Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26689 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 18/07/2016, dep.22/12/2016),  n. 26689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6453-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BS DI B.S. & C. SNC, in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ARTURO PARDI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

e contro

B.S., B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2011 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 28/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che si riporta al

controricorso e confida nel rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso e il rigetto del 2 motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 4 del 28 gennaio 2011 la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accogliendo parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dalla B.S. di B.S. & C. s.n.c. e dai soci S. e B.P., aveva annullato l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP relativi all’anno di imposta 2003 emesso dall’Amministrazione finanziaria per recupero a tassazione di plusvalenze derivanti da cessioni di immobili in attività di impresa emersi a seguito di verifica fiscale effettuata dalla G.d.F. e compendiata in apposito processo verbale di constatazione, quantificava in Euro 236.639,00 i maggiori ricavi da valere ai soli fini IRPEF ed IRAP.

1.1. Sostenevano i giudici di appello che il valore di cessione delle sedici unità immobiliari andava individuato nel valore di mercato quantificato dal perito incaricato dalla stessa società contribuente in complessivi Euro 1.965.905,00, che andava ridotto del 5%, in considerazione del fatto che alcuni contratti preliminari erano stati stipulati nel 2002 e da cui andava detratto l’importo complessivamente percepito dalla società contribuente, pari ad Euro 1.630.971,00. Sostenevano, quindi, che la plusvalenza pari ad Euro 236.639,00 andava considerata ai soli fini IRPEF ed IRAP e non ai fini IVA, ostandovi la previsione di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 15.

2. Avverso detta statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno replicato gli intimati con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano correttamente dato atto degli elementi probatori acquisiti dalla G.d.F. in sede di verifica fiscale (contratti di mutuo stipulati dagli acquirenti degli immobili e le relative perizie estimative. contratti di assicurazione dei medesimi, movimenti accertati sui conti correnti degli acquirenti, valori di mercato degli immobili) che evidenziavano un valore di cessione delle sedici unità immobiliari oggetto di accertamento diverso da quello dichiarato dalla società contribuente, avevano altresì ritenuto di non prendere in esame le dichiarazioni degli acquirenti perchè generiche e “potenzialmente interessati ad una fatturazione inferiore al corrispettivo pattuito”, ma poi, “inspiegabilmente e contraddittoriamente”, “pur riconoscendo una presunzione di corrispondenza fra i prelevamenti bancari degli acquirenti e il corrispettivo pagato”, riteneva di dover considerare che l’Ufficio finanziario, in sede di conciliazione effettuata con società diversa da quella verificata aveva attribuito rilevanza al fatto – dichiarato in quell’occasione dagli acquirenti – che le somme prelevate nell’imminenza della stipula del rogito dai conti correnti bancari potevano essere state utilizzate per l’acquisto di mobilio, il pagamento della parcella del notaio o per la restituzione di prestiti e quindi ritenuto che il valore degli immobili andasse nella specie determinato sulla base delle risultanze di una perizia di stima redatta da un tecnico incaricato dalla società contribuente, applicando un’ulteriore riduzione del 5% “in considerazione del fatto che alcuni preliminari di compravendita risalgono al 2002”.

2. Il motivo è fondato in quanto il giudizio di fatto così espresso dalla CTR è affetto dal denunciato vizio logico di motivazione, sia sotto il profilo della contraddittorietà che della sua insufficienza.

2.1. Invero, la contraddittorietà della decisione emerge proprio dal fatto che, da un lato, la CTR esclude la fondatezza di quanto dichiarato dagli acquirenti circa l’utilizzazione delle maggiori somme prelevate dai personali conti correnti bancari (così confermando la bontà delle verifiche della G.d.F. in ordine a tali prelievi) e, dall’altro, utilizza i medesimi argomenti (traendoli però da una conciliazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria con società del tutto diversa da quella destinataria dell’avviso di accertamento oggetto del giudizio) per giustificare l’adozione della stima operata dal perito incaricato dalla società contribuente, peraltro dopo aver espressamente riconosciuto “una presunzione di corrispondenza fra i prelevamenti bancari degli acquirenti e il corrispettivo pagato”, considerati elementi fortemente presuntivi dell’accertato occultamento di ricavi.

2.2. E evidente, quindi, la contraddittorietà e l’illogicità delle conseguenze tratte dall’esame complessivo degli elementi probatori esaminati, avendo attribuito rilevanza a dichiarazioni rese da soggetti resisi acquirenti di immobili da altra società e senza rendere adeguata giustificazione delle ragioni per le quali quegli elementi e la stessa valutazione operata dall’Ufficio finanziario fossero subvalenti rispetto alla valutazione emergente da una perizia di stima redatta da un tecnico incaricato dalla stessa società contribuente.

2.3. Insufficientemente motivata è poi la riduzione (del 5%) delle plusvalenze sul rilievo che alcuni preliminari di vendita risalivano all’anno precedente (2002), considerato che tale riduzione viene applicata all’intero ammontare delle cessioni nonostante non tutti i preliminari fossero stati stipulati nell’anno precedente alla stipula del rogito.

3. Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15 (convertito dalla L. n. 85 del 1995) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è fondato e va accolto.

3.1. La decisione della CTR di limitare l’imposizione dei maggiori ricavi accertati ai soli fini IRAP ed IRPEF, escludendolo ai fini IVA, è errata in diritto.

3.2. Il D.L. n. 41 del 1995 (convertito dalla L. n. 85 del 1995), applicabile ratione temporis (poi abrogato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 4, come modificato dalla Legge di conversione n. 248 del 2006), prevedeva che “ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi a. b e c, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4”. In base a tale disposizione, quindi, la rettifica ai fini IVA del corrispettivo delle cessioni di fabbricati è ammessa se da un atto o da un documento “il corrispettivo risulti di maggiore ammontare”. Nella fattispecie il maggior prezzo pagato dagli acquirenti risulta già dai contratti di mutuo ai medesimi erogati, ma anche dalla stessa perizia di stima prodotta dalla società contribuente, cosicchè ha errato in diritto la CTR marchigiana quando ha escluso dall’imposizione ai fini IVA i maggiori ricavi accertati proprio sulla base di quei documenti, violando anche il disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 che avrebbe comunque consentito all’Ufficio finanziario di desumere in via induttiva, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, maggiori ricavi ai fini IVA sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (cfr., ex multis, Cass. n. 26036 del 2015; id. n. 3197 del 2013, n. 14941 del 2013 e n. 20060 del 2014) oppure in base al “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla legge) o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli artt. 51 e 51 bis medesimo D.P.R. (Cass. n. 14068 del 2014).

4. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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