Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26699 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14109-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA PANUCCIO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), nonchè per AGENZIA DELLE ENTRATE

RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1165/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso proposto da L.A. avverso la cartella di pagamento 09400295428172005 per Irpef 2001.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Calabria sez. dist. Reggio Calabria.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 1165/5/2017, accoglieva l’impugnazione dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio non essendone stata provata la tempestività.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.

Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente contesta la decisione impugnata sostenendo che la sentenza impugnata aveva accertato che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata in data 8.5.2007 e quindi tardivamente.

Da ciò desume che il giudice di primo grado aveva accertato e statuito anche sulla tempestività del ricorso introduttivo del giudizio che “era stato proposto in data 8 giugno 2007” come risulterebbe anche dalla ricevuta di protocollazione emessa dall’Agenzia delle Entrate e dalla cartolina di spedizione e ricevimento del ricorso diretto all’ETR.

Di conseguenza del tutto illegittimo sarebbe l’accertamento d’ufficio della tardività del ricorso d’ufficio da parte della Commissione regionale.

Il motivo è fondato.

Va anzitutto precisato che, trattandosi di questione processuale circa la tempestività del ricorso avverso la cartella esattoriale, questa Corte ha accesso agli atti della fase di merito.

Ciò premesso, si rileva che la sentenza di primo grado riporta espressamente nella parte narrativa che “con ricorso depositato l’8 giugno 2007 L.A….. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale notificata dall’ETR….. in data 8 maggio 2007”.

Ciò dimostra che la Commissione provinciale aveva comunque dato implicitamente atto della tempestività del ricorso introduttivo del giudizio avendo riportato la data di notifica di quest’ultimo oltre a quella di notifica della cartella.

Deve quindi concludersi che sul punto della tempestività del ricorso si era formato il giudicato interno non avendo l’Agenzia avanzato eccezioni in proposito nel costituirsi nel giudizio di primo grado e neppure impugnato la sentenza della Commissione provinciale su tale aspetto.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che la regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass. 18 marzo 2014, n. 6246; Cass. 29601/17).

In ogni caso, anche a volere ritenere in via di pura ipotesi che la sentenza di primo grado non contenesse alcun accertamento sulla tempestività del ricorso, la Commissione regionale, nell’accertare tale circostanza d’ufficio, avrebbe dovuto controllare la documentazione in atti da cui evincere la tempestività o meno del ricorso in questione.

Sul punto si evidenzia che il ricorrente ha dedotto che la tempestività del ricorso risultava altresì dalla ricevuta di protocollazione dell’Agenzia e dalla cartolina di spedizione e ricevimento del ricorso all’ETR.

Invero, tali affermazioni trovano riscontro in quanto contenuto nel fascicolo di parte ove dalla ricevuta di protocollazione dell’Agenzia risulta affettivamente la data di presentazione del ricorso corrispondente all’8 giugno così come la spedizione ed il ricevimento del ricorso all’ETR.

Di conseguenza, non essendo contestata la data dell’8 maggio di notifica della cartella esattoriale, risulta con tutta evidenza che vi era in atti la prova della tempestività del ricorso e che la Commissione regionale ha omesso di verificare tale circostanza.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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