Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26693 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26693 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 5174-2008 proposto da:
CORIZZO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
C e.2,G R.L. PAS 444 I 65
LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio
dell’avvocato SCIONE LORENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

RAGONE NUNZIA, GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –

sul ricorso 8092-2008 proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei legali

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Data pubblicazione: 28/11/2013

rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata

Dott. ROBERTO SERENA,
5 RtARAT 66.H 211-336 X
in ROMA, VIA ATERNO 9,

presso lo studio dell’avvocato PELLICCIARI MICHELE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CALCULLI TOMMASO giusta delega in atti;

contro

CORIZZO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
L.G0 GEN. GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio
dell’avvocato SCIONE LORENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO GIOVANNI giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

RAGONE NUNZIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2007 del TRIBUNALE di
MATERA, depositata il 12/02/2007 R.G.N. 425/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato MICHELE PELLICCIARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il

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– ricorrenti –

Svolgimento del processo

Gabriele Corizzo convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di
Pace di Pisticci, Nunzia Ragone e la di lei assicuratrice
Generali Assicurazioni s.p.a., esponendo che la prima, mentre
alla guida di una Fiat Punto effettuava una manovra di

cagionandogli danni per complessivi C 5.007,84, come da
preventivo in atti trasmesso alla compagnia assicuratrice.
Precisò inoltre che, a seguito del sinistro, era stata
sottoscritta la constatazione amichevole fra le parti,
consegnata alla compagnia dell’attore che aveva espletato una
perizia di accertamento sul motociclo senza tuttavia effettuare
alcuna offerta.
Per tali ragioni Gabriele Corizzo chiese al Giudice di Pace
di condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni
nella misura di C 5.007,84, oltre accessori.
I convenuti non si costituirono e all’udienza del 13 giugno
2002 venne dichiarata la loro contumacia.
Con comparsa depositata all’udienza del 20 gennaio 2003 si
costituì la compagnia convenuta chiedendo il rigetto della
domanda attrice, oltre vittoria di spese.
La Generali contestò tale domanda sia nell’an che nel
quantum.

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parcheggio, aveva urtato contro il suo motociclo in sosta

Il Giudice di Pace di Pisticci, con sentenza n. 425/2003,
rigettò la domanda del Corizzo condannandolo al pagamento delle
spese processuali in favore della Generali.
Propose appello Gabriele Corizzo.
Si costituì la compagnia convenuta.

contumacia dell’appellata Nunzia Ragone ed ha rigettato
l’appello compensando fra le parti le spese del grado.
Propone ricorso per cassazione Gabriele Corizzo con sette
motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con
tre motivi la Assicurazioni Generali s.p.a. che presenta
memoria.
Resiste con controricorso al ricorso incidentale Gabriele
Corizzo.
Motivi della decisione

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale Gabriele Corizzo
denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2056 comma
l c.c. e dell’articolo 1226 c.c., (ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.).»
Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Matera ha violato
gli artt. 2056 e 1226 c.c. in quanto ha considerato privo di
rilevanza probatoria il preventivo di riparazione da lui stesso
prodotto in giudizio. Tale preventivo invece, a suo avviso,
4

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera ha dichiarato la

assume valore di piena prova essendo stato confermato da colui
che lo ha redatto e trovando ulteriore conferma in una perizia
tecnica il cui contenuto non è stato contestato da controparte.
Il motivo è infondato.
Premesso che le valutazioni di cui si duole il ricorrente

legittimità, deve ritenersi comunque corretta la tesi
dell’impugnata sentenza secondo la quale il suddetto preventivo
non può avere valore di prova perché effettuato da soggetto
estraneo alla presente controversia; perché la prova
testimoniale sul punto appare generica; perché il medesimo
preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino
prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo e soprattutto
dalle fotografie dello stesso, mai esibite nel corso del
giudizio di primo grado o in appello, che avrebbero consentito
sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente
seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei
danni occorsi con la dinamica dell’incidente descritta nel CID,
ivi compresa l’eventuale esistenza di altri danni preesistenti
al sinistro stesso.
Ciò anche ai fini della verifica del nesso causale tra
l’evento e il danno, tenuto conto del tipo di manovra effettuata
dal convenuto (retromarcia con velocità di partenza pari a zero)
e della posizione di quiete del motociclo.

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vertono su accertamenti di fatto non sindacabili in sede di

Va peraltro rilevato che il consulente non ha potuto
accertare il danno in quanto, come risulta dalla stessa c.t.u. e
dalla documentazione allegata, la motocicletta del Corizzo è
stata venduta da quest’ultimo a terzi in data 14 febbraio 2002,
mentre l’attore nulla ha precisato circa il momento della

Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1226 c.c. (ai sensi dell’art. 360, n. 3
c.p.c.).»
Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Matera ha
errato nell’applicazione dell’art. 1226 c.c. e nel ritenere che
tale disposizione abbia carattere di

“chiusura”,

trovando

applicazione solo quando non sia altrimenti possibile stimare il
danno, ovvero ci si trovi nella oggettiva impossibilità di
farlo. Ad avviso del Corizzo, invece, affinché si possa
applicare la suddetta norma è soltanto necessario che risulti
provato il verificarsi di un danno risarcibile, anche ove gli
elementi dimostrativi forniti dal danneggiato manchino di sicura
efficacia probatoria.
Il motivo è inammissibile in quanto privo del quesito di
diritto.
Infatti, giusta la testuale previsione dell’art. 366

bis

c.p.c. [introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 6
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, abrogato con decorrenza dal 4
luglio 2009 dall’art. 47 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e
6

consegna del mezzo all’avente causa.

applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate
fra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, comma 5
della 1. n. 69 del 2009) e, quindi, anche nella specie, atteso
che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 febbraio
2007], nei casi previsti dall’art. 360, l ° coma, nn. l, 2, 3 e

di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto.
Il motivo è comunque infondato in quanto l’esercizio del
potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione
del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non
già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto
caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od
integrativa la quale presuppone l’avvenuta prova dell’esistenza
di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità o particolare
difficoltà, per la parte interessata, di provare il danno nel
suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo,
surrogare il mancato accertamento della responsabilità del
debitore o la prova dell’esistenza del danno (Cass., 30 aprile
2010, n. 10607; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447).
Nella specie, come risulta dall’impugnata sentenza/ il
Corizzo non ha provato, come era suo onere, l’obiettiva
esistenza del danno che assume di aver subito.

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4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena

Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 2056-2727-2728-2729 c.c., (ai sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c.).»
Secondo parte ricorrente il Tribunale ha errato nella
valutazione della perizia redatta da un tecnico dalla Fondiaria-

lato, non ha considerato tale perizia fonte di prova e neanche
elemento di prova nella formazione del suo convincimento;
dall’altro, ha ritenuto che, ove fossero state prodotte le foto
scattate dal suddetto perito, le stesse avrebbero potuto essere
valutate come prova.
Tale ragionamento del Tribunale è, secondo il Corizzo,
contraddittorio in quanto sia le foto che la perizia
costituiscono prove documentali dello stesso valore ed anzi la
perizia ha maggior valore probatorio in quanto espletata da un
tecnico qualificato ed è rappresentativa dei danni e della
relativa stima.
Inoltre, prosegue il ricorrente, la compagnia convenuta non
ha contestato le risultanze della suddetta perizia.
Il motivo è infondato.
Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che,

con la

proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può
rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé
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Sai, compagnia assicuratrice del motorino, in quanto, da un

coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti,
sottratto al sindacato di legittimità,

dal momento che

nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza

cui resta riservato il potere di individuare le fonti del
proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove,
controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le
risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione (Cass., 6 aprile 2011, n. 7921).
Avvalendosi di tale discrezionalità la sentenza impugnata ha
esaminato e valutato tutti gli elementi probatori acquisiti e
ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed ha stabilito, con
congrua motivazione, che il preventivo di riparazione, redatto
da un terzo, non è da solo idoneo a provare il danno.
Si deve peraltro rilevare che la contestazione della perizia
non era necessaria sia perché ne era stata contestata la
tardività, sia perché tale documento non era stato formato dalle
Generali ma da terze persone, ossia dal perito della Sai rimasto
estraneo al presente giudizio.
Con il quarto motivo si denuncia «Violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 2727-2728-2729 c.c., (ai sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c.).»

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giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito,

Deduce Gabriele Corizzo che il Tribunale di Matera, in
violazione dell’art. 2728 c.c., ha errato nella valutazione del
depositato atto di vendita del motociclo, non ritenendo che lo
stesso assume valore di prova a tutti gli effetti, essendo stato
sottoscritto innanzi ad un notaio, prodotto in giudizio e non

Tale atto di vendita, ad avviso del ricorrente, fa piena
prova del prezzo di vendita del veicolo e del conseguente
effettivo danno da lui subito in conseguenza del sinistro per
cui è causa.
Il motivo è infondato.
Parte ricorrente infatti non ha fornito alcuna indicazione
circa il suddetto prezzo di vendita né, soprattutto, ha
dimostrato che lo stesso fu inferiore al dovuto a causa dei
danni subiti nel sinistro…oLli MAJAOKIMt49 .
Con il quinto motivo si denuncia «Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 3 e 5 del D.L. 856/77 e succ. modif. e
integraz., (ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.).»
Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Matera ha errato
nel ritenere che sia stato violato l’obbligo di messa a
disposizione del veicolo per l’eventuale accertamento dei danni
da parte della convenuta compagnia assicurativa.
Infatti, sostiene il Corizzo, l’incidente avvenne il 19
gennaio 2002 ed in tale data fu sottoscritto il CID, una copia
del quale fu consegnata da ciascuno dei sottoscrittori alla
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contestato dalla controparte.

propria compagnia assicuratrice. Ciascuna compagnia, dalla data
della consegna, fu quindi in condizione di porre in essere ogni
attività di accertamento e rilievo.
L’8 febbraio 2002 fu inviata all’Ufficio Sinistri della
Generali la diffida con richiesta di risarcimento dei danni, con

disposizione per una eventuale perizia tecnica, nei 7 giorni
successivi all’invio della diffida stessa.
Il 14 febbraio 2002 il motociclo fu venduto, ma restò sempre
in officina. Solo dopo aver ricevuto l’atto di citazione, il 18
aprile 2002, a distanza di oltre due mesi dalla ricezione della
diffida ed a tre mesi dal sinistro, la Generali conferì incarico
per procedere alla perizia di accertamento dei danni. Tale
perizia non fu espletata ma parte attrice rimase a disposizione
per fornire ogni utile informazione talché non si può ritenere,
secondo parte ricorrente, che la vendita del motociclo abbia
pregiudicato la possibilità per la Generali di effettuare i
propri accertamenti.
Il motivo è infondato.
La motocicletta del Corizzo fu infatti venduta da
quest’ultimo a terzi in data 14 febbraio 2002, ossia durante il
termine ex art. 3 d.l. 857/76 – come modificato dalla l. 39/77 , che, nella specie, scadeva il 18 febbraio 2002.
Conseguentemente secondo l’impugnata sentenza, non essendo
decorso il suddetto termine, il trasferimento a terzi della
11

espressa indicazione che il motociclo si trovava in officina, a

proprietà del bene comportò maggiori difficoltà nella verifica
dei danni in quanto la motocicletta certamente sarebbe stata
riparata e poi utilizzata dall’acquirente, con incidenza del
trascorrere del tempo sulla possibilità di effettuare in futuro
le richiamate verifiche tecniche.

il Corizzo avesse provveduto ad effettuare le foto del motociclo
per consentire di verificarne i danni e soprattutto la loro
compatibilità con il sinistro per cui è causa.
Con il sesto motivo si denuncia «Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la prova del danno (ai sensi
dell’art. 360, n. 5 c.p.c.).»
Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Matera ha errato
nel ritenere il preventivo insufficiente ai fini della
dimostrazione del danno e che nessuna norma impone all’uopo la
produzione di fotografie. Anzi, prosegue il Corizzo,
argomentando a contrario dalla sentenza di questa Corte n.
16254/2005, il Giudice non poteva discostarsi dal detto
preventivo poiché la conferma di quest’ultimo è da considerare
alla stregua della produzione di fotografie.
Afferma ancora il ricorrente: di aver prodotto un listino
prezzi del valore dell’usato e di aver venduto il veicolo con un
deprezzamento pari all’incirca all’importo determinato nel
preventivo; che il perito della Fondiaria-Sai ha attribuito al
motociclo un valore commerciale di C 6.559,00 definendo lo stato
12

Sarebbe stato comunque opportuno, prima della vendita, che

d’uso di quest’ultimo “ottimo”, quantificando il danno in C
3.537,00 ed il fermo tecnico in 4 giorni; che il Tribunale ha
operato un travisamento dei fatti ed ha dato rilievo ad una Ctu
“svincolata assolutamente da valutazioni tecniche” e fondata
“solo ed esclusivamente su valutazioni soggettive estranee ad un

14;.\~uxig
assicurazioni in 60 giorni senza tener conto che quest’ultima
ha oltrepassato abbondantemente tale termine, avendo conferito
l’incarico peritale il 18 aprile 2002.
In conclusione, secondo il ricorrente, il Tribunale ha
errato nell’affermare che si è verificata una potenziale
difficoltà di accertamento dei danni da parte della Generali
s.p.a. in quanto i dati processuali dimostrano che la stessa è
stata posta in grado di espletare agevolmente la perizia e che
vi ha “dolosamente” rinunciato.
Con il settimo motivo si denuncia «Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la statuizione sulle spese
processuali (ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.).»
Lamenta parte ricorrente che il Tribunale di Matera ha
ritenuto di compensare soltanto le spese del giudizio di
appello, pur avendo accertato il verificarsi del sinistro (ma
negando che sia stato provato il danno).
Il Tribunale ha poi omesso di pronunciarsi sullo specifico
punto oggetto di appello e relativo alla condanna del ricorrente
alle spese processuali da parte del Giudice di Pace. Né ha di
13

Ctu”; cheha considerato il termine concesso alla compagnia di

conseguenza specificato perché

ritenuto di compensare le

spese del primo grado.
Il due motivi (sesto e settimo) sono inammissibili.
Questa Corte regolatrice – alla stregua della letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c.

ratione temporis

ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso
previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (allorché, cioè, il
ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio
della motivazione), l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la
relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo
del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (Cass., sez. un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603). Al
riguardo non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo
del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo,
atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del
motivo stesso che si presenti a ciò specificamente e
riassuntivamente destinata.
14

applicabile al ricorso in esame – è infatti fermissima nel

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorché nel
ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della
sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di
indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali
la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366

bis

relativo motivo di ricorso ma formulando, al termine di esso,
una indicazione, riassuntiva e sintetica, che costituisca un
quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta
al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del
ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).
Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie
è agevole osservare che il ricorso in esame è privo della chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
la renda inidonea a giustificare la decisione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la Generali
s.p.a. denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di
diritto di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli
articoli 2697 e 2729.»
Sostiene la ricorrente che il giudice di seconde cure ha
errato nell’affermare che non sia stata fornita la prova
contraria rispetto a quanto dichiarato nel Cid e che non esiste
comunque alcuna prova che il sinistro stesso si sia verificato.
15

c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il

Il motivo deve essere rigettato.
In particolare, per quanto riguarda il valore probatorio del
Cid, si deve osservare che la dichiarazione confessoria,
contenuta in tale modulo, resa dal responsabile del danno,
proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena

liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione
la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la
quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa
da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata
dal giudice (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3567).
Nella specie la sentenza impugnata ha esaminato tutti gli
elementi probatori emersi in corso di causa e, con congrua
motivazione insindacabile in sede di legittimità, ha sostenuto
che la compagnia assicuratrice non ha fornito la prova contraria
relativa al mancato verificarsi del sinistro.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Generali
s.p.a. denuncia «Omessa o insufficiente motivazione di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento all’articolo 2697
c.p.c.»
Sostiene in particolare la ricorrente che la motivazione
dell’impugnata sentenza è insufficiente su un punto decisivo
della controversia per non aver in alcun modo scalfito le
risultanze della C.t.u. la quale anzi, a p. 7 della stessa
sentenza, viene ritenuta “condivisibile”.
16

prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere

Con il terzo motivo del ricorso incidentale parte ricorrente
denuncia «Omessa o insufficiente motivazione di cui all’art. 360
n. 5 c.p.c., con riferimento all’articolo 92 c.p.c.»
Si sostiene che l’impugnata sentenza va cassata e decisa
direttamente anche per quel che riguarda la compensazione delle

soccombenza del Corizzo anche innanzi al Tribunale di Matera.
I due motivi (secondo e terzo) sono inammissibili in quanto
la loro illustrazione non contiene, ai sensi dell’art. 366
c.p.c.,

ratione temporis

bis

applicabile al ricorso in esame, la

chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
la renda inidonea a giustificare la decisione.
In conclusione i ricorsi riuniti devono essere rigettati
mentre, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere
compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta con compensazione
delle spese del giudizio di cassazione.
Roma, 23 ottobre 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Funzio
Franc

ano

spese giudiziali, ritenuta ingiusta in quanto vi è stata una

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