Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26696 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26696 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VACCARINO Giuseppa, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Fabrizio Mobilia,

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« dOtimta-‘-

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a,pm.,

2,2( o i.

– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Messina, depositato il 15 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

udito l’Avv. Fabrizio Mobilia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che la Corte d’appello di Messina, con decreto pubblicato in data 15 maggio 2012, in parziale accoglimento del ricorso in data 27 gennaio 2010, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a
corrispondere alla ricorrente Giuseppe ~carino
l’importo di euro 4.900, oltre interessi legali e spese,
a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Sicilia,
sezione distaccata di Catania, nei confronti della AUSL
n. 5 per ottenere la corresponsione dell’indennità di
fine servizio per il periodo lavorativo non di ruolo,
processo iniziato nel gennaio 1996 e definito con decreto di perenzione del 22 febbraio 2012;

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Dott. Alberto Giusti;

che la Corte territoriale, premesso che nel giudizio
presupposto non è mai stata presentata l’istanza di prelievo, ha rilevato che l’eccedenza rispetto al termine
ragionevole di tre anni, maturata fino alla data della

anni;
che tuttavia, nella specie, la Corte d’appello, essendo stata dichiarata la perenzione del ricorso, ha escluso la sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del ricorso, sicché ha circoscritto l’equa
riparazione entro i dieci anni dal deposito del ricorso
e detratto i tre anni di durata ragionevole;
che, in punto di quantum, la Corte d’appello ha riconosciuto “un danno valutato in euro 1.000 per il primo
anno e a scalare di 100 euro per ogni anno successivo”;
che per la cessazione del decreto della Corte
d’appello la Vaccarino ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 gennaio 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;
che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;
Considerato che deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso,

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pronuncia del decreto di perenzione, sarebbe di tredici

formulata dalla difesa della ricorrente con la memoria
illustrativa e ribadita in sede di discussione orale,
sul rilievo che la notificazione dell’atto è stata effettuata presso la cancelleria di questa Corte, e ciò

posta elettronica certificata;
che l’eccezione è fondata;
che, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., «la
parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende
contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti
giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso» (primo comma) e «al controricorso si
applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è
possibile» (secondo comma);
che, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod.
proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 183 del
2011, applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 4 gennaio 2013), «se il ricorrente non
ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato
al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione»;
che in relazione a tale disposizione deve evidenziarsi come la possibilità della notificazione di atti

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nonostante che nel ricorso fosse indicato l’indirizzo di

presso la cancelleria della Corte di cessazione sia subordinata alla duplice condizione della mancata elezione
di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della
mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente,

che, ove questo secondo requisito sussista, si deve
ritenere che invece il destinatario della notificazione
del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad
eseguire la notificazione in forma telematica;
che del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, nel
ribadire la perdurante operatività dell’art. 82 del r.d.
n. 37 del 1934 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge
fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono
assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede
l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in
corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di
detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria
dell’autorità giudiziaria adita – hanno tuttavia precisato che «a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n.

dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che,
nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lega
presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi

del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art.
125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art.
366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di
cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»
(Cass., S.U., n. 10143 del 2012);
che, dunque, il controricorso, notificato presso la
cancelleria di questa Corte sull’erroneo presupposto
della sussistenza dei concorrenti requisiti della mancanza di elezione di domicilio e della omessa indicazione della posta elettronica certificata da parte della
ricorrente, va dichiarato inammissibile;
che, passando al merito, con il motivo (violazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6,
par. 1, della CEDU) ci si duole dell’erronea individuazione della porzione indennizzabile del segmento temporale di irragionevole durata per il quale si era complessivamente protratto il giudizio amministrativo presupposto;

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alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82

che il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati;
che – premesso che nella specie (a differenza di
quanto opinato dalla Corte d’appello) l’istanza di pre-

dall’interessata in data 14 settembre 2009 unitamente
alla reiterazione della domanda di fissazione
dell’udienza di discussione – occorre rilevare che nella
specie ha errato la Corte a computare soltanto il primo
decennio di durata del giudizio presupposto: infatti, la
perenzione del giudizio amministrativo è stata disposta
(senza essere preceduta dall’avviso di perenzione di cui
all’art. 9 della legge n. 205 del 2000) ai sensi
dell’art. l dell’allegato 3 del d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104, in tema di definizione dei ricorsi pendenti da più
di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice
del processo amministrativo;
che il decreto impugnato è cassato in relazione alla
censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che la durata complessiva del
giudizio amministrativo, fino alla data di introduzione
del giudizio di equa riparazione è stata (dal gennaio

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lievo è stata in effetti ritualmente presentata

1996 al gennaio 2010) di circa quattordici anni; detratto il termine ragionevole, stimato in tre anni, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa undici
anni;

del giudizio, alla Vaccarino spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di euro 700 per anno di ritardo
(importo che questa Corte ritiene adeguato in relazione
alla posta in gioco del giudizio presupposto e, comunque, alla sopraggiunta definizione di esso con decreto
di perenzione) e quindi in complessivi euro 7.700;
che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che le spese vanno distratte in favore del difensore
della ricorrente, dichiaratosene antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
merito,

cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel

condanna il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze al pagamento, in favore di Giuseppa Vaccarino,
della somma di euro 7.700, oltre interessi legali dalla
domanda al saldo;

condanna il Ministero alla rifusione

delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 1.300 (di cui euro 640 per diritti ed euro
620 per onorario), oltre a spese generali e ad accessori

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che alla luce dell’accertata irragionevole durata

di legge, e di legittimità, liquidate in euro 606,25, di
cui euro 506,25 per compensi, oltre ad accessori di legge. Ordina la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dell’Avv. Fabrizio Mobilia, dichiaratosene

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

antistatario.

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