Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26691 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 01/10/2021), n.26691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8959/2020 proposto da:

H.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2020 R.G.N. 8618/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da H.M.B., cittadino del Bangladesh, richiedente protezione internazionale, espatriato nel 2012 per motivi economici a seguito di

Minacce per debiti non pagati.

Propone il RA ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria di costituzione tardiva al solo fine di partecipare alla discussione.

Successivamente alla notifica del ricorso il richiedente ha depositato atto con il quale ha conferito mandato all’avvocato per rinunciare al ricorso già proposto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Dalla documentazione depositata in atti si evince che il signor H.M.B. in data 5 agosto 2020 ha presentato alla Questura di Roma domanda di emersione ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 103, comma 2, con la quale ha preso atto del fatto che il ritiro della domanda di protezione internazionale costituisce condizione di procedibilità dell’istanza di emersione ed a tal fine, in data 3 settembre 2020 ha conferito mandato al avv. Iacopo Maria Pittorri di rinunciare alla prosecuzione del presente procedimento (iscritto al n. r.g. 8959 del 2020).

Pur non essendo stata depositata una esplicita rinuncia al ricorso tuttavia dalla documentazione in atti si evince che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della presente controversia ed in tal senso va dichiarata cessata la materia del contendere.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che l’amministrazione non ha sostanzialmente svolto alcuna attività processuale.

Neppure sussistono le condizioni per il pagamento da parte del richiedente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 31732 del 2018).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA