SAIM
scaturiva (come rilevato anche dal giudice di appello)
con efficacia di giudicato, l’obbligazione restitutoria
ex art. 2037 c.c. di SAIM la quale aveva indebitamente
ricevuto e trattenuto merce che, invece, avrebbe dovuto
mettere a disposizione dell’acquirente nelle forme
dell’art. 1210 c.c. e della quale era rimasta
7
esclusivamente accertata la validità ed efficacia della
proprietaria CAVO,
come affermato dalla sentenza
n.571/01 del tribunale di Mcmz.a.
I riferimenti agli articoli 1470 0.0.
(nozione di
vendita),1498 0.0. (obbligo di pagamento del prezzo)
1453
c.c.
(risoluzione
del
contratto
per
100 c.p.c. (interesse ad agire), meramente enunciati
nella rubrica del motivo, sono inconferenti e neppure
vengono illustrati i motivi per i quali queste norme
sarebbero state violate.
Al
quesito
se
le
sentenze
sopra
richiamate
costituiscano giudicato esterno anche con riferimento
alla domanda ex art. 2033 – 2037 c.c. si deve guindi
dare risposta negativa.
2.
il
Con
secondo motivo
la
ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
nonché degli artt. 99, 100, 112, 132, 324 c.p.c. e il
vizio
di
omessa,
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione.
La ricorrente sostiene che si sarebbe formato un
giudicato interno a seguito della mancata impugnazione
da parte di CAVO s.r.l. “del
capo
della
sentenza
al- ferente la discrasia Insanabile tra parte
motivazionale e dispositivo e
8
tra lI corpo della parte
inadempimento), 99 c.p.c. (principio della domanda),
motivazionale che respinge la domanda CAVO”
questo giudicato comporta
e che
“l’inammissibilità del
riesame della sentenza sotto 11 profilo dell’appello
incidentale”
e a monte inibisce
“sia la riforma della
sentenza di primo grado, che la conferma eventuale
subordinata”;
in tal senso formula il relativo quesito;
aggiunge che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel
vizio di extrapetizione decidendo sulla domanda
principale di GAVO in assenza di •Impugnazione su un
capo della sentenza che la vedeva soccombente e non
avrebbe motivato sulle censure formulate da SAIM con
l’atto di appello.
2.1
La tesi per la quale la sentenza di primo grado,
malgrado l’appello incidentale, non avrebbe potuto né
essere riformata all’esito di appello incidentale, né
confermata, trae spunto dal rilievo che in una parte
della sentenza si afferma, testualmente: – Si
osserva
inoltre che il rischio di perdita, distruzione e
deterioramento dei beni compravenduti grava
sull’acquirente una volta che la proprietà degli stessi
sia passata all’acquirente ed 11 venditore abbia
esattamente adempiuto, come nel
propri obblighi
di
caso
di
specie, ai
consegna, costituendo 18
9
della stessa, per come in primo grado accolta la
restituzione delle stesse merci effettuata ad opera
dell’attrice un comportamento libero e volontario di
quest’ultima cui effetti, quindi, salva l’Ipotesi
neppure dedotta di responsabilità della SAIM nella
custodia, sono riferibili alla stessa CAVO – .
come si evince dall’intero contesto della
motivazione e dallo stesso dispositivo,
con essa
coerente, la sentenza di primo grado nel dispositivo ha
condannato SATH a restituire a CAVO la merce venduta e
poi ripresa dalla stessa
SAIM su richiesta di GAVC.; il
dispositivo è del tutto coerente con l’affermazione
contenuta nella parte motiva, per la quale alla CAVO,
“In forza del disposto di cui all’art. 1476 c.c. spetta
il
diritto alla consegna dei beni – e con l’ulteriore
affermazione per la quale la pretesa di pagamento del
controvalore avrebbe potuto essere formulata solamente
in
via
subordinata
e
trovare
accoglimento
nell’impossibilità di restituzione della merce.
L’affermazione
ulteriore
(sopra
integralmente
riportata) secondo la quale il rischio di perdita,
distruzione e deterioramento dei beni compravenduti
grava sull’acquirente se it venditore ha esattamente
adempiuto, non costituisce un segmento di motivazione
necessario per la decisione consacrata nel dispositivo,
IO
Invece,
ma un argomento aggiuntivo (significativa l’espressione
“Si osserva inoltre”), di
mero contorno, soprattutto
diretto ad escludere una responsabilità di SAIM per ii
deterioramento della merce, fermo restando il suo
obbligo di restituzione affermato inequivocabilmente
Nessun giudicato si è dunque formato e GAVO ha
richiesto con l’appello la riforma della sentenza nella
parte in cui le negava il diritto al controvalore,
sottoponendo, quindi all’esame del giudice di appello
proprio la questione se essa avesse diritto alla
restituzione della merce o al suo controvalore ai sensi
dell’art. 2037 comma 2 c.c.
Su tale questione, oggetto dei motivi di appello
incidentale, il giudice di appello, senza incorrere nel
vizio di extrapetizione denunciato dalla ricorrente e
motivando compiutamente, ha rilevato:
– che non sussistevano i presupposti per accogliere la
domanda ex art. 2037 cornea 2 c.c. perché SA1M era in
buona fede al momento in cui ricevuto, in restituzione,
la merce;
che
nella
domanda
ricompresa la (minore)
dell’art.
2037
attorea
doveva
intendersi
richiesta di condanna ai
comma
3
0.0.
nei
sensi
limiti
sia in motivazione che in dispositivo.
dell’arricchimento, così interpretando, nell’esercizio
di attività interpretativa a lui riservata e non
sindacabile se non per vizi di motivazione,
l’originaria domanda di CAVO.
L’attività di interpretazione e qualificazione della
la sostituzione della domanda proposta con una diversa,
con modifica dei fatti costitutivi o quando trova
il
suo fondamento su una realtà fatturale non dedotta e
allegata in giudizio, ma nella specie l’evidenziato
limite non è stato superato.
In conclusione al quesito posto deve darsi risposta
negativa perché con la sentenza di primo grado, grava t o
di appello, non si era formato alcun giudicato interno
e perché il giudice di appello non è incorso nel vizio
di extrapetizione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione degli artt. 2033, 2037, 1470,
1476, 1193, 1153 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. e i]
vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione.
SAIM sostiene che non vi fu
Lraditlo
sensi e per gli effetti degli artt. 2033
della merce ai
e ss. c.c. e
che non poteva affermarsi che era venuta meno una causa
12
domanda, infatti, non è più tale solo quando comporta
debendi perché nessuna causa debendi era mai sorta;
aggiunge che la restituzione forzosa della merce non
può equipararsi alla
Lraditlo
che costituisce il
presupposto legittimante dell’azione ex art. 2033 e so.
c.c. e che la restituzione della merce non assurge a
La ricorrente formula un quesito diretto a stabilire:
– se i.1 comportamento antigiuridico e volontario di
GAVO nel restituire e nel rifiutare la riconsegna della
merce sia ostativo alla tutela ex art. 2033 c.c.;
– se, concluso il contratto di vendita da piazza a
piazza, adempiuto all’obbligazione ex parte venditrice
di consegnare la merce, ac. larato che non sussistono i
presupposti risolutori ex parte acquirente,
allorquando parte venditrice si adoperi per far s1 che
la merce sia riconsegnata alla parte acquirente e
questa 1a deneghi, in capo alla venditrice non sorga
alcun obbligo di consegna e/o custodia ed essa non
possa, ad alcun titolo, chiamata a rispondere, anche
nel sistema dell’indebito oggettivo, del perimento o di
qualunque altro fatto inerisca alla merce;
– se la pronuncia della
Corte, per quanto
sia viziata di_ extrapetizione.
‘i
al motivo,
fonte di obbligazione.
La ricorrente sostiene la singolare tesi per la quale,
ricevuta
in
restituzione la merce dal compratore che
lamenta vizi, esclusa la sussistenza di vizi e la
risoluzione del contratto, legittimamente avrebbe
trattenuto sia la merce che il prezzo, non essendo
Il motivo di ricorso è sotto ogni profilo infondato.
La
traditi°,
che
costituisce
il
presupposto
dell’obbligo di restituzione di cui all’art. 2037 c.c.
sussiste in quanto SIAM ha ricevuto una cosa altrui (la
proprietà della cosa, nella vendita da piazza a piazza
si trasferisce al compratore con la consegna al
vettore) ricevendola dal compratore.
Accettando volontariamente la riconsegna della merce
(alla quale ben poteva sottrarsi, così come poteva
sottrarsi alle connesse responsabilità con il deposito
ex art. 1210 c.c.), l’odierna ricorrente accettava
anche la responsabilità derivante dal ricevere cose
che, come accertato con la sentenza che ha negato la
risoluzione del contratto, non doveva ricevere in
quanto erano di proprietà del compratore.
Pertanto al quesito occorre rispondere:
che il comportamento dell’acquirente che ha nel
restituito e nel rifiutato la riconsegna della merce
14
neppure tenuta nei limiti dell’arricchimento.
non è ostativo ostativo alla tutela ex art. 2033 c.c.
(rectius 2037 c.c.);
– che sulla parte venditrice ancorchè si sia adoperata
per la riconsegnata alla parte acquirente e questa la
deneghi, grava un obbligo di consegna e/o custodia nel
liberi dell’obbligo di consegna mediante il deposito di
cui all’art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di
vendita di cui all’art. 1211 c.c.;
– che lo pronuncia della Corte, per quanto al motivo,
non è viziata di extrapetizione per le ragioni già
sviluppate al precedente punto 2.1.
l. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione degli artt.. 2033 e 2037 c.c.
nonché dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene
che siccome la domanda attrice si fondava sulla malia
fede della convenuta, una volta esclusa la mela fede,
la domanda doveva essere rigettata e non accolta ai
sensi del comma terzo dell’art. 2037 c.c.; accogliendo
tale diversa domanda il giudice di appello avrebbe
pronunciato extrapetita.
La ricorrente formula il quesito diretto a stabiljre
la domanda
come
se
accolta dalla Corte territoriale ex
PS
caso in cui riceva in res:ituzione la merce e non si
art.
2037
III
poteva ritènersi,
alla
luce delle
deduzioni e conclusioni dell’attore, ricompresa in
quella ex art. 2037 II c.c. e se tale accoglimento non
comporti vizio di extrapetizione in mancanza di valida
domanda iniziale e della riproposizione della stessa in
4.1 Anche questo motivo è del tutto infondato: GAVO
s.r.l. con l’appello incidentale aveva chiesto che,
accertata e dichiarata l’indebita detenzione da parte
di SAIM del beni oggetto della bolla di reso, la stessa
fosse condannata al pagamento dell’equivalente in
denaro; in via subordinata aveva chiesto la condanna di
SAIM all’immediata restituzione della merce oitre al
risarcimento dei danni.
Il
giudice
di
appello,
come
già
rilevato,
ha
qualificato la domanda come domanda diretta ad ottenere
il controvalore della merce ai sensi dell’art. 2037
comma
lI
c.c.,
motivazione,
così
interpretando,
la domanda,
con
congrua
sul presupposto che
la
restituzione non fosse più possibile in quanto
l’acciplens
non aveva opposto la possibilità della
restituzione.
IO
appello.
Pertanto
causa
petendi
netitum
de -lla
domanda
corrispondevano alla previsione dell’art. 2037 c.c.,
che impone l’obbligo di restituzione.
La buona fede o la mala fede nell’ambito della domanda
ex art. 2037 c.c, incidono esclusivamente sul limite
dell’arricchimento)
dell’accipiens in caso di perimento
o deterioramento della cosa, così che, chiesta
l’affermazione della piena responsabilità per mais
fede, ben può il giudice escludere la mala fede e non è
precluso al giudice, che escluda la mala fede,
riconoscere la minore responsabilità di cui al terzo
comma dello sfesso articolo 2037 c.c.
Pertanto al quesito occorre rispondere:
– che la domanda come accolta dalla Corte Lerriforiale
ex art. 2037 III poteva ritenersi non tanto ricompresa
in quella ex art. 2037 II •.c., ma doveva ritenersi la
stessa domanda;
– che il suo accoglimento non ha comportato vizio di
extrapetizione.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione degli artt. 2033, 2037 209l
c.c.
nonché degli artt. 112, 114 e 115 c.p.c. e il vizio di
omessa, insufficiente e conraddittoria motivazione e
17
della responsabilità (che viene contenuta nel limite
sostiene che mal GAVO aveva quantificato l’ipotesi
risarcitoria di cui all’art. 2037 coma lii c.c.
indicando quale sarebbe stato l’arricchimento di SIN,
correlativo alla diminuzione patrimor ale di GAVO e che
la valutazione dell’arricchimento (calcolato nel prezzo
logico-economico e che invece l’arricchimento avrebbe
dovuto essere calcolato nel margine di contribuzione e
quindi nella differenza tra il prezzo pagato da SAIM al
produttore per l’acquisto della merce; inoltre avrebbe
dovuto considerare che SAIM non poteva vendere la merce
in quanto di proprietà di GAVO; aggiunge che sarebbe
illogica la diminuzione del lOi dell’indennizzo
accordato; infine avrebbe dovuto defalcarsi l’importo
corrisposto da SAIM a] corriere per il trasporto la
restituzione e lo stoccaggio; al
stato ostativo
riguardo non sarebbe
il giudicato milanese perché la
decurtazione avrebbe afferito alla quantificazione
dell’arricchimento, pari ad coro 2.690,74.
La ricorrente formula quesito diretto a stabilire se il
giudice del gravame non sia incorso in extrapetlzione o
comunque abbia errato nel quantificare l’arricchimento
di SAIM in misura pari al valore delle merci decurtato
18
pagato per la merce) è disancorate da ogni parametro
del le% non considerato invece come parametro
il
margine di contribuzione.
5.1 il motivo è infondato in ogni sua censura e ai
quesiti si deve rispondere che
il giudice non
incorso nel vizio di extrapetizione e non ha errato nel
nel quantificare l’arricchimento in
misura pari al valore delle merci decurtato del 104 e
nel non considerare il marg i ne di contribuzione.
Ed infatti:
–
l’impoverimento di GAVO corrisponde esattamente al
valore della merce che non ha avuto in restituzione e
che aveva integralmente pagato per l’importo dl euro
23.287,04;
occorre presumere che il valore di mercato della
merce fosse corrispondente al prezzo pagato;
–
pertanto l’arricchimento corrisponde al valore di
mercato della merce che era nella disponibilità di SA7M
e che la stessa non ha restituito, non essendo neppure
stato dedotto che la merce si fosse deteriorata o che
si fosse perduta;
– la sentenza non è viziata di exfrapetizione in quanto
il giudice di appello non ha riconosciuto qualcosa di
diverso dalla richiesta (il valore della merce) ma
qualcosa di meno (il valore
I9
della merce ridotto del
non considerare
10%)
e non era onere di Gavo provare quanto SAIM aveva
corrisposto alla produttrice perchè il costo di
acquisto e l’utile di impresa dovevano ritenersi già
ricompresi nel prezzo pagato da GAVO, mentre SIAM aveva
incrementato il suo patrimonio con la merce avente
prezzo di vendita; precedenti sentenze avevano
accertato che la merce era esente da vizi e difetti e
non dedotto il verificarsi di perdite o
deterioramenti;
– l’arricchimento di SAIM non deve essere diminuito per
il costo da essa sostenuto per compensare il corriere
per il trasporto, la restituzione e lo stoccaggio
quanto
tali
costi
(enunciati
dalla
in
ricorrente
nell’importo di euro 2.690,74 oltre interessi) sono
conseguenza di una libera iniziativa di SAIM che ha
deciso di
pagare
il vettore pur non essendo tenuta a
sostenere i relativi oneri (v. pag. 8 della sentenza
impugnata) e il Tribunale dj Milano ha respinto, con
efficacia di giudicato, la domanda risarcitoria così
che, in questa sede tali somme non possono essere
riaddebitate a GAVO;
–
la riduzione del 10 applicata equitativamente dal
giudice di appello, corrispondente alla somma di euro
20
valore di mercato presumibilmente corrispondente al
101) e non era onere di Gavo provare quanto SAIM aveva
corrisposto alla produttrice perché il costo di
acquisto e l’utile di impresa dovevano ritenersi già
ricompresi nel prezzo pagato da GAVO, mentre SIAM aveva
incrementato il suo patrimonio con la merce avente
prezzo di vendita; precedenti sentenze avevano
accertato che la merce era esente da vizi e difetti e
non è dedotto il verificarsi di perdite o
deterioramenti;
– l’arricchimento di SAIM non deve essere diminuito per
il costo da essa sostenuto per compensare il corriere
per il trasporto, la restituzione e lo stoccaggio in
quanto tali costi (enunciati dalla ricorrente
nell’importo di euro 2.690,74 oltre interessi) sono
conseguenza di una libera iniziativa di SAIM che ha
deciso di pagare il vettore pur non essendo tenuta a
sostenere i relativi oneri (v. pag. 8 della sentenza
impugnata) e il Tribunale di Milano ha respinto, con
efficacia di giudicato, la domanda risarcitoria così
che, in questa sede tali somme non possono essere
riaddebitate a GAVO, neppure sotto il diverso profilo
della determinazione
dell’arricchimento in quanto la
20
valore di mercato presumibilmente corrispondente al
questione non risulta specificamente sottoposta al
giudice di appello;
– la riduzione del 10% applicata equitativamente dal
giudice di appello, corrispondente alla somma di euro
2.328,70,
costituisce
riduzione
che
non
risulta
indimostrata) perdita di valore reale dei beni che sono
rientrati nel patrimonio della venditrice.
6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione delrare. 91 c.p.c. e sostiene che
CAVO, in quanto soccombente, deve essere condannata al
pagamento delle spese dell’intero giudizio.
6.1 Il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso
per effetto del quale SAIM risulta soccombente.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato non
v’è luogo a provvedere sulle spese in quanto la parte
non soccombente non si è costituita.
P.C.M.
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 5/12/2012.
incongrua rispetto ad una eventuale (comunque