Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26697 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26697 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

– ricorrente contro
VOLTOLINA Fulvio, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.
Gianmaria Dalle Crode, con domicilio eletto presso lo
studio dell’Avv. Luigi Patricelli in Roma, via Archimede, n. 143;

Data pubblicazione: 28/11/2013

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Trento, depositato il 19 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Gianmaria Dalle Crode;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con decreto pubblicato in data 19 luglio 2012, ha condannato
il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere al ricorrente Fulvio Voltolina l’importo di euro
5.600, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di
un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Veneto e protrattosi dal giugno 1999 all’aprile 2010;
che la Corte d’appello – esclusa l’improponibilità
della domanda per omessa presentazione della istanza di
prelievo – ha liquidato in favore del ricorrente
l’importo di euro 700 per ognuno degli otto anni di ritardo, dopo avere determinato in tre anni il periodo di
ragionevole durata;

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udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello ha proposto ricorso il Ministero, con atto notificato il 16 gennaio 2013, sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso.

di una motivazione in forma semplificata;
che con il motivo (violazione dell’art. 54, coma 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133
del 2008, e del d.lgs. n. 104 del 2010) ci si duole che
non sia stata accolta l’eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda di equa riparazione a causa
della mancata presentazione dell’istanza di prelievo;
che – sostiene il Ministero ricorrente – per i giudizi iniziati prima ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, la presentazione dell’istanza di prelievo costituisce, dal 25 giugno 2008, condizione di proponibilità della domanda di
equa riparazione e, dal 16 settembre 2010, e limitatamente al periodo compreso tra tale data e quella, successiva, di presentazione dell’istanza di trattazione
urgente, condizione di valutabilità e, quindi, di fondatezza della pretesa ex legge n. 89 del 2001;
che il motivo è, in parte, fondato;
che – considerato che nella specie, alla data del 16
settembre 2010, il giudizio presupposto era già stato

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Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione

definito, essendo stata la sentenza emessa il 30 aprile
2010 – il giudice a quo avrebbe dovuto, comunque, escludere la computabilità del periodo successivo al 25 giugno 2008 per la mancata presentazione dell’istanza di

cui, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la
domanda di equa riparazione nella parte concernente la
durata del giudizio presupposto successiva alla data
(del 25 giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54
del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto
2008 n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza
di prelievo coma presupposto processuale della domanda
di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione
del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto
al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo con riferimento al
periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass., Sez. V1-1,
13 aprile 2012, n. 5914);
che il decreto impugnato è cassato in relazione alla
censura accolta;

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prelievo: e ciò in applicazione del principio secondo

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che la durata complessiva del

giugno 2008) di circa nove anni; sicché, detratto il
termine ragionevole, stimato in tre anni, la durata non
ragionevole risulta essere stata di circa sei anni;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata
del giudizio, al Voltolina spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di euro 700 per anno (non avendo il
ricorrente Ministero proposto censure su questo aspetto), e quindi in complessivi euro 4.200;
che – tenuto conto dell’esito del giudizio e del ridimensionamento del quantum riconosciuto a titolo di equa riparazione – al Voltolina compete il rimborso della
metà delle spese del giudizio di merito, liquidate complessivamente nella misura indicata in dispositivo, mentre le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
merito,

cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel

condanna il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze al pagamento, in favore di Fulvio Vbltolina, della

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giudizio amministrativo è stata (dal 2 giugno 1999 al 25

somma di euro 4.200; condanna il Ministero alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, con
compensazione della restante parte, spese che liquida,
nell’intero, in euro 873, di cui euro 30 per esborsi,

generali e agli accessori di legge;

dichiara compensate

tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

403 per diritti e il resto per onorari, oltre alle spese

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