Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26691 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 22/10/2018), n.26691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17101-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE LOCANTORE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE D’AVINO;

– controricorrente –

contro

IMED COSTRUZIONI SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1563/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2007, P.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il “(OMISSIS)” e la “I.M.E.D. Costruzioni S.r.L.”, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni preziosi e denaro sottratti nel suo appartamento ad opera di ignoti, introdottisi in casa attraverso ponteggi lasciati incustoditi dalla impresa esecutrice dei lavori.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di parte attrice, condannando solidalmente la IMED ed il Condominio al pagamento in favore della P. della somma di Euro 28.249,89, nonchè al pagamento delle spese di lite.

2. Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, evidenziando preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale, in quanto estraneo ai fatti di causa, assumendo che l’intera responsabilità ricadesse sulla sola impresa appaltatrice. Ancora, eccepiva l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., essendo il Condominio custode delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi. In ultimo, rimarcava l’insussistenza della propria responsabilità, a fronte dell’invio di due fax con i quali sollecitava l’impresa ad intervenire, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 1563/2017, pubblicata il 6/04/2017, accoglieva l’appello, rigettando la domanda proposta da P.L. nei confronti del Condominio, e condannando l’appellata al rimborso in favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Muovendo da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Corte si pronunciava favorevolmente sulla teorica configurabilità della responsabilità solidale del Condominio, sia per culpa in eligendo, che per culpa in vigilando. Rilevando, tuttavia, l’impossibilità di esaminare la questione relativa al primo profilo, in quanto mai prospettata in primo grado, la Corte escludeva al contempo la sussistenza della culpa in vigilando, avendo il Condominio sollecitato più volte l’impresa a rimuovere il ponteggio, a fronte della sospensione dei lavori.

3. P.L. propone ricorso per cassazione con un motivo.

3.1. Condominio “(OMISSIS)” resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere la proposta del relatore.

6. Parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte avrebbe errato nel non applicare la norma di diritto sostanziale predetta, limitandosi ad escludere una culpa in vigilando ed una culpa in eligendo.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale nella sentenza impugnata ha richiamato l’art. 2051 c.c. come norma che disciplina la responsabilità del condominio, ma poi di fatto ha esaminato solo il profilo della culpa in vigilando che propriamente è estraneo all’area dell’art. 2051 c.c.. E’ stata omessa, invece, qualsivoglia valutazione in termini di caso fortuito della sequenza causale che ha portato al furto, in particolare della colpevole inerzia della impresa (ancorchè sollecitata) nel predispone cautele o nel rimuovere la struttura. E pertanto la Corte d’Appello dovrà valutare il predetto aspetto per verificare l’assenza o meno di responsabilità da parte del Condominio. Infatti, nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonchè la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. N. 26900/2014; Cass. N. 6435/2009).

7. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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