Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26698 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 13/12/2011), n.26698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL FG/(OMISSIS) – (OMISSIS), in persona

del

Commissario ad acta pro-tempore, rag. L.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G MAZZINI 145, presso lo studio

dell’avvocato LOMBARDI Roberto, rappresentata e difesa dagli avvocati

BORTONE GIUSEPPINA NORMA, GRITTANI ADDOLORATA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

D.P.M. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

D.P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MERCURI GILBERTO ENRICO, giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL FG/(OMISSIS) – (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 971/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/10/2008; R.G.N.225/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MERCURI GILBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/10/2008 la Corte d’Appello di Bari, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla Gestione liquidatoria USL FG/(OMISSIS) di Torremaggiore, in accoglimento del gravame interposto in via principale dalla sig. D.P.M. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Lucera 28/12/2001, rideterminava la somma da quest’ultima alla prima dovuta a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza di trasfusione di sangue effettuata il (OMISSIS) essendole derivata l’epatite cronica di tipo C. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Gestione liquidatoria USL FG /(OMISSIS) di Torremaggiore, confluita nella Ausl FG, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la D.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 112, 113 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso i motivi non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la “chiara indicazione” -secondo lo schema e nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il ricorso si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo e anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. Cass., 23/11/2010, n. 23669; Cass., 29/4/2010, n. 10277; Cass., 16/12/2009, n. 26364 Cass., 26/10/2009, n. 22578).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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