Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26698 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23704-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 529/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia dell’Entrate Ufficio di Latina impugnava la sentenza con cui la CTP di Latina aveva accolto il ricorso proposto da G.S., avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2000, 2001,2003 e 2004 con i quali a seguito di verifica fiscale, considerata l’attività esercitata di intermediazione immobiliare erano stati accertati, in aggiunta al reddito di pensione, compensi rispettivamente per Euro 6.800,00, 6.800,00, 7.480,00, 6.800,00. Per la CTP di Latina i compensi ricevuti, a titolo di donazione, dal ricorrente, pensionato ed all’epoca settantenne, per l’occasionale attività di intermediazione immobiliare, non rientrando in nessuna delle categorie di reddito previste dall’art. 6 del Testo Unico delle Imposte dirette sulle persone fisiche non potevano essere considerati quali redditi.

L’appellante eccepiva che il contribuente rientrava tra i soggetti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 13, comma 1, lett. d) e che, come tale, avrebbe dovuto istituite le scritture contabili. Sosteneva ancora la legittimità degli accertamenti in questione, operati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, anche perchè i compensi ricevuti erano stati ammessi dallo stesso ricorrente e non dichiarati. Chiedeva la conferma degli atti di accertamento.

Il contribuente non si costituiva.

La Commissione Regionale del Lazio, con sentenza n. 529/40/11, condividendo la tesi dei primi giudici, rigettava l’appello e compensava le spese.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato ad un motivo. G.S., ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rigettata l’eccezione di improcedibilità avanzata dal controricorrente, per tardività della notifica del ricorso, posto che il termine ultimo per la notifica del ricorso scadeva il 27 novembre 2012, trattandosi di sentenza depositata il 14 luglio 2011 e non notificata, soggetta al termine lungo di un anno, ed il ricorso è stato consegnato per la notifica il 15 ottobre 2012, dunque, tempestivamente.

1.= Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia dell’Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2195 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6, 55 e 67 e art. 769 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente La CTR del Lazio avrebbe errato nel ritenere che l’attività di intermediazione immobiliare senza iscrizione nell’apposito ruolo degli agenti immobiliari non determinerebbe produzione di reddito tassabile dovendosi qualificare i relativi compensi come donazione perchè la legge d’imposta assoggetta al tributo qualsiasi reddito che il contribuente percepisce dalla sua attività personale per il solo fatto dell’esercizio di tale attività anche se deriva da esercizio in contravvenzione a regolamenti di polizia ed ordinamenti dell’esercizio commerciale e professionale.

1.1.= Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè la ricorrente non censura l’effettiva ratio decidendi, rappresentata dalla qualifica delle somme percepite da G.S., quali donazioni. Come è stato già chiarito dalla CTR del Lazio “(…) le piccole somme ricevute (da G.S.) erano state corrisposte a titolo di “regalo” (…), con l’ulteriore specificazione che “(…) colui che non è iscritto al ruolo degli intermediari (come il ricorrente) non può pretendere alcun compenso, neppure, con l’azione generale di arricchimento senza causa, e di conseguenza, non essendo il contribuente iscritto nei ruoli degli agenti degli affari, compensi da lui ricevuti non potevano in effetti considerarsi quali redditi ma delle donazioni (…)”. Si tratta, come è evidente, di una valutazione di merito effettuata dalla CTR del Lazio che non solo non è stata adeguatamente censurata ma essendo priva di vizi logici e/o giuridici non è soggetta ad un sindacato di legittimità.

Posto, pertanto, che le somme percepite da G.S. integravano gli estremi di “regali”, ovvero, donazioni “di modico valore”, non rientrando in nessuna delle categorie di reddito previste dall’art. 6 del testo unico delle imposte dirette sulle persone fisiche, non potevano essere considerati “redditi imponibili”, così come sono stati considerati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate. Come è stato evidenziato dalla dottrina tributaria le donazioni in denaro di “modico valore”, non costituiscono un reddito imponibile Irpef in capo al soggetto percettore del denaro proprio perchè non sono classificabili come redditi o come redditi diversi o altra tipologia di reddito.

In definitiva, il ricorso va rigettato. La particolarità della questione trattata è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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