Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26695 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 01/10/2021), n.26695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3148/2020 proposto da:

T.O., (già T.O.), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VARALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2320/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/06/2019 R.G.N. 3422/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 4 giugno 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello di T.O., cittadino gambiano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. egli riferiva di essersi allontanato dal proprio Paese nel 2012, a seguito di una lite con lo zio, il quale voleva appropriarsi dei terreni lasciati in eredità dal padre di cui il predetto era rimasto orfano, che lo aveva colpito ad una gamba; sicché, attraverso Senegal, Burkina Fasu e Libia, era arrivato in Italia;

3. la Corte territoriale pertanto escludeva i requisiti dello status di rifugiato (sul punto l’impugnazione era pure affetta di genericità, per la mera reiterazione delle ragioni dell’opposizione) e di protezione sussidiaria, anche per la documentata esclusione, sulla base delle fonti consultate, di una condizione di indiscriminata violenza generalizzata del Paese di provenienza. E parimenti di concessione della protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità effettiva del richiedente, né di un’eventuale integrazione lavorativa e sociale: non ritenendo valorizzabili le condizioni di instabilità politica del Gambia, né le vessazioni subite in Libia, in quanto Paese di transito e non di rimpatrio, né l’iniziale inserimento lavorativo o le condizioni psichiche di diagnosticato ritardo mentale medio lieve;

4. con atto notificato in data 7 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), c), art. 5, lett. c), per erronea esclusione della possibilità di derivazione del pericolo di grave danno, ai fini della protezione sussidiaria anche da minacce provenienti da soggetti non statuali (come lo zio del richiedente), allorché le pubbliche autorità non possano o vogliano fornire protezione adeguata (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. la lite tra privati per ragioni proprietarie o familiari (come quella riferita dal richiedente con lo zio, il quale voleva appropriarsi dei terreni lasciati in eredità dal padre e che lo aveva colpito ad una gamba: alla base della decisione di lasciare il Paese di origine) costituisce una vicenda privata, estranea al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23281): quest’ultima circostanza neppure dedotta dal ricorrente, la cui laconica espressione (“… temendo per la propria incolumità e non ricevendo protezione alcuna delle forze di polizia”: così al sesto e settimo alinea di pg. 3 del ricorso) neppure contiene l’allegazione di una denuncia ad esse inevasa;

4. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, comma 3 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11,29, per apparenza di motivazione sulla condizione di vulnerabilità e la valutazione psicodiagnostica del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di approfondimento istruttorio (secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile;

6. la censura è astratta, in quanto enuncia i principi delle norme dedotte come violate senza riferimenti ad alcuna concreta allegazione del richiedente, se non in riferimento alla non valorizzata, a fini di indice di vulnerabilità, documentazione diagnostica di ritardo mentale medio lieve, di cui la Corte territoriale ha giustificato la sostanziale irrilevanza per la mancata prescrizione in essa di “alcun trattamento terapeutico” (ultimi due alinea sub p.to 14. di pg. 11 della sentenza): sufficiente ad escludere la mera apparenza di motivazione, in quanto idonea, nella sua concisione, a consentire un controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da rispettare la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA