Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2669 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, (ud. 26/06/2020, dep. 04/02/2021), n.2669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24877-2015 proposto da:

EURODIAL S.R.L., ETNA DIALISI S.R.L., SIRENA S.R.L., SPARVIERO

S.R.L., “AZZURRA” AMBULATORIO MEDICO NEFROLOGICO E TECNICHE

DIALITICHE S.R.L., LE CIMINIERE S.R.L., AMBULATORIO SPECIALISTICHE

R.T. S.R.L., NEFROLOGICO ETNEO S.R.L., AMBULATORIO DI

NEFROLOGIA E DIALISI DELTA S.R.L., CENTRO EMODIALIASI MA.

S.R.L., DIAVERUM ITALIA S.R.L., in persona dei loro legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO,

rappresentate e difese dagli avvocati FEBO FRANCESCO MASSIMO

BATTAGLIA, NICOLA NATULLO;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE ENPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GULLI TOMMASO 11, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7576/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/10/2014 R.G.N. 8277/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 20 ottobre 2014, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, decidendo nel contraddittorio tra le società in epigrafe indicate, eroganti prestazioni di dialisi in regime di accreditamento, e l’ENPAM, nella contumacia della s.r.l. Centro Polidiater, ha rigettato le domande di accertamento negativo del contributo del 2 per cento previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39 per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale dai medici liberi professionisti;

2. per la Corte distrettuale, per quanto in questa sede rileva, la base imponibile per il versamento del contributo era costituita dal fatturato societario conseguito per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’anno solare di riferimento, il cui valore, previsto da un nomenclatore tariffario, deve poi essere abbattuto secondo le previsioni dei D.P.R. n. 119 del 1988 e D.P.R. n. 120 del 1988;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, le s.r.l. Eurodial, Etna Dialisi, Sirena, Sparviero, Azzurra Ambulatorio Medico nefrologico e Tecniche Dialitiche, Le Ciminiere, Ambulatorio Specialistico Re. Tr., Nefrologico Etneo, Ambulatorio di Nefrologia e Dialisi Delta, Centro Emodialisi Ma., Diaverum Italia;

4. la Fondazione Enpam ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con i motivi di ricorso si deduce violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39 e art. 12 preleggi e si assume, come unica interpretazione possibile, il calcolo del contributo parametrato esclusivamente sui compensi pagati ai medici specialisti per le loro prestazioni (primo motivo); si ripropone la questione di legittimità costituzionale della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39 in riferimento agli artt. 2,3,38,41 e 53 Cost. assumendo che l’opzione interpretativa seguita dalla Corte territoriale farebbe gravare il contributo su una sola delle categorie di soggetti abilitati a rendere, in condizioni di parità, prestazioni assistenziali; oltre il rilievo secondo cui l’onere, imposto al produttore del servizio anzichè al fruitore, assumerebbe carattere solidaristico perchè a carico di un soggetto privato estraneo alla categoria di lavoratori beneficiaria della prestazione previdenziale (secondo motivo); nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per non essere gli importi indicati nel dispositivo di condanna corrispondenti a quelli riportati nella tabella E, ipotesi A allegata alla relazione tecnica di primo grado (terzo mezzo); nullità della sentenza per omessa pronuncia sul gravame svolto da Ambulatorio Nefrologico Etneo, Ambulatorio di Nefrologia e dialisi Delta s.r.l. e Centro Emodialisi Ma.s.r.l., società nei confronti delle quali dalla sentenza impugnata non emerge alcuna statuizione (quarto); violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per avere ravvisato la condotta di evasione contributiva nell’omessa comunicazione dei dati relativi al fatturato di ciascuna società a fronte di un’incertezza interpretativa, creata dall’ENPAM, in riferimento alle percentuali di abbattimento da operare per la dialisi, non prevista espressamente tra le branche specialistiche dei D.P.R. n. 119 del 1988 e D.P.R. n. 120 del 1988, con la conseguente inapplicabilità di alcuna sanzione alle società appellanti in via incidentale e, per l’ulteriore subordinato profilo di censura, per non avere l’ENPAM in alcun modo dedotto l’intento fraudolento del datore di lavoro conseguendone, al più, l’applicazione della sanzione nella misura di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a (quinto).

6. Le questioni poste con i primi due mezzi d’impugnazione sono già state esaminate in precedenti analoghi da questa Corte (sentenze n. 11257 del 2016 e n. 11591 del 2016; 10959 del 2018 alle quali si rinvia per la più ampia motivazione) ai quali si intende dare continuità, e hanno espresso il seguente principio di diritto: “Il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali e spese generali ex D.P.R. n. 23 marzo 1988, n. 119 e ex D.P.R. n. 23 marzo 1988, n. 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri”;

7. il sistema previdenziale dell’ENPAM prevede: a) un fondo di previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i medici odontoiatri come conseguenza necessaria e automatica della loro iscrizione all’albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cui sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto di convenzione e/o accreditamento con gli istituti del servizio sanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici di medicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali; b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l’iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delle convenzioni;

8. al Fondo speciale degli specialisti esterni erano iscritti, sulla base dell’originario regolamento, i medici e gli odontoiatri operanti nei propri studi professionali aventi un rapporto professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, disciplinati dall’Accordo collettivo nazionale unico di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48; successivamente è stata prevista l’iscrizione anche dei medici e odontoiatri che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;

9. con la riforma introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, è stata prevista la possibilità per le Usl di avvalersi dei propri presidi o anche di strutture private di professionisti, con i quali intrattiene appositi rapporti fondati “sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa” (art. 8, comma 5);

10. il sistema che prevedeva il rapporto di convenzione è stato poi sostituito (D.Lgs. n. 23 dicembre 1996, n. 662) con il regime dell’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione di un sistema di verifica della qualità, modificato successivamente con la previsione di un accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private (D.Lgs. n. 19 giugno 1999, n. 229, art. 8);

11. occorre aggiungere che, a norma del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-sexies, comma 5, come introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 4, la remunerazione delle attività diverse da quelle previste nel comma 2 (attività assistenziali specificamente indicate) è determinata dal Ministero della Sanità in base a tariffe predefinite (in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate);

12. lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture, secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture;

13. il sistema prevede, dunque, un’identica remunerazione della prestazione specialistica sanitaria, determinata nel nomenclatore tariffario nazionale cui si affiancano i tariffari regionali come sopra determinati, il cui scostamento rispetto a quello nazionale varia da regione a regione ed è essenzialmente dipendente dalla eliminazione di talune prestazioni, dalla loro sostituzione con altre o dal loro accorpamento, ovvero dall’uso di metodiche diverse;

14. sia che venga erogata dalle strutture pubbliche, sia che venga erogata da quelle private, la prestazione sanitaria ha una medesima remunerazione e ciò in considerazione dell’identità della prestazione professionale resa;

15. dal punto di vista previdenziale, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l’obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, mentre con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell’ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata è intervenuta la L. 23 agosto, n. 243 che così ha disposto all’art. 1, comma 39: “Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”;

16. il successivo comma 40 prevede quanto segue: “Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone”;

17. Le disposizioni della L. n. 243 del 2004, commi 39 e 40 sono state recepite dall’ENPAM con Delib. Consiglio di amministrazione 22 aprile 2005, n. 19, concernente modifiche al Regolamento del Fondo specialisti esterni, approvata con D.M. lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2005, n. 24 di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze: il Regolamento è stato così integrato con la previsione tra gli iscritti al Fondo medesimo dei medici e degli odontoiatri a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali; b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale; c) indicati, ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 2 del Regolamento del Fondo specialisti esterni);

18. con la medesima Delib. n. 19 del 2005, il Regolamento è stato integrato attraverso la seguente previsione (art. 3): “La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28 nonchè alle disposizioni di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, commi 39 e 40. Nell’ottica di assicurare l’equilibrio della gestione, è comunque rimessa all’ENPAM la rideterminazione della misura dei contributi già fissata dal predetto Accordo Collettivo”;

19. il successivo art. 4 ha stabilito che “Il contributo previdenziale dovuto ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti dei Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione”;

20. in tale contesto normativo, questa Corte ha già avuto modo di precisare (sentenze n. 11257 del 2016 e n. 11591 del 2016 cit.) che non può prescindersi dal tenore lessicale della norma che ancora la base di calcolo del contributo previdenziale al concetto inequivoco del fatturato annuo della società (ossia il complesso dei ricavi delle vendite o delle prestazioni di servizi nonchè degli altri ricavi e proventi ordinari di un’impresa in un determinato periodo di riferimento), limitandolo però a quello prodotto esclusivamente dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale (e delle sue strutture) dai medici e odontoiatri in regime libero professionale con le dette società;

21. tali prestazioni sono remunerate in maniera predeterminata sulla base del nomenclatore tariffario nazionale o regionale;

22. il fatturato sulla cui base l’ENPAM pretende il contributo del 2 per cento non è l’intero fatturato della società ma solo la parte di fatturato derivante dal regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, ossia il controvalore di tutte le prestazioni di carattere specialistico rese dai medici e dagli odontoiatri, retribuite secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999;

23. La tesi difensiva della società, secondo cui l’interpretazione che ancora al fatturato della società la base di calcolo della contribuzione previdenziale per i medici e gli odontoiatri finirebbe per sottoporre a contribuzione anche la quota di fatturato prodotto da soggetti diversi dal medico specialista (biologi, analisti, tecnici di laboratorio, ecc.) che concorrono a rendere possibile la prestazione sanitaria: la prestazione specialistica in questione è (per definizione) la stessa, nel senso che richiede la stessa organizzazione e il coinvolgimento delle stesse professionalità, sia che sia resa da una società di capitali o di professionisti, sia che sia resa dal singolo medico-persona fisica;

24. La sua remunerazione è unica e fissata dall’autorità pubblica nel nomenclatore tariffario, anche sulla base di una valutazione complessiva dei costi che essa comporta;

25. come non si dubita che il medico-persona fisica non possa scomputare dalla base di calcolo del contributo ENPAM da lui dovuto il valore dell’opera prestata dai collaboratori di cui si sia avvalso o il costo dei macchinari adoperati (oltre alla già prevista decurtazione riferita al costo dei materiali e alle spese prevista dal D.P.R. n. 119 e 120: artt. 7 e 4, richiamati dal regolamento ENPAM), altrettanto deve ritenersi con riguardo alla società di capitali che si avvale del medico specialista in regime di libera professione e che per la prestazione sanitaria da questi resa riceve dallo stesso Servizio sanitario nazionale la medesima remunerazione del primo;

26. analogamente a quanto previsto per il singolo medico professionista accreditato, l’Ente previdenziale si è dato carico di stabilire una quota di abbattimento della base contributiva volta a depurare il fatturato dai costi di produzione necessari per le prestazioni sanitarie specialistiche, attraverso il richiamo ai D.P.R. n. 119 del 1988 e D.P.R. n. 120 del 1988 e alle percentuali previste in tali decreti) contenuto nel Regolamento del fondo della specialistica esterna, come modificato dagli artt. 1 e 2 con Delib. 22 aprile 2005, n. 19 approvata dai Ministeri vigilanti sulla fondazione ENPAM e assunta per dare attuazione alla L. n. 243 del 2004;

27. questa determinazione rientra nell’ambito dei poteri che l’ordinamento riconosce all’ente previdenziale nel D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 laddove gli attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nei limiti ed “in relazione (alla natura pubblica dell’attività svolta” (art. 2, comma 1) e gli impone di costituire una riserva legale preordinata ad assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni ed a garantire l’equilibrio di bilancio (art. 1, comma 4, lett. c);

28. questa Corte, con i precedenti già richiamati, ha anche escluso asseriti elementi di incongruenza dati dal fatto che il prelievo del 2 per cento grava su un soggetto – le società accreditate – terzo rispetto a quello che beneficerà dei trattamenti assistenziali e previdenziali cui il contributo è funzionale, oltre che ogni contrasto con i principi costituzionali, di cui agli artt. 38 e 53 Cost., per gravare l’imposizione della contribuzione non già sul reddito prodotto dall’attività del professionista, bensì sul fatturato della società, che è invece il prodotto dei vari fattori produttivi (capitale, beni, professionalità) organizzati dall’imprenditore, valorizzando la previsione dell’art. 1, comma 39; in funzione di riequilibrio del sistema, in presenza delle medesime prestazioni, egualmente remunerate sulla base dei tariffari nazionali (o regionali), sia che per l’erogazione delle stesse partecipino le medesime figure professionali e si adoperino le stesse tipologie di apparecchiature e macchinari, sia che esse vengano rese nell’ambito della struttura pubblica, sia che vengano rese dal singolo medico accreditato ad personam sia, infine, che vengano rese da un’associazione di professionisti o società di persone o di capitali, che si avvalgono dell’opera dei professionisti medici o odontoiatri;

29. del pari, in quanto manifestamente infondato, i precedenti di questa Corte hanno già respinto anche l’ulteriore dubbio di legittimità costituzionale fondato sull’asserita duplicazione dei contributi previdenziali riferiti alla medesima attività professionale per la quale il medico già versa all’ente di previdenza il 12,50 per cento del proprio reddito: tale obbligo infatti sussiste in capo a tutti i medici e odontoiatri iscritti all’albo professionale che producano un reddito libero professionale superiore ad un certo importo e che concorrono, con la detta percentuale del 12,50 per cento, ad alimentare la quota B del fondo generale della libera professione;

30. non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento all’interno della stessa categoria professionale;

31. del pari è stata esclusa (v. Cass. n. 10959 del 2018) disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del Fondo per la specialistica convenzionata esterna dell’ENPAM anche in considerazione della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti (cfr. Corte Cost., n. 235 del 1997);

32. L’imposizione del contributo del 2 per cento a carico delle società che si avvalgono delle prestazioni dei medici e odontoiatri in regime di libera professione – al pari di quella prevista per gli istituti del Servizio sanitario nazionale per le medesime prestazioni – risponde ad un tipo di previdenza solidaristica, caratterizzata dalla riferibilità dell’assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anzichè alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all’interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione (cfr. Corte Cost. sent. n. 91 del 1976 e n. 133 del 1984, cit.) ed in cui i contributi vengono in considerazione quale strumento finanziario della previdenza;

33. l’incomparabilità dei sistemi previdenziali è principio cui la Corte Costituzionale si è costantemente attenuta; incomparabilità che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle – conseguenza della varietà delle attività lavorative – e alle collegate diversità delle fonti di finanziamento (Corte Cost. n. 202 del 2008);

34. del resto più volte il Giudice delle leggi, nell’affermare la rispondenza agli artt. 2 e 38 Cost. delle forme di previdenza concernenti le professioni intellettuali, ha negato che possano qualificarsi di tipo mutualistico per essere organizzate sulla base del riferimento a date categorie professionali e alle rispettive attività tipiche, e secondo un criterio di accentuata autonomia strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto all’assicurazione generale obbligatoria e alle previdenze dell’impiego pubblico, trattandosi di scelte compatibili con l’idea di solidarietà, della quale rappresentano una specificazione, giustificata dal pluralismo che informa il nostro ordinamento e ammette solidarietà operanti nell’ambito di collettività minori (v. Corte Cost. 132 e 133 del 1984);

35. elementi interpretativi in senso contrario non possono trarsi dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 252 del 2008 la quale, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, ha rilevato che il giudice rimettente non si era fatto carico di verificare la possibilità di seguire l’interpretazione fatta propria dall’ENPAM nell’applicazione della disposizione censurata per commisurare la base imponibile del contributo ai compensi corrisposti ai singoli professionisti (affermazione in linea con il principio cardine della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui la questione di legittimità costituzionale non può essere proposta al solo fine di ottenere dal Giudice delle leggi un improprio avallo ad una determinata interpretazione, ma richiede da parte del giudice remittente il dovuto approfondimento delle ragioni impeditive di ogni altra interpretazione adeguatrice: v. Corte Cost., sent. n. 77 del 2007; ordinanze n. 102 del 2012, n. 212 del 2011, n. 103 del 2011, n. 101 del 2011, nonchè le ulteriori decisioni: sentenza 242 del 2008; ordinanze 297 e 448 del 2007, 114 del 2006, 211 del 2005 e 142 del 2004);

36. il terzo motivo sollecita, inammissibilmente, un riesame del merito pretendendo di rimettere in discussione la correttezza dei conteggi e la corrispondenza tra la decisione della Corte territoriale e l’elaborato rassegnato dall’ausiliare officiato in giudizio;

37. il quarto motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza, è da accogliere perchè il dictum, cristallizzato nel dispositivo, non contiene alcuna pronuncia di merito in riferimento all’obbligazione contributiva delle società Ambulatorio Nefrologico Etneo s.r.l., Ambulatorio di Nefrologia e Dialisi Delta s.r.l., Centro Emodialisi Ma. s.r.l., nè alcuna statuizione, neanche limitatamente all’an dell’obbligazione contributiva può evincersi dalla motivazione della sentenza e, in particolare, dall’argomentata fondatezza dell’obbligazione contributiva siccome pretesa dall’ENPAM;

38. La decisione sull’an dell’obbligazione contributiva che sottende la condanna al pagamento dell’obbligazione per le altre società indicate in dispositivo non può costituire il solco per interpretare il dispositivo carente come assume, per converso, l’ENPAM evincendo, dalla motivazione, il rigetto della domanda di accertamento negativo nei confronti delle predette società;

39. nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima;

40. va pertanto cassata, con rinvio, la sentenza impugnata per difformità tra dispositivo e motivazione in riferimento alle società ricorrenti Ambulatorio Nefrologico Etneo s.r.l., Ambulatorio di Nefrologia e Dialisi Delta s.r.l., Centro Emodialisi Mazarese s.r.l.;

41. il quinto motivo, con il quale si contesta la sanzionabilità della condotta in virtù di incertezze interpretative sull’an debendi o comunque si ritiene applicabile la sanzione corrispondente all’omissione contributiva è da rigettare sia perchè le deroghe all’applicazione delle sanzioni, nella materia de qua, devono essere espressamente previste e, a tal fine, nessuna disposizione viene invocata, sia perchè la censura non inficia la ratio decidendi incentrata sulla valorizzazione della condotta delle società in sede amministrativa in ordine alla comunicazione dei dati relativi al fatturato di ciascuna di esse, dati che tutte le società hanno omesso di fornire;

42. peraltro, nei passaggi motivazionali, la Corte di merito, argomentando in ordine al fatturato da prendere in considerazione, ha ben evidenziato l’obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato delle società di capitali sicchè correttamente ha valorizzato, agli effetti della norma sanzionatoria, l’omessa denuncia del fatturato non versandosi nella meno grave condotta di omesso o ritardato pagamento di contributi regolarmente denunciati;

43. neanche risulta apprezzabile il diverso profilo dell’incertezza normativa e della pendenza del giudizio di costituzionalità invocato per suffragare l’esenzione da sanzione o la sanzionabilità nella più lieve misura, essendo doveroso ricordare i principi elaborati da questa Corte (v., fra le tante, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016), secondo la quale la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10 pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi “derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza”, l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, condizioni queste che non risultano adempiute dalle parti ricorrenti;

44. La sentenza va, pertanto, cassata in parte qua con rinvio al giudice designato in dispositivo perchè proceda a nuovo esame in riferimento alle società Ambulatorio Nefrologico Etneo s.r.l., Ambulatorio di Nefrologia e Dialisi Delta s.r.l., Centro Emodialisi Ma. s.r.l., in riferimento alle quali rimane assorbita ogni altra censura;

45. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati il primo, secondo, terzo e quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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