Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26688 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 15/06/2016, dep.22/12/2016),  n. 26688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BRIDGESTONE ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 91,

presso l’avv. Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Raffaello Lupi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 124/7/10, depositata il 27 settembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per la ricorrente e

l’avv. Alessia Vignoli (per delega) per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’esenzione decennale dall’IRPEG, richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, dalla Bridgestone Italia s.p.a. in virtù di un programma di ammodernamento ed ampliamento del proprio stabilimento industriale.

Il giudice d’appello ha ritenuto, in sintesi, che il beneficio in questione spetta non solo in caso di nuova impresa, ma anche in ipotesi – come quella di specie – di trasformazione di struttura produttiva già esistente che, per i profili di quantità e qualità dell’intervento, equivalga alla realizzazione di una nuova iniziativa economica.

2. La Bridgestone Italia s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate, denunciando la violazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, come modificato dalla L. n. 64 del 1986, art. 14, censura la suddetta ratio decidendi, sostenendo che la fruizione del beneficio in esame postula necessariamente la costituzione di una nuova forma societaria.

Il motivo è fondato, in virtù della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini del riconoscimento dell’esenzione decennale dall’IRPEG per le imprese operanti nel Mezzogiorno, la normativa richiamata pone, accanto al requisito della novità dell’iniziativa produttiva, quello della nuova costituzione in forma societaria del soggetto aspirante al beneficio, senza che il richiamo dell’art. 105, del comma 1 – “fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102” dello stesso testo normativo – alla disciplina dell’esenzione dall’ILOR (che prescinde dai presupposti della costituzione di una nuova società, oltre che della creazione di nuove iniziative produttive) possa interpretarsi come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione, quale l’ampliamento di opificio già esistente, dovendo invece intendersi, soltanto, nel senso che la disciplina dell’esenzione dall’IRPEG è compatibile e può cumularsi con quella relativa alle esenzioni dall’ILOR previste dai precedenti artt. 101 e 102 citt. (tra le altre, Cass. nn. 22772 del 2004, 28330 del 2005, 14691 del 2008, nonchè, tra le stesse parti, nn. 8608 e 9332 del 2012).

2. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’oggetto della controversia riguarderebbe non già, come detto in sentenza, il decennio 1989/1998, bensì il decennio 1993/2002.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportato in ricorso il contenuto degli atti dai quali risulterebbe quanto affermato (peraltro, va rilevato che, in ordine alla spettanza del beneficio per il decennio 1993/2002, si è pronunciata questa Corte con la citata ordinanza n. 9332 del 2012).

3. Pertanto, va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

4. Mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è consolidata, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, quelle del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la resistente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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