Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26693 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5066-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTAMAURA 49, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE SALACCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO TUROLLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Romano d’Ezzelino impugnava l’avviso di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tassa di concessione governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 relativamente agli anni dal 2004 e 2005, da versare tramite il gestore di telefonia mobile in qualità di sostituto d’imposta, per ogni singola utenza telefonica delle quali era stato titolare, affermandone l’avvenuta abrogazione implicita ad opera del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218.

Il Comune contribuente esponeva che il codice delle telecomunicazioni aveva eliminato sia la società concessionaria del servizio sostituita dall’operatore telefonico autorizzato sia la licenza di esercizio, per cui il contratto di abbonamento non poteva essere considerato sostitutivo di una licenza non più prevista dalla normativa e pertanto spettava al Comune il rimborso della tassa di concessione governativa.

Avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il Comune contribuente ricorse davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale accolse il ricorso e dispose il rimborso della somma richiesta con sentenza confermata, su appello dell’Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto abrogata la tassa sulle concessioni governative con riferimento all’uso di telefoni cellulari. L’Agenzia ricorrente sostiene che il fondamento normativo del presupposto impositivo della tassa in questione, deve rinvenirsi nel regolamento n. 33/1990 e nel D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 202 (recante “Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica”) che ha assoggettato alla tassa sulle concessioni governative il “documento sostitutivo della licenza” (tale dovendo intendersi il “contratto di abbonamento” stipulato con il gestore): in altri termini, nel caso dei telefoni cellulari l’abbonamento è il “documento sostitutivo della licenza” che fa sorgere l’obbligazione tributaria. Aggiunge inoltre l’Agenzia ricorrente che il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), pur disponendo l’abrogazione di numerose norme del precedente TU n. 156 del 1973, non ha tuttavia inteso dettare una disciplina innovativa della intera materia, avendo sostanzialmente recepito nell’art. 160 (rubricato “Licenze di utilizzo”) il contenuto dell’abrogato art. 318, TU n. 156 del 1973: la nuova norma, infatti, prevede espressamente che “per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”, rimanendo quindi esclusa una abrogazione tacita della norma tariffaria.

Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’aver il giudice di merito ritenuto che le amministrazioni comunali sarebbero esentate dal pagamento della tassa di concessione governativa sull’utenza telefonica, in quanto i Comuni sarebbero equiparati a tutti gli effetti – anche fiscali – alle amministrazioni dello Stato, e come queste ultime debbono pertanto beneficiare dell’esenzione dalla tassa sulle concessioni governative. Sarebbe questa una prospettiva errata in quanto nello Stato, a differenza degli enti locali, vi è piena coincidenza tra titolarità della situazione giuridica soggettiva e potere di autorizzarne l’esercizio, con la conseguenza che nei confronti delle Amministrazioni statali non potrebbe verificarsi in nessun caso il presupposto impositivo, non occorrendo una espressa previsione normativa di esenzione, come invece richiesto per qualsiasi altro soggetto passivo di imposta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dello stesso. In buona sostanza l’amministrazione statale e quelle comunali non possono mai essere equiparate, in quanto solo nella prima si cumulano le qualità di titolare dell’obbligazione tributaria e titolare del potere di autorizzare l’attività che è presupposto d’imposta, cumulo che giustifica l’esenzione e che non si verifica in capo alle amministrazioni comunali. Peraltro, una equiparazione tra amministrazione statale e amministrazioni comunali è esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, che considera in modo distinto le Amministrazioni dello Stato rispetto agli altri enti pubblici territoriali; nè l’equiparazione a fini fiscali potrebbe desumersi dalla generale esenzione dall’IRES di tutte le Amministrazioni pubbliche disposta dall’art. 74, comma 1 TUIR, trattandosi di norma speciale non estensibile analogicamente. La parte resistente nel chiedere il rigetto del ricorso, evidenzia che la “telefonia mobile”non troverebbe disciplina nelle norme sulle “stazioni radioelettriche” – ed in particolare nel D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160 che concernono soltanto le attività specificamente indicate nel Titolo V del medesimo decreto (stazioni radioelettriche destinate ai servizi radioelettrici mobili marittimi ed aeronautici; stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca e da diporto). La parte resistente evidenzia anche che la norma istitutiva della tassa di concessione governativa sarebbe costituzionalmente illegittima per ingiustificato trattamento differenziato delle situazioni in cui versano gli utilizzatori del servizio radiomobile terrestre di conversazione: essi se titolari di “contratto di abbonamento” sarebbero assoggettati ad una “tassa” alla quale non sarebbero, invece, soggetti se titolari di “scheda prepagata ricaricabile”.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva il Collegio che la Corte si è già pronunciata con orientamento del tutto condivisibile su controversie aventi contenuto analogo alla presente con sentenza a sezioni unite n. 9560 del 2/5/2014 ed ha definitivamente chiarito a tal riguardo: ” In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.”.

Inoltre la stessa Sez. U, Sentenza n. 9560 del 02/05/2014 ha affermato che “In tema di radiofonia mobile, l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radiotrasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Nè, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).”.

Il ricorso va, perciò, accolto.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi, stante l’evolversi della vicenda processuale, per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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