Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26689 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26689 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 31652-2007 proposto da:
NEGRI

CARLO

NGRCRL41E22E897A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo
studio dell’avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARALDI
ERMINIO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
0_944

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151, in persona
del suo procuratore speciale Dott. FILIPPO SARDELLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99,

1

Data pubblicazione: 28/11/2013

presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato REGOLI
SAURO giusta delega in atti;
FEDERIGHI ROBERTO FDRRRT53L30E715X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL
SEPPIA GIOVANNI giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

ALLIANZ S.P.A.;
– intimata

avverso

la

sentenza n.

1024/2007

della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/07/2007 R.G.N.
565/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato FRANCO GAETANO SCOCA;
udito l’Avvocato CARLO FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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lo studio dell’avvocato AGAMENNONE STEFANO, che lo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Carlo Negri convenne, davanti al tribunale di Lucca, Roberto
Federighi chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
subiti per le lesioni allo stesso procurate dalla
somministrazione per errore, nel bar di proprietà del convenuto,

Il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza della
domanda chiedendo, in ogni caso, di chiamare in causa le proprie
compagnie assicuratrici La Previdente spa e Lavoro & Sicurtà spa
per essere dalle stesse garantito.
Le società si costituirono.
Il tribunale,

con sentenza del 20.12.2002,

ritenuta la

responsabilità del convenuto, lo condannò al risarcimento dei
danni come quantificati in sentenza, con le conseguenti
statuizioni nei confronti delle compagnie di assicurazione.
L’appello proposto dal Federighi si concluse con sentenza della
Corte d’Appello di Firenze dell’11.7.2007 che liquidò somme
inferiori a quelle stabilite dal primo giudice.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Carlo
Negri.
Resistono con controricorso Roberto Federighi e la Milano
Assicurazioni spa.
Il Negri ed il Federighi hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
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invece di un bicchiere di acqua di un liquido per lavastoviglie.

2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di

casi previsti dall’ art. 360, n. l), 2), 3) e 4, l’illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360,
primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua

4

inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei

ammissibilità

(S.U.

1.10.2007 n.

20603; Cass.

18.7.2007 n.

16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere

violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi
desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

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formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la

Inoltre, l’art. 366

bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di

formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai
fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -,
una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri l,

previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su

questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo
iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una
illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.
2043, 2056 e 1226 c.c. per avere la Corte d’Appello di Firenze
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2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo

rigettato le domande svolte dall’odierno ricorrente per carenza
di prova in ordine al quantum debeatur.
Il motivo è inammissibile.
Il quesito proposto in relazione al motivo è il seguente:
“Voglia codesta Eccellentissima Corte di Cassazione stabilire se

senso che il Giudice di merito, ove accerti l’esistenza di una
condotta generatrice di danno ingiusto e la conseguente
legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa
res lesiva, debba procedere ( in relazione a tutti gli elementi
ed i capitoli dedotti e non, a parità di condizioni,
eventualmente ad uno soltanto di essi) ad una autonoma
valutazione, eventualmente in via equitativa, del danno pur in
mancanza di elementi sufficienti a quantificarlo nel suo preciso
ammontare; e se si debba, per converso, ritenere contraria a
diritto un’eventuale decisione di non liquet fondata
sull’asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall’attore,
ovvero sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, ai
fini della esatta quantificazione dell’ammontare del danno”.
Il quesito così posto pecca di genericità e si risolve in
enunciazioni di carattere generale ed astratto, non contenendo
alcun riferimento al caso concreto.
In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità
di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione
allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U.

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gli artt. 2043, 2056, 1226 c.c. debbano essere interpretati nel

ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive
conformi).
Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal
contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e
neppure può essere integrato il primo con il secondo.

dell’art. 366

bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis

nella

specie ( Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).
Peraltro, la stessa formulazione del quesito è indicativa della
riproposizione di questioni di fatto la cui valutazione
appartiene al giudice di merito e che, correttamente motivata,
non è censurabile in questa sede.
Non senza evidenziare anche che il quesito è mal posto perché il
giudice del merito ha correttamente ritenuto di non potere
applicare il criterio equitativo, in difetto di prova

sull’an

del danno lamentato ( Cass.ord. 19.12.2011 n. 27447; v. anche
Cass. 16.5.2013 n. 11968).
Con il secondo motivo si denuncia omessa e/o contraddittoria
motivazione su più fatti controversi e decisivi ai fini del
giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.).
Il motivo è inammissibile.
In relazione al motivo proposto manca il momento di sintesi ed
il fatto controverso, indicato a pag. 22 del ricorso, è
presentato come segue:

N\

..il fatto controverso è costituito

dalla concreta perdita patrimoniale subita dall’odierno

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Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma

ricorrente, al netto dell’imposizione fiscale e dei costi di
produzione del reddito “.
Così

individuato

il

fatto

controverso,

difetta,

però,

l’indicazione delle ragioni per le quali i supposti vizi
motivazionali siano tali da non sorreggere la decisione

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e,

liquidate come in

dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti,
che liquida, in favore di Milano Assicurazioni spa, in
complessivi C 2.800,00, di cui C 2.600,00 per compensi, ed, in
favore di Roberto Federighi, in complessivi C 3.200,00, di cui C
3.000,00 per onorari; il tutto oltre accessori di legge.
Così deciso il 18 ottobre 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

adottata.

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