Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26691 del 28/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 26691 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 31603-2007 proposto da:
SOGEMAR S.P.A.
00850240151,
in persona del suo
Amministratore Delegato Dott. SEBASTIANO GRASSO,
elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e e difesa dall’avvocato ZANCHINI GIAN PAOLO
2013
unitamente all’avvocato FADDA EMILIO giusta delega in
1979
atti;
– ricorrente contro
FERRO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
.R.12.6tc 39 R.2.2, F 2est
Data pubblicazione: 28/11/2013
VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato
OLIVETI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PICCOLO MARIO giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2643/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2007 R.G.N.
841/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
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–
Svolgimento del processo
Giancarlo
Ferro,
titolare
dell’impresa
individuale
Autotrasporti Ferro Giancarlo, convenne in giudizio dinanzi al
Tribunale di Milano la Sogemar s.p.a. (già Nuova Spedibravo
s.r.1.) esponendo: a) di aver stipulato con la società
stata affidata a quest’ultima l’esecuzione di trasporti di
merce con tre automezzi e con garanzia di percorrenza annua di
km 60.000; b) che la convenuta era inadempiente per aver
utilizzato soltanto due automezzi anziché tre e per non aver
rispettato il chilometraggio garantito.
Per tali ragioni il Ferro chiese la declaratoria di
risoluzione del contratto
inter partes
e la condanna della
convenuta al risarcimento dei danni quantificati in E
200.000.000, oltre E 359.657.042 a titolo di differenza
tariffaria.
La Sogemar eccepì preliminarmente l’incompetenza per
territorio del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di
Savona; nel merito chiese il rigetto delle domande assumendo la
risoluzione consensuale del contratto di trasporto e la
prescrizione del diritto alla differenza tariffaria.
Il Tribunale di Milano, dopo aver respinto l’eccezione di
incompetenza
territoriale,
condannando Giancarlo
rigettò
Ferro
al
processuali.
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la
domanda
pagamento
delle
attrice
spese
convenuta un contratto di durata triennale con il quale era
Il Tribunale ritenne in particolare che il contratto era
stato modificato consensualmente con riferimento al numero
degli automezzi utilizzati per il trasporto (due e non tre) e
rilevò la mancanza di prova di ulteriori inadempimenti a carico
della Sogemar; accolse parzialmente, ai sensi dell’art. 2 della
alla richiesta di differenza tariffaria, assumendo la
prescrizione del diritto per i trasporti antecedenti al 20
aprile 1994; respinse la domanda per il periodo successivo, per
mancanza di prova.
Propose appello Giancarlo Ferro denunciando: l) l’erronea
declaratoria di modifica consensuale del contratto; 2)
l’erronea declaratoria di parziale prescrizione del diritto
alla differenza tariffaria, essendo il termine di prescrizione
sospeso, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 82/1993 quando vi sia
stato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
tra committente e vettore; 3) l’erronea declaratoria di
mancanza di prova dei trasporti effettuati, costituendo invece
valida prova i tabulati prodotti ed elaborati dal sindacato in
base alle lettere di vettura e bolle di consegna; 4)
l’eccessiva liquidazione delle spese del giudizio.
Per le suddette ragioni l’appellante chiese l’accoglimento
delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado,
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La
Sogemar,
costituendosi,
eccepì
preliminarmente
l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi
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l. 82/1993, l’eccezione di prescrizione quinquennale relativa
di impugnazione e la tardività ed inammissibilità delle
produzioni documentali in secondo grado; contestò quindi, nel
merito, i motivi addotti dall’appellante; insistette per il
rigetto dell’appello; censurò, con appello incidentale
condizionato, la sentenza impugnata per i seguenti motivi: l)
erronea motivazione in ordine al parziale rigetto della
eccezione di prescrizione e mancato accoglimento delle
eccezioni di incostituzionalità già formulate in primo grado;
3) erronea reiezione delle eccezioni proposte dalla Sogemar in
ordine alla nullità del rapporto per mancata stipulazione del
contratto in forma scritta; 4) omessa declaratoria di implicita
abrogazione e/o illegittimità delle disposizioni di cui alla 1.
6 giugno 1974 n. 298 e successive modifiche.
In conclusione, l’appellata chiese la conferma della
sentenza del Tribunale e, in subordine, il rigetto dell’appello
anche per i motivi addotti a sostegno dell’appello incidentale
condizionato.
Con sentenza non definitiva del 13 aprile 2005 la Corte
erronea determinazione della competenza del Foro di Milano; 2)
d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame e in
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò la Sogemar
s.p.a. obbligata al pagamento, in favore di Giancarlo Ferro
quale titolare della omonima ditta, della differenza fra le
tariffe concordate e quelle minime previste dalle tariffe a
forcella (l. 6 giugno 1974, n. 298) per i trasporti successivi
al 20 aprile 1994. Confermò nel resto la sentenza impugnata
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-«21r-
rimettendo la causa in istruttoria, come da separata ordinanza,
per l’espletamento della ctu contabile.
Espletata quest’ultima la causa passò in decisione.
La Corte d’appello di Milano ha dichiarato la Sogemar
obbligata al pagamento, in favore di Giancarlo Ferro, titolare
differenza fra le tariffe concordate e quelle minime previste
dalle tariffe a forcella (l. 6 giugno 1974, n. 298) per i
trasporti successivi al 20 aprile 1994.
Propone ricorso per cassazione la Sogemar s.p.a. con due
motivi assistiti da memoria.
Resiste con controricorso Giancarlo Ferro.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso la Sogemar denuncia
«Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art.
360, n. 3 C.p.C. in relazione agli articoli 162, 184 e 345
C.p.C.).»
Lamenta parte ricorrente che la sentenza non definitiva ha
ritenuto di respingere la sua eccezione di tardività, proposta
in ordine alla produzione documentale effettuata solo in grado
d’appello, dichiarando di «aderire al consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità» secondo il quale l’art.
345, 3 ° comma, c.p.c., nella formulazione di cui all’art. 52
della l. 26 dicembre 1990, n. 353, si riferisce soltanto alle
prove cosiddette “costituende”» e non alle prove cosiddette
“precostituite”, quali i documenti.
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della ditta individuale Autotrasporti Ferro Giancarlo, della
In base a tale considerazione la suddetta sentenza ha di
conseguenza ritenuto che la produzione dei nuovi documenti in
appello non trova ostacolo indipendentemente dalla loro
indispensabilità.
Sottolinea invece la Sogemar che, secondo le Sezioni Unite
345, comma 3 0 c.p.c. fissa sul piano generale il principio
della inammissibilità di nuovi mezzi di prova e quindi anche
delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i
limiti a questa regola con il porre in via alternativa i
requisiti che tali produzioni devono presentare per potere
trovare ingresso in sede di gravame. Tali requisiti consistono
nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporre
prima i suddetti mezzi di prova per causa ad esse non
imputabile, ovvero nel convincimento del giudice sulla
indispensabilità degli stessi per la decisione.
In base a detta giurisprudenza, secondo parte ricorrente,
l’impugnata sentenza deve essere cassata in quanto, in assenza
di qualsiasi prova sulla sussistenza dei requisiti che
legittimano la produzione di nuovi documenti nella fase di
appello, ha ritenuto di potersi pronunciare fondandosi su
documenti prodotti solo in tale grado.
Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 C.p.C. in
relazione agli articoli 162, 184, 279 e 345 C.p.C.).
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di questa Corte di cassazione (sentenza n. 8203/2005), l’art.
Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio (art. 360, n. 5 C.p.C.).»
Ritiene parte ricorrente che la sentenza definitiva della
Corte d’appello di Milano deve essere cassata in conseguenza
dell’accoglimento del precedente mezzo di ricorso proposto nei
conseguenza dell’annullamento di tale sentenza. In altri
termini, la caducazione della pronuncia non definitiva
determina anche la cassazione della sentenza definitiva,
essendo questa fondata, in fatto e in diritto, sui documenti
prodotti solo in secondo grado e perciò acquisiti dal giudice
illegittimamente e posti impropriamente a base della decisione.
I due motivi, che per la stretta connessione devono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
La sentenza non definitiva della Corte d’appello di
Milano, infatti, ha giustificato l’ammissione delle prove
prodotte tardivamente in quanto le stesse erano “precostituite”
(documenti), talché non era necessario pronunciarsi sulla loro
indispensabilità.
La sentenza definitiva, adeguandosi alla giurisprudenza
delle Sezioni Unite e con valutazione di merito insindacabile
in questa sede, ha stabilito che le prove tardivamente prodotte
(prove documentali) potevano essere ammesse perché
indispensabili.
A stretto rigore la Corte d’appello, con la sentenza
definitiva,
non
dovuto
avrebbe
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pronunciarsi
sulla
confronti della sentenza non definitiva e, quindi, in
indispensabilità dei documenti tardivamente prodotti (p. 7) in
quanto su tale punto essa si era già espressa con la sentenza
non definitiva (p. 9), così spogliandosi del potere di decidere
in merito all’ammissione della prova scritta che aveva ammesso.
In questa sede, ai fini del decidere, va tenuto conto dei
del processo (art. 111 Cost.) contro i quali sembrerebbe urtare
la decisione di cassare la sentenza non definitiva,
rimettendola al giudice di merito perché si pronunzi sulla non
indispensabilità dei documenti, quando su ciò lo stesso si è
già pronunciato, sia pure con la sentenza definitiva.
A fronte della pronuncia su detta indispensabilità,
contenuta nella sentenza definitiva, la ricorrente non ha mosso
alcuna censura, limitandosi a sostenere che la caducazione
della sentenza non definitiva comporta la cassazione di quella
definitiva. Ciò senza peraltro censurare la sentenza definitiva
per essersi la stessa pronunciata sul requisito della
indispensabilità, mentre sul punto non aveva più la
potestas
iudicandi.
Ne
consegue
che
questo
Collegio,
considerata
la
valutazione fattuale effettuata dal giudice di merito nella
sentenza definitiva, non censurata dalla parte, essendo esatto
il dispositivo ma errata la motivazione in diritto della
sentenza non definitiva, deve provvedere alla correzione della
motivazione di quest’ultima.
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principi dell’economia processuale e della ragionevole durata
Ai sensi dell’art. 384, 4 ° comma c.p.c. si deve pertanto
ritenere che, correttamente, la sentenza non definitiva ha
ammesso la prova documentale, non perché precostituita, ma
perché indispensabile, secondo la motivazione data dal giudice
di merito, sia pure nel prosieguo del giudizio, con la sentenza
indispensabilità.
In altri termini la corretta motivazione è che la prova
non doveva essere ammessa perché precostituita, bensì perché
indispensabile.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere
rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi C 12.200,00, di cui E 12.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Roma, 23 ottobre 2013
definitiva, non impugnata sul punto della valutazione di