Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26697 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 01/10/2021), n.26697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6145/2020 proposto da:

A.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/01/2020 R.G.N. 2382/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. con sentenza 9 gennaio 2020 la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello di A.J., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. avverso tale sentenza lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;

3. che prima dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, notificata via PEC il 6 febbraio 2021 all’Avvocatura dello Stato;

4. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 18 settembre 2008, n. 23840; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140): senza peraltro, nel caso di specie, alcun provvedimento sulle spese, in assenza di attività difensiva del Ministero dell’Interno;

5. che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte;

Visto l’art. 390 c.p.c.

dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

 

 

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