Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26696 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26151/2016 proposto da:

COMUNE OLLOLAI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato RENATO CHIESA, e domiciliato presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ANGELO

MARIA MANNIRONI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2016 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI SEZ.

DIST. di SASSARI, depositata il 22/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato RENATO CHIESA per parte ricorrente, il quale ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 30.9.2015 S.M. evocava in giudizio il Comune di Ollolai innanzi il Tribunale di Nuoro, esponendo che l’ente locale gli aveva affidato con Delib. Consiglio Comunale 2 luglio 2003, n. 13, l’incarico di svolgere la revisione economico-finanziaria per il triennio 2003-2005, aveva poi ritenuto l’incarico scaduto il 2.7.2005 e lo aveva riaffidato ad altro revisore. Sul presupposto che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 235 (T.U.E.L.) prevedrebbe una durata triennale dell’incarico di revisione, l’attore invocava la risoluzione del rapporto contrattuale per grave inadempimento del Comune e la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad Euro 5.303,67, ed esistenziale, da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva il Comune eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, posto che l’art. 5 della convenzione sottoscritta tra le parti prevedeva espressamente il deferimento di tutte le controversie relative alle operazioni previste dal disciplinare ad un collegio arbitrale. Nel merito, contestava la domanda, sostenendo che nel verbale del Consiglio comunale la durata del contratto era stabilita dal 02.07.2003 al 02.07.2005 e che l’errore contenuto nella Convenzione fosse ascrivibile al responsabile amministrativo del settore economico-finanziario, Dott. F.G., che chiamava in garanzia impropria.

Costituitosi in giudizio, il F. si associava all’eccezione di giurisdizione rilevata dall’Ente convenuto contestando, nel merito, la chiamata in garanzia.

Con sentenza n. 759/2010 il Tribunale di Nuoro accoglieva la domanda, dichiarando risolto il rapporto contrattuale per inadempimento del Comune e condannando quest’ultimo al risarcimento del danno, pari ad Euro 5.303,67 oltre accessori e spese del grado.

Interponeva appello il Comune di Ollolai e si costituivano in seconde cure il S. e il F., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 417/2016, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Ollolai affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso S.M..

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 22.1.2020, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, ed all’esito della Camera di consiglio è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte d’Appello, omettendo di considerare il contesto contrattuale nella quale la clausola compromissoria di cui all’art. 5 della Convenzione era stata inserita, sarebbe giunta erroneamente a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

La censura è infondata.

Va premesso che, in base al costante insegnamento di questa Corte, “In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorchè formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006, Rv. 593910; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15445 del 10/07/2007 (Rv. 600423).

La controversia ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore della riforma operata, in materia di arbitrato, dalla L. n. 40 del 2006 e quindi prima dell’introduzione dell’art. 808-quater c.p.c., che afferma il principio “in dubio pro arbitrato”. Posta quindi la pacifica applicabilità al caso di specie, ratione temporis, della disciplina anteriore al 2006, trova applicazione il principio opposto, per cui le clausole compromissorie “… devono essere interpretate sempre in senso restrittivo e, in caso di dubbio sulla competenza arbitrale, si impone quella prevalente del giudice ordinario” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1102 del 17/04/1971, Rv. 351170; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3943 del 03/12/1974, Rv. 372510).

La Corte territoriale ha ritenuto che la clausola contenuta all’art. 5 della Convenzione intercorsa tra il Comune di Ollolai ed il S. fosse “… equivoca, di non chiara interpretazione e verosimilmente nulla…” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ravvisando un margine di incertezza in ordine all’oggetto delle controversie devolute al collegio arbitrale. Con riferimento a quest’ultimo punto, in particolare, la Corte sassarese ha evidenziato che “… nel contesto della Convenzione non sono enunciate “operazioni” cui le parti siano tenute e certamente non possono essere in esse ricomprese la nomina a revisore dei conti, le funzioni allo stesso assegnate (determinate, peraltro, dalla legge) ed il termine dell’incarico; peraltro, nemmeno è dato comprendere come la controversia de qua possa essere “definita in via amministrativa” e la ragione per la quale il deferimento degli arbitri sarebbe dovuto avvenire entro il termine di trenta giorni” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Da siddette considerazioni, la Corte d’Appello ha tratto la conclusione che “… sussiste quanto meno incertezza in ordine all’oggetto delle controversie di cui alla clausola arbitrale…” ritenendo di conseguenza necessario affermare la competenza del giudice ordinario.

Trattasi, come detto, di valutazione di merito, adeguatamente motivata e coerente con il contenuto della clausola in esame, che pertanto resiste alla censura proposta dal Comune ricorrente.

Con il secondo motivo l’ente locale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, nonchè degli artt. 42,48 e 107 del T.U.E.L., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la deliberazione del Consiglio Comunale è un atto amministrativo che, in quanto tale, non sarebbe sindacabile liberamente dal giudice ordinario. Ad avviso del ricorrente, la Delibera da un lato assumerebbe una fede privilegiata in quanto atto pubblico, e dall’altro lato potrebbe essere disapplicata dal giudice ordinario, secondo la regola generale sul potere di disapplicazione spettante a quest’ultimo, soltanto nell’ambito di giudizi nei quali l’autorità che ha emanato l’atto non sia parte in causa.

La censura è infondata.

Come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 235, stabilisce che la durata dell’incarico del revisore contabile è di tre anni, che decorrono dalla data di esecutività della Delibera di nomina. Il comma 2, prevede un unico caso di revoca dell’incarico, prima del decorso dei tre anni, rappresentato dalla “… mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d)”. In assenza di altre ipotesi che ammettano la scadenza anticipata dell’incarico, si deve ritenere che esso non possa essere revocato prima della sua naturale scadenza. La Corte isolana ha peraltro accertato che la durata triennale, oltre ad essere prevista dalla legge, risulta anche indicata tanto nella Delib. Consiglio comunale 2 luglio 2003, n. 13, quanto nella convenzione stipulata tra il Comune di Ollolai ed il S., ed ha quindi ritenuto che “… non possa che attribuirsi ad un errore materiale la fissazione del termine alla data del 2.7.2005, invece che al 2.7.2006” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Non vi è stata, quindi, alcuna disapplicazione dell’atto amministrativo, essendosi limitata la Corte di Appello ad un’attività interpretativa del contenuto dello stesso, alla luce della normativa vigente e della convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed il revisore. Di conseguenza, non si ravvisa alcun profilo di violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, nè delle norme del T.U.E.L..

La Corte sarda si è infatti limitata all’apprezzamento del fatto, evidenziando la sussistenza di un errore materiale (rappresentato dall’indicazione della data del 2.7.2005 in luogo di quella, corretta, del 2.7.2006) e ritenendo quest’ultimo di per sè non idoneo ad esprimere la volontà dell’amministrazione di conferire al S. un incarico di durata soltanto biennale, a fronte, da un lato, della previsione normativa della durata triennale dello stesso (art. 235 del T.U.E.L.) e, dall’altro lato, della chiara indicazione, contenuta tanto nella deliberazione consiliare, quanto nella convenzione intercorsa tra ente locale e revisore, della durata -appunto- triennale del rapporto.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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