Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26693 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 01/10/2021), n.26693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2689/2020 proposto da:

S.W., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA EUGENIA LO BELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2121/2019 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 28/11/2019 R.G.N. 4226/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 28 novembre 2019, il Tribunale di Trento rigettava il ricorso di S.W., cittadino maliano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Verona, di reiezione delle sue domande di protezione sussidiaria e, in subordine, umanitaria;

2. esso riteneva, come la Commissione territoriale, non credibile il racconto del richiedente, che aveva riferito di aver lasciato la sua regione originaria (di Kayes, nel sud del Paese) nel 2015, dopo aver studiato due anni e poi lavorato come venditore ambulante di benzina ed avendo i genitori ancora in vita, per essere stato aggredito e minacciato di morte da appartenenti alla famiglia M., in occasione di un dissidio sorto nel suo villaggio natio per la detenzione del titolo di capo villaggio, da tempo appannaggio di tale famiglia;

3. la non credibilità del racconto, generico né circostanziato, comunque relativo a minacce non tali da destare allarme, per la permanenza nel villaggio del padre (pure, a dire del richiedente, coinvolto nella lite ad esso interna), era valutata come preclusiva alla concessione della protezione sussidiaria, neppure ricorrendone i presupposti, anche per l’assenza nelle regioni meridionali del Mali di una condizione di violenza indiscriminata rilevante a fini di un grave danno, alla luce delle informazioni acquisite; né egli potendosi ritenere “inserito in modo costruttivo” in Italia, mai avendo ivi lavorato ma soltanto frequentato corsi e praticato attività di volontariato;

4. con atto notificato il 30 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per contraddittorietà di motivazione in relazione alla situazione del Paese di provenienza, avendo il decreto impugnato escluso nel sud del Mali una situazione di conflitto armato, né di violenza indiscriminata, nonostante il riscontro ivi di “24 attacchi con la morte di 114 persone nel primo semestre del 2017”, valutato di gravità minore della situazione nel nord del Paese (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la situazione di permanenza e detenzione in Libia, menzionata dal ricorrente in sede di interrogatorio libero (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. ferma la natura privata della vicenda, relativa a liti familiari, estranea al sistema della protezione internazionale (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23281), non si configura, quanto al primo mezzo, il vizio di omesso esame denunciato, non riguardante un fatto storico, ma una valutazione del Tribunale, esorbitante dal più circoscritto ambito devolutivo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012; e relativo il secondo ad una circostanza non trattata dal decreto, in mancanza di rispetto del paradigma deduttivo del fatto storico non esaminato, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e carattere decisivo (perché, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA