Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26696 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26696
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. SECCHI 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANELLI
PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO
GHIRARDI giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.L., B.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 763/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata l’11/07/2008, R.G.N. 30/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. L.G. ha proposto ricorso per cassazione contro B.G. e M.L. avverso la sentenza dell’11 luglio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Brescia ha provveduto in grado di appello su una controversia locativa inter partes decisa in primo grado dal Tribunale di Brescia.
2. Gli intimati non hanno resistito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Con atto del 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 9 novembre 2011, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto che la controversia sarebbe stata transatta.
La rinuncia è sottoscritta dalla parte ricorrente e dai suoi difensori.
Essa è valida ed efficace.
Ne consegue che dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
La forma della decisione dev’essere quella dell’ordinanza.
Invero, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall’art. 375 c.p.c., n. 3, per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia (Cass. (ord.) n. 1878 del 2011).
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011