Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26696 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13235-2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6586/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 208/13 sez. 28, accoglieva il ricorso proposto da P.C. avverso l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) per imp. registro 1998.

La CTR Lazio con sentenza 4561/14/2014 confermava la sentenza di primo grado.

La contribuente impugnava tale ultima decisione per cassazione relativamente alle spese.

La Corte di cassazione, con sentenza 12850/16, accoglieva il ricorso e rinviava alla CTR Lazio per nuova liquidazione delle spese di giudizio.

Il giudice del rinvio, con sentenza 6586/17, provvedeva a siffatto incombente e la decisione è stata nuovamente impugnata innanzi a questa Corte sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il discostamento della liquidazione degli onorari sia dai livelli medi che minimi stabiliti dalla tariffa.

Il primo motivo è manifestamente fondato dal momento che, in relazione al valore della controversia (247,46 Euro), la liquidazione effettuata dalla sentenza impugnata in relazione ai primi due gradi di giudizio (100,00 Euro per il primo grado 150,00 Euro per l’appello, 200,00 Euro per il giudizio di cassazione e per quello di rinvio ciascun grado oltre accessori) appare discostarsi sia dai valori minimi che da quelli medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 secondo la specifica indicazioni delle voci fornita nel ricorso.

La Commissione regionale provvederà anche a rivalutare le spese dei giudizi di merito.

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo giudizio inclusivo della liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio per nuovo giudizio inclusivo della liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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