Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26691 del 01/10/2021
Cassazione civile sez. lav., 01/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 01/10/2021), n.26691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8959/2020 proposto da:
H.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.
38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/01/2020 R.G.N. 8618/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
RILEVATO
Che:
La Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da H.M.B., cittadino del Bangladesh, richiedente protezione internazionale, espatriato nel 2012 per motivi economici a seguito di
Minacce per debiti non pagati.
Propone il RA ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria di costituzione tardiva al solo fine di partecipare alla discussione.
Successivamente alla notifica del ricorso il richiedente ha depositato atto con il quale ha conferito mandato all’avvocato per rinunciare al ricorso già proposto.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Dalla documentazione depositata in atti si evince che il signor H.M.B. in data 5 agosto 2020 ha presentato alla Questura di Roma domanda di emersione ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 103, comma 2, con la quale ha preso atto del fatto che il ritiro della domanda di protezione internazionale costituisce condizione di procedibilità dell’istanza di emersione ed a tal fine, in data 3 settembre 2020 ha conferito mandato al avv. Iacopo Maria Pittorri di rinunciare alla prosecuzione del presente procedimento (iscritto al n. r.g. 8959 del 2020).
Pur non essendo stata depositata una esplicita rinuncia al ricorso tuttavia dalla documentazione in atti si evince che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della presente controversia ed in tal senso va dichiarata cessata la materia del contendere.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che l’amministrazione non ha sostanzialmente svolto alcuna attività processuale.
Neppure sussistono le condizioni per il pagamento da parte del richiedente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 31732 del 2018).
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021