Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2669 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.01/02/2017),  n. 2669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 702-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’avvocatura centrale dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO ed EMANUELE DE ROSE

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 387/2014 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA,

emessa il 25/09/2014 e depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA

ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 30.9.2014, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto a P.A. il pagamento di Euro 6.069,07, a titolo di contributi, interessi e somme aggiuntive asseritamente dovuti, per il periodo 2005-2010, alla Gestione Commercianti dell’INPS in qualità di socia della società CTS Calvinsilos di M.A.G. e C. S.n.c. avente ad oggetto l’attività di locazione di bene immobile;

che avverso tale sentenza l’INPS in proprio e nella qualità epigrafata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale non ha opposto difese la P., rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208, assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza il socio di una s.n.c. è per ciò stesso, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla L. n. 662 del 1996 è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale, nella specie non provate.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi (è stato ritenuta incontroversa la circostanza che la snc gestisce un bene immobile concesso in locazione);

che è stato accertato che la SNC CTS Calvinsilos di M.A.G. e C. s.n.c. di cui la P. era socia non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla riscossione del canone di locazione dell’ immobile di cui era proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale che l’INPS collega alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

che tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013);

che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

che questa Corte – sia pure con riferimento alle società in accomandita semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che la P. si limitava a gestire la locazione di un unico immobile;

che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);

che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che nulla va statuito sulle spese essendo la P. rimasta intimata;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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