Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26698 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19046/2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR n.

71, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO PINTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI TORRE ANNUNZIATA

NOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato

in NAPOLI, CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/2, presso lo studio

dell’avvocato LEANDRO TRAVERSA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO FIMMANO’;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO DI

NAPOLI;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, il quale ha concluso per l’inammissibilità, o in

subordine per il rigetto, del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di (OMISSIS), il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Nola e Torre Annunziata ha avviato dinanzi alla Commissione Regionale di Disciplina (d’ora in avanti per brevità indicata soltanto come Co.Re.Di.) di Napoli un procedimento disciplinare nei confronti del notaio B.G.. In particolare, il Consiglio Notarile contestava all’odierno ricorrente la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a) della Legge Notarile, per avere, nel biennio 2015-2016, tardivamente registrato numerosi atti ed omesso di versare tempestivamente le imposte dovute, con ciò ledendo il decoro e il prestigio della categoria.

Con decisione n. 4 del 2017, depositata il 30.5.2017, la Co.Re.Di. di Napoli riteneva il B. responsabile della violazione contestatagli ed irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dell’attività per tre mesi.

Interponeva reclamo avverso detta decisione il B. e si costituiva in giudizio il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Nola e Torre Annunziata, invocando la conferma della decisione gravata.

Con l’ordinanza impugnata, cron. 1054 dell’11.4.2019, la Corte di Appello di Napoli rigettava il reclamo.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.G., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Nola e Torre Annunziata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 112, 113, 101 e 183 c.p.c., art. 144 Legge Notarile, dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto che il professionista aveva integralmente riparato il danno e disporre, di conseguenza, la conversione della sospensione in sanzione pecuniaria. Ad avviso del ricorrente, la stessa Corte territoriale avrebbe accertato che il notaio, nel corso del procedimento disciplinare, aveva saldato imposte e sovrattasse, in tal modo riparando completamente le irregolarità che l’Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo comunicato al Consiglio Notarile, causando l’avvio del procedimento disciplinare.

La censura è infondata.

La Corte di Appello afferma espressamente (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata) che il ricorrente ha versato – peraltro in ritardo rispetto al dovuto – imposte e sanzioni, ma non gli interessi, ed ha ritenuto irrilevante il fatto che questi ultimi non fossero ancora stati formalmente richiesti dall’Agenzia delle Entrate, poichè comunque si trattava di importi certamente dovuti, che il notaio avrebbe potuto saldare spontaneamente facendo il relativo calcolo, secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale.

Il ricorrente contesta questa affermazione utilizzando tre argomenti logici:

1) il fatto che l’Agenzia delle Entrate non avesse mai chiesto il pagamento degli interessi, per cui questi sarebbero rimasti estranei alla contestazione disciplinare; di conseguenza, la Corte di Appello avrebbe deciso su una questione che non rientrava nell’ambito della sua competenza;

2) il fatto che la contestazione disciplinare avrebbe riguardato soltanto il ritardo nella registrazione e nel versamento delle relative imposte e sanzioni, e non anche degli interessi (cfr. pag. 25 del ricorso);

3) il fatto che la Corte di Appello, decidendo sulla questione degli interessi, non compresa – secondo la prospettazione di parte ricorrente – nell’originaria contestazione disciplinare, avrebbe pronunciato sentenza a sorpresa, senza assegnare termine alle parti per dedurre, in violazione dell’art. 101 c.p.c..

Nessuno di tali argomenti, tuttavia, coglie nel segno.

In particolare, non il primo, in quanto la contestazione disciplinare si riferiva sin dal principio alla ritardata registrazione di numerosi atti ed al ritardato versamento delle imposte di registrazione e relative sanzioni. Il notaio, difendendosi, non ha mai contestato il fatto, ma lo ha attribuito ad un pignoramento che avrebbe subito sul suo conto ad opera di Equitalia e che gli avrebbe impedito la normale operatività bancaria. Questa argomentazione difensiva viene ritenuta infondata dalla Corte di Appello, che dà atto della circostanza che i fatti oggetto della contestazione si riferivano ad un periodo di due anni e, quindi, ritiene che essi non potessero essere giustificati dall’esistenza del pignoramento, trattandosi di evento rispetto al quale il notaio avrebbe dovuto adottare le opportune iniziative (cfr. pag. 4 dell’ordinanza). Il ricorrente non ripropone la difesa in questo giudizio di legittimità, limitandosi a sostenere la tesi dell’integrale riparazione del danno. Tesi che, tuttavia, è infondata, posto che la tardiva registrazione, ove non dovuta a caso di forza maggiore, è di per sè sufficiente ad integrare la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), perchè lesiva del decoro e del prestigio della categoria. Anche ammettendo, quindi, in via di mera ipotesi, che con il pagamento delle imposte e sanzioni, ma non degli interessi, sia stata totalmente definita la pendenza tra il professionista e l’Agenzia delle Entrate, ciò non costituirebbe comunque “integrale riparazione del danno” ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 144 Legge Notarile.

A ciò va aggiunto che la contestazione della tardiva registrazione e del tardivo versamento delle relative imposte si estende evidentemente a tutte le voci accessorie che per legge conseguono all’illecito, e quindi tanto alle sanzioni che agli interessi. Il che da un lato esclude che si configuri, nel caso specifico, una decisione su un fatto estraneo alla contestazione, posto che quest’ultima riguardava anche il mancato pagamento degli interessi dovuti sulle somme versate in ritardo dal professionista. E, dall’altro lato, avvalora il fatto che, come giustamente ritenuto dalla Corte di Appello, il mancato versamento degli interessi impedisce di poter ritenere totalmente definita la pendenza con l’Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,132,161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 144 Legge Notarile, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Napoli avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda volta al riconoscimento del ravvedimento operoso del professionista.

Anche questa censura, che ripropone in parte le stesse questioni oggetto del primo motivo di ricorso, non è fondata.

Ferme le considerazioni già svolte in relazione alla prima censura, infatti, non si configura alcun profilo di omesso esame, perchè la Corte di Appello esamina la questione relativa alla condotta riparatoria posta in essere dal professionista, affermando (cfr. pagg. 4, 5 e 6 dell’ordinanza) che quest’ultimo aveva operato solo un ravvedimento di carattere strumentale, considerato il mancato pagamento degli interessi, il numero e l’entità delle imposte non versate, la reiterazione e la durata nel tempo della condotta contestata, ed infine la circostanza che il pagamento era stato eseguito in extremis, il giorno stesso dell’udienza. Trattasi di argomenti più che sufficienti, e più che convincenti, per escludere la configurabilità, in concreto, del ravvedimento operoso e della conseguenza automatica della conversione della sospensione in sanzione pecuniaria prevista dall’art. 144 Legge Notarile.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 144 Legge Notarile, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte campana avrebbe dovuto apprezzare e considerare la condotta del notaio, che si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose del fatto, quantomeno sotto il profilo delle attenuanti generiche di cui all’art. 144 Legge Notarile. Secondo il ricorrente, gli elementi enfatizzati dalla Corte di Appello per escludere le attenuanti generiche sarebbero secondari e non rilevanti, a fronte del fatto principale, rappresentato dal pagamento delle imposte e sanzioni.

Anche questa censura non è fondata.

Come già affermato in relazione ai primi due motivi di ricorso, il pagamento delle imposte e sanzioni, tardivamente eseguito dal notaio, non esaurisce il danno e comunque non elimina la violazione del decoro e del prestigio della categoria. Inoltre, e in ogni caso, la decisione della Corte di Appello evidenzia gli elementi sulla cui base, una volta ravvisata la natura strumentale del ravvedimento operoso, ha escluso di poter concedere le attenuanti generiche. Trattasi di valutazione di merito che non può essere sottoposta a verifica critica in questa sede, dovendosi ribadire il principio per cui “Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso del potere discrezionale con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo” (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 11790 del 27/05/2011, Rv. 618160-01; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 2138 del 25/02/2000, Rv. 534402 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4866 del 18/05/1994, Rv. 486674).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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