Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26699 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23730-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE IV 38,

presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DI VITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO BIANCHI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia dell’Entrate Ufficio di Latina impugnava la sentenza con cui la CTP di Latina aveva accolto il ricorso proposto da G.S., avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002 con il quale, a seguito di verifica fiscale della G. di F. considerata l’attività esercitata di intermediazione immobiliare, era stato intimato il pagamento di Euro 16.089,40, per imposte, interessi e sanzioni. Per la CTP di Latina il compenso ricevuto, a titolo di donazione, dal ricorrente, pensionato ed all’epoca settantenne, per l’occasionale attività di intermediazione immobiliare non rientrando in nessuna delle categorie di reddito previste dall’art. 6 Testo Unico delle Imposte dirette sulle persone fisiche non potevano essere considerato quale reddito.

L’appellante eccepiva che il contribuente rientrava tra i soggetti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 13, comma 1, lett. d) e che, come tale, avrebbe dovuto istituire le scritture contabili. Sosteneva ancora la legittimità degli accertamenti in questione, operati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, anche perchè i compensi ricevuti erano stati ammessi dallo stesso ricorrente e non dichiarati. Chiedeva la conferma degli atti di accertamento.

Il contribuente non si costituiva.

La Commissione Regionale del Lazio, con sentenza n. 530/40/11, depositata il 14 luglio 2011, non notificata, condividendo la tesi dei primi giudici, rigettava l’appello e compensava le spese.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato ad un motivo. G.S., in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il ricorso va dichiarato improcedibile per tardività della notifica. Va qui osservato che la sentenza impugnata è stata depositata il 14 luglio 2011, ed essendo soggetta al termine lungo di un anno per l’impugnazione, il termine per proporre ricorso per cassazione veniva a scadere il 27 novembre 2012. Sicchè posto che l’atto di ricorso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche della Corte di Appello di Roma, per la notifica, il 13 gennaio 2013, l’impugnazione è tardiva perchè oltre il termine di decadenza.

2.= L’improcedibilità del ricorso assorbe il motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2195 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6, 55 e 67 e art. 769 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.= Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, dato che G.S., intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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