Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26692 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26692 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 5046-2008 proposto da:
ROBOL

LUIGI

RBLLGU37R06H330K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio
dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO, rappresentato e
difeso da se’ medesimo;
– ricorrente contro

2013
1980

VAGLINI

CARLO

VGLCRL40P22G702K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO °RESTANO 21, presso
lo studio dell’avvocato PONTESILLI MARIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

1

Data pubblicazione: 28/11/2013

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2007 del TRIBUNALE di
ROVERETO, depositata il 12/09/2007 R.G.N. 1050/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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D’AMICO;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 24 agosto 2006 Luigi Robol
esponeva:
– Che con atto di precetto notificato il 20 giugno 2006
Carlo Vaglini gli aveva ingiunto il pagamento del complessivo

2005 del Giudice di Pace di Pisa, emessa all’esito del giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dallo stesso
Vaglini;
– Che la somma per la quale era intervenuta condanna e che
avrebbe dovuto essere pagata in base alla suddetta sentenza era
inferiore

a

quanto

richiesto

dalla

controparte

nelle

comunicazioni successive e che con riferimento ad essa il
pagamento era stato prontamente offerto;

Che era stato quindi trasmesso al Vaglini assegno

circolare per l’importo di C 3.266,77 (somma dovuta in forza
della sentenza del Giudice di Pace di Pisa) e che malgrado ciò
era stato ingiunto il pagamento della somma di cui in precetto,
a sua volta comprensiva delle relative spese giudiziali;
– Che la somma così come richiesta non era dovuta in quanto
già pagata per l’importo di C 3.326,00 e per la quota di C
647,70, relativa a spese giudiziali per un atto di precetto
emesso dopo l’intervenuto pagamento;
– Che in ogni caso era stato applicato un errato scaglione
tariffario.
3

importo di C 3.974,47, in forza della sentenza del 26 settembre

Tanto premesso il Robol proponeva opposizione al precetto
chiedendo dichiararsi l’insussistenza del diritto dell’intimante
a procedere a esecuzione forzata ed a pretendere il pagamento
della somma portata dall’atto in questione.
Si costituiva Carlo Vaglini deducendo:

malgrado fosse intervenuta pronuncia giudiziale, non era stato
eseguito il dovuto pagamento;
– Che la somma di C 3.326,77 era stata inviata dopo che il
precetto era stato notificato e solo perché Robol era stato reso
edotto di ciò;
– Che in ogni caso, tale somma non era corrispondente a
quanto in effetti dovuto.
Ciò posto, il medesimo Vaglini instava per il rigetto
dell’opposizione e chiedeva la condanna dell’opponente al
pagamento dell’ulteriore somma di C 347,63 per iva e cnpa, non
esposta in atto di precetto.
Il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, ha
respinto l’interposta opposizione ed ha condannato l’opponente a
rimborsare all’opposto le spese del giudizio, equitativamente
liquidate in C 948,50 per diritti ed C 600,00 per onorari, oltre
rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Propone ricorso per cassazione Luigi Robol con quattro
motivi.

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– Che l’atto di precetto era stato notificato in quanto,

Resiste con controricorso Carlo Vaglini che presenta
memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo Luigi Robol denuncia «Art. 360 c. 1 n.
3) – violazione o falsa applicazione di norme di diritto –

indisponibilità a ricevere il pagamento da parte dell’avv.
Vaglini.»
Parte ricorrente critica l’impugnata sentenza nel punto in
cui quest’ultima afferma che, non avendo Luigi Robol fatto
offerta reale del pagamento, il precetto deve considerarsi
legittimo.
Osserva invece il ricorrente che, pur non essendo stata
presentata un’offerta reale di pagamento, egli aveva comunque
offerto di pagare, nei modi previsti dall’art. 1220 c.c., la
somma effettivamente dovuta e che il Vaglini si è
illegittimamente rifiutato di accettarla. A suo avviso lo stesso
Vaglini non poteva quindi precettare il Robol per una somma da
questi sempre offerta, né pretendere le spese di precetto.
In sintesi, secondo il ricorrente, la sua offerta è stata
seria, completa e tempestiva.
Il motivo è infondato.
Come emerge infatti dall’impugnata sentenza, ed in specie
dalla narrativa, non risulta che, al di là dello scambio di
corrispondenza fra le parti, il ricorrente abbia messo a
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mancata applicazione dell’art. 1320 cc – dichiarazione di

disposizione del Vaglini l’intera somma dovuta, nei luoghi
indicati dall’art. 1182 c.c.
Sotto il profilo temporale, poi, avendo la relativa
obbligazione ad oggetto una somma di denaro, l’adempimento
doveva ritenersi perfezionato solo nel momento in cui l’importo

Tale momento si colloca dopo il 15 giugno 2006 in quanto in
tale data fu spedito l’assegno mentre il ricorrente, sin dal 14
giugno, era a conoscenza della notifica del precetto che fu di
fatto avviato alla notifica lo stesso 15 giugno.
Per le ragioni che precedono non può dunque ritenersi che
l’offerta del Robol sia stata completa e tempestiva e che
presenti i requisiti dell’offerta non formale necessari per
evitare la mora del debitore.
In conclusione,

il pagamento effettuato dall’attuale

ricorrente, per l’importo di C 3.226,77, non può considerarsi,
come ha correttamente rilevato l’impugnata sentenza, esaustivo
delle ragioni creditorie, risultando ancora dovuti gli importi
richiesti a titolo di spese giudiziali relative all’atto di
precetto, così come gli accessori del credito.
Con il secondo motivo si denuncia «Art. 360 c. l nr. 3)
Violazione o comunque falsa applicazione di norme di diritto con
riferimento alla statuizione sulle spese – soccombenza reciproca
– compensazione delle spese.»

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fu materialmente ricevuto dal Vaglini.

Assume parte ricorrente che la domanda riconvenzionale
proposta dal Vaglini, con la propria comparsa di risposta, non è
stata accolta dal Tribunale di Rovereto talché si è determinata
una situazione di soccombenza reciproca. In applicazione
dell’art. 92 c.p.c. detto Tribunale avrebbe quindi dovuto

è stato per cui il Robol chiede l’annullamento della impugnata
sentenza.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza

de qua non emerge infatti alcun riferimento

alla suddetta domanda riconvenzionale per cui può ritenersi che
il giudice la abbia ritenuta abbandonata, privilegiando
piuttosto l’aspetto principale della causa e cioè la legittimità
o no dell’atto di precetto.
Va peraltro rilevato che, per costante giurisprudenza di
questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della
stessa è limitato ad accertare che non risulti violato il
principio secondo il quale le spese non possono essere poste a
carico della parte totalmente vittoriosa per cui esula da tale
sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di
merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o
in parte le spese di lite (Cass., 19 giugno 2013 n.15317).
Con il terzo motivo si denuncia «Art. 360 n. 5 omessa
motivazione sul mancato richiamo e ricorso all’art. 1220 c.c.»

7

compensare, almeno parzialmente, le spese del giudizio. Così non

Lamenta parte ricorrente che l’impugnata sentenza non
precisa che si allude ad un’offerta non formale ex art. 1206
c.c. e che la stessa nulla dice sul perché non potesse
richiamarsi l’art. 1220 c.c..
Con il quarto motivo si denuncia «Art. 360 cpc nr. 5 omessa

somma prima della notifica del precetto.»
Secondo Luigi Robol è errata l’affermazione dell’impugnata
sentenza secondo la quale il pagamento «non potrebbe che
ritenersi perfezionato solo nel momento in cui l’importo è
materialmente ricevuto del creditore», mentre la somma giunse al
Vaglini prima della notifica del precetto.
Entrambi i motivi sono inammissibili perché privi della
sintesi descrittiva del fatto.
Infatti, giusta la testuale previsione dell’art. 366

bis

c.p.c. [introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 6
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, abrogato con decorrenza dal 4
luglio 2009 dall’art. 47 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e
applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate
fra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, coma 5
della 1. n. 69 del 2009) e, quindi, anche nella specie, atteso
che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 settembre
2007], nei casi previsti dall’art. 360, l ° comma, nn. l, 2, 3 e
4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena

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motivazione del perché si ritenga non pervenuta al Vaglini la

di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto.
Nel caso poi previsto dall’art. 360 comma 1, n. 5,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4556).
Il ricorso deve essere di conseguenza rigettato con condanna
di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione che liquida in C 1.400,00 di
cui C 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 23 ottobre 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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