Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 267 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 07/01/2011), n.267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.C., (OMISSIS), in proprio e quale erede

del padre I.G. deceduto, gia’ socio di fatto dello

stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso

lo studio dell’avvocato PINTO ALDO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.C. – DISTRIBUZIONE MANUFATTI CEMENTI SRL, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore Sig. M.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA GIULIANA 72, presso lo

studio dell’avvocato MARINI FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1232/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa l’8/03/2006, depositata il 11/04/2006;

R.G.N. 1843/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato PINTO ALDO;

udito l’Avvocato SCARINCI GENNARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.M.C.- Distribuzione Manufatti Cementi s.r.l., conduttrice di un capannone e di circostanti terreni, alla prima scadenza del 30.4.1994 non li restitui’ ai locatori G. e I.C., che avevano rifiutato di rinnovare la locazione per adibire gli immobili all’esercizio diretto dell’attivita’ di produzione di manufatti in cemento. I locatori agirono giudizialmente per il rilascio, disposto con sentenza n. 3945/96 del tribunale di Roma, posta poi in esecuzione.

Nel 2000, non essendo stato l’immobile restituito, convennero in giudizio la conduttrice D.M.C, innanzi allo stesso tribunale, domandandone la condanna al risarcimento dei danni, indicati in L. 1.400.000.000.

La convenuta resistette, tra l’altro rilevando che, a seguito del pignoramento degli immobili locati, avvenuto nel 1989 su iniziativa dei creditori degli attori, essi ne avevano perso la disponibilita’ e la gestione e non avrebbero quindi potuto utilizzarli per impiantarvi una loro attivita’ imprenditoriale, sicche’ andava escluso in radice che dalla mancata restituzione potessero aver subito il pregiudizio lamentato.

Con sentenza n. 37303 del 2003 il tribunale accolse la domanda nei limiti di Euro 38.734,27.

2.- In accoglimento del gravame della conduttrice D.M.C., la corte d’appello di Roma l’ha invece rigettata con sentenza n. 1232 del 2006 (compensando le spese di entrambi i gradi) sul sostanziale rilievo che, sottoposto a pignoramento un immobile che era stato dato in locazione e sopravvenuta la scadenza mentre e’ in corso il processo d’esecuzione, solo il custode dell’immobile e’ legittimato ad agire per ottenere la condanna al risarcimento del danno da mancata tempestiva riconsegna, in quanto gli effetti del pignoramento si estendono a tutto quanto e’ dovuto dal conduttore, che e’ d’altronde sottratto alla disponibilita’ del debitore pignorato.

La corte d’appello ha inoltre ritenuto che il diritto al risarcimento non poteva essere riconosciuto neppure relativamente al periodo per il quale i locatori erano stati custodi dei beni pignorati; cio’ in quanto essi avevano agito in giudizio – quando non erano piu’ custodi – per ottenere direttamente il pagamento (ex art. 1591 c.c.) di quanto gia’ ricompreso nell’esecuzione in corso, sicche’ erano privi di legittimazione processuale.

3. Avverso detta sentenza ricorre I.C., anche quale erede di I.G., affidandosi a sette motivi cui resiste con controricorso la D.M.C, s.r.l.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo e’ denunciata nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni (a) di nullita’ dell’atto d’appello per difetto di specificita’ dei motivi e (b) di giudicato interno ed esterno.

1.1.- Il ricorrente non illustra il secondo aspetto, rinviando al terzo motivo, sicche’ la questione sara’ affrontata nel relativo scrutinio.

Il primo profilo di censura e’ infondato.

Il ricorrente sostiene d’essersi doluto dell’incomprensibilita’ dei motivi di appello coi quali la D.M.C, non aveva lasciato intendere se sostenesse la perdita di legittimazione degli I. per effetto del pignoramento del 1988 (altrove e’ detto 1989) o della revoca dell’incarico di custodi loro conferito, intervenuta con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 28.4.1989.

La corte d’appello ha, infatti, implicitamente disatteso l’eccezione, com’e’ reso evidente dalla circostanza che ha considerato entrambi gli aspetti, secondo quanto risulta dai motivi della decisione, il cui contenuto e’ stato sopra riportato nella parte espositiva, sub 2.

Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di infrapetizione.

2.- Col secondo motivo la sentenza e’ censurata per non essersi pronunciata sulla richiesta dell’appellante D.M.C, di irrealizzabilita’ dell’intento del locatore di impiantare negli immobili non restituiti una propria attivita’ d’impresa e di aver deciso la causa adottando una terza via.

2.1.- Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui la doglianza attiene alla prospettazione di omessa pronuncia sulle istanze dell’appellante ed e’ infondato per il resto, per l’assorbente ragione che la appellante D.M.C. aveva prospettato in comparsa di risposta la legittimazione esclusiva del custode.

3.- Col terzo motivo e’ dedotta nullita’ della sentenza per totale carenza di motivazione o, in linea logicamente subordinata, per insufficienza della motivazione in ordine al dictum di alcune sentenze della corte di cassazione, il cui contenuto si assume malamente interpretato (nn. 12556/99, 7157/91, 1193/96).

3.1.- La censura e’ infondata, in quanto l’erroneo riferimento di una sentenza a principi di diritto enunciati dalla corte di cassazione, che siano posti a fondamento della decisione, si presta alla possibile t configurazione di un vizio di violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3, non dedotta neppure col primo motivo), e non anche di nullita’ della sentenza per assoluto difetto di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 4) o di un vizio della motivazione stessa (ex art. 360 c.p.c., n. 5), che non puo’ che concernere una quaestio facti e mai una quaestio iuris.

4.- Col quarto motivo (erroneamente indicato come quinto a pagina 15 del ricorso) e’ prospettata nullita’ della sentenza, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione delle norme sul giudicato interno, non avendo la D.M.C, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato essere certo che il mancato rilascio degli immobili da parte della conduttrice ad un anno dalla pubblicazione della sentenza dell’11.3.1996 (3945/96) che cosi’ disponeva, aveva “determinato per gli attori il danno dipendente dalla indisponibilita’ degli immobili, dei quali gli attori avevano richiesto il rilascio allo scopo di impiantarvi una propria attivita’ imprenditoriale (v. sentenza n. 3945/96)”.

4.1.- La censura e’ infondata poiche’ l’appellante D.M.C. s’era doluta in appello sia del difetto di legittimazione dei conduttori I. sia della propria condanna al risarcimento in difetto di prova del danno subito dai medesimi.

5.- Col quinto motivo (erroneamente indicato come sesto a pagina 17 del ricorso) la sentenza e’ censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonche’ per omessa motivazione sull’interpretazione del titolo. Vi si assume che, poiche’ la piu’ volte citata e non impugnata sentenza n. 3945/96 (con la quale era stata dichiarata cessata la locazione al 1994 e disposto il rilascio ad un anno dalla pubblicazione) aveva logicamente presupposto la legittimazione dei conduttori ad agire in proprio, era precluso il riesame della questione relativa alla loro legittimazione.

5.1.- Il motivo e’ infondato per l’assorbente ragione che, in data anteriore alla sentenza sopra menzionata, gli attuali ricorrenti erano anche custodi degli immobili pignorati, in tale qualita’ legittimati a domandarne il rilascio.

6.- Col sesto motivo (erroneamente indicato come settimo a pag. 18 del ricorso) sono denunciate violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto vari profili:

a) per avere la corte d’appello applicato al caso in esame le norme ordinarie sulle conseguenze dell’inadempimento del conduttore in ordine all’obbligazione di restituzione, in luogo di quelle speciali di cui alla L. sull’equo canone n. 392 del 1978, artt. 29, 30 e 31 che prevedono che il locatore (e non altri per lui) adibisca l’immobile all’uso (nella specie, esercizio dell’attivita’ di impresa) per il quale abbia manifestato il diniego della volonta’ di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, con contestuale previsione di sanzioni specifiche per il caso di inadempimento, sicche’ non altri se non lo stesso locatore possono essere legittimati all’azione di rilascio e di risarcimento per il caso di inadempimento;

b) per aver omesso di considerare che i locatori avevano nella specie domandato il risarcimento dei danni per non aver potuto svolgere la propria attivita’ d’impresa negli immobili non rilasciati e quelli loro derivati dal non aver potuto evitare, mediante i guadagni che ne avrebbero tratto, la vendita all’asta dei beni; non avevano invece chiesto i “frutti” civili costituiti dal corrispettivo della locazione (art. 820 c.c.), tanto che la conduttrice D.M.C., anche dopo il promovimento dell’azione risarcitoria da parte dei locatori, aveva continuato a pagare i canoni di locazione al custode, ritenutosi soddisfatto di quanto a tale titolo versatogli;

c) per non avere tenuto alcun conto del fatto che la sentenza n. 3945/96 aveva ritenuto seria, attendibile e possibile l’intenzione dei locatori di svolgere negli immobili non restituiti la stessa attivita’ che essi avevano esercitato prima della locazione; che il pignoramento non e’ un’eventualita’ irreversibile e che la legge ne prevede la conversione sulle somme che il debitore ponga a disposizione; che comunque nulla impediva che il giudice dell’esecuzione autorizzasse il custode a concedere loro in locazione l’immobile fino al trasferimento all’aggiudicatario; che tanto si sarebbe potuto risolvere in un vantaggio per i creditori; che, comunque, il danno va risarcito a chi lo abbia subito e non ad altri.

6.1.- Il primo profilo e’ infondato poiche’ l’art. 1591 c.c. e’ norma di generale applicazione, che regola gli effetti della mora del conduttore nella restituzione quale che sia il fatto genetico della cessazione del rapporto. Gli effetti (ripristino del rapporto locativo, spese di trasloco ovvero risarcimento del danno) della mancata destinazione dell’immobile all’uso per il quale se ne era domandata la restituzione L. n. 392 del 1978, ex art. 29 non sono d’altronde automatici, ma conseguono pur sempre al dolo o alla colpa del creditore (cosi’, ex multis, Cass. nn. 23296/04, 6462/2000, 391/97), che sarebbe evidentemente da escludere quante volte il locatore avesse perduto de iure la facolta’ di gestire direttamente l’immobile, come nel caso di pignoramento; sicche’ non vale invocare la disciplina speciale di cui agli artt 29 e 31 della legge citata per addurre una persistente legittimazione del locatore ad essere indennizzato del danno.

Lo e’ anche il terzo in relazione alla serieta’ dell’intenzione dei locatori di svolgere negli immobili non restituiti la stessa attivita’ che essi avevano esercitato prima della locazione (riconosciuta nella sentenza di condanna al rilascio del 1996), giacche’ la loro intenzione non assume determinate rilevanza in relazione ad un immobile che era gia’ pignorato (dal 1989) e come tale destinato ad essere gestito ed amministrato dal custode (anche se identificantesi col debitore) sotto la direzione del giudice dell’esecuzione in vista della vendita da realizzarsi nell’interesse dei creditori.

Neppure e’ corretto l’assunto secondo il quale i danni da ritardata restituzione, ulteriori rispetto al canone, non rientrano tra i frutti della cosa pignorata cui si estende il pignoramento ex art. 2912 c.c. essendo stato chiarito (da Cass., n. 12556/99, in motivazione, sub. 4.1.1.) e va qui ribadito che tra i frutti e le rendite dell’immobile pignorato debbono comprendersi non solo i canoni dovuti per la locazione (art. 820 cod. civ., comma 3), ma anche le somme che il conduttore, in mora nella restituzione, e’ tenuto a corrispondere al locatore a titolo di risarcimento del danno (art. 1591 cod. civ.).

Tanto premesso, la sentenza e’ tuttavia errata in diritto laddove ha escluso la legittimazione attiva del locatore il cui bene era stato sottoposto a pignoramento nell’assunto che dal momento in cui l’immobile e’ pignorato tutto quanto e’ dovuto dal conduttore e’ sottratto alla disponibilita’ del debitore. Tanto e’ certamente vero, ma non vale ad elidere le osservazioni che questa corte ha svolto proprio con la sentenza (la citata Cass., n. 12556/99) sulla quale la corte d’appello ha basato la decisione impugnata.

Dalla sentenza fu tratta la massima secondo la quale “sottoposto a pignoramento un immobile che era stato gia’ dato in locazione, sopravvenuta la scadenza del contratto mentre e’ in corso il processo d’esecuzione e mancata la tempestiva riconsegna, il custode dell’immobile stesso e’ legittimato ad agire in giudizio per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno da ritardata restituzione, nonche’ la penale al riguardo stabilita nel contratto di locazione”.

Ma in motivazione si chiari’ anche quanto segue, con argomentazioni che il collegio pienamente condivide e che, per la loro limpidezza, pare opportuno riportare integralmente:

“Il debitore, in pendenza di un procedimento di esecuzione individuale, nel quale sia coinvolto un suo diritto, puo’ esercitarlo, facendolo valere in giudizio se lo ritenga necessario, quando l’ufficio preposto all’amministrazione dei beni assoggettati all’esecuzione tralasci di farlo.

La concorrente legittimazione del locatore e del custode si spiega con la considerazione che la perdita della disponibilita’ giuridica del proprio bene e’ per il locatore non assoluta, ma relativa, essendo ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore da cui possa derivare per loro un pregiudizio (analoga situazione si determina nel fallimento: tra le piu’ recenti decisioni della Corte in tal senso sono le sentenze 18 febbraio 1999 n. 1359; 14 maggio 1998 n. 4865; 21 aprile 1991 n. 3400).

Si determina cosi un fenomeno per cui la legittimazione a far valere in giudizio il diritto puo’ essere espressa sia dal titolare del diritto sia dal titolare dell’ufficio pubblico preposto all’amministrazione del bene. Ma, come l’attivita’ negoziale del debitore non puo’ pregiudicare i creditori intervenuti nel processo esecutivo in cui oggetto di espropriazione e’ il diritto controverso e resta inefficace nei loro confronti, a meno che il processo non si estingua, cosi’ non puo’ pregiudicarli l’attivita’ processuale. Il conduttore, una volta convenuto in giudizio dal locatore, non puo’ eccepire che il locatore non ha legittimazione ad agire perche’ il diritto dedotto in giudizio e’ oggetto di un’esecuzione forzata in corso e pero’ puo’ essere richiesto dal locatore di eseguire la condanna pagando direttamente a lui, solo se il processo esecutivo sull’immobile pignorato si estingua.

Ma se il locatore, nel convenirlo in giudizio, assuma di farlo in quanto titolare di un diritto non compreso nell’esecuzione in corso e chieda sul punto un accertamento con efficacia di giudicato, il conduttore, se vuole evitare il formarsi di giudicati contrastanti sul punto che gli effetti del pignoramento si estendono anche al diritto dedotto in giudizio dal locatore, puo’ chiedere sia chiamato in causa il custode, il quale puo’ dal canto suo intervenirvi. Se il conduttore tralascia di farlo e sulla questione si forma un giudicato a lui sfavorevole, mentre tale giudicato non sara’ da lui opponibile al custode, neppure potra’ da lui esser opposto al custode d’aver egli gia’ pagato al locatore.”.

Da tali principi la sentenza s’e’ discostata. Va dunque cassata in relazione affinche’ il giudice del rinvio decida l’appello nel merito, nei limiti della devoluzione segnata dall’impugnazione della D.M.C. 7.- Col settimo motivo (erroneamente indicato come ottavo a pagina 28 del ricorso) e’ dedotto vizio della motivazione sulla determinazione della data di proposizione della domanda “e su tutte le altre statuizioni gia’ censurate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nei precedenti motivi”.

7.1.- Il motivo e’ inammissibile:

a) quanto all’assunto che il presente, iniziato nel 2000, costituisse riassunzione di altro giudizio promosso nel 1994 e cancellato dal ruolo ma non dichiarato estinto, poiche’ non si afferma che la cancellazione dal ruolo fosse antecedente di meno di un anno, decorso il quale l’estinzione costituisce effetto automatico ex art. 307 c.p.c., u.c.;

b) quanto alla censura residuale, per difetto di specificita’, sicche’ non risulta soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

8.- Rigettati tutti gli altri motivi, va conclusivamente accolto solo il sesto, nei sensi di cui in motivazione.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione, regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie per quanto di ragione il sesto motivo e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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