Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26687 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 15/06/2016, dep.22/12/2016),  n. 26687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GRUPPO TOSCANO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n.

132, presso l’avv. Giandomenico Riggio, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1/38/09, depositata il 26 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la ricorrente e

l’avv. Domenico Riggio per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento del ricorso della Gruppo Toscano s.p.a., è stata affermata l’illegittimità della cartella di pagamento notificata alla contribuente nel marzo 2003 a seguito del passaggio in giudicato di sentenza che aveva rigettato il ricorso da essa proposto contro l’avviso di accertamento relativo all’IRPEG e all’ILOR dell’anno 1991.

Il giudice d’appello, premesso che il giudicato si è formato nel novembre 2000, ha ritenuto tardiva la notifica della cartella in quanto effettuata oltre il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, come prescritto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter (convertito dalla L. n. 156 del 2005).

2. La società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con il cui unico motivo è denunciata, con idoneo quesito di diritto, la violazione, fra l’altro, dell’art. 2953 c.c., basata sul rilievo che nella fattispecie la cartella fa seguito ad un giudicato, è fondato, sulla base del consolidato principio in virtù del quale, in caso di notifica di cartella esattoriale emessa in base a sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine decennale di prescrizione previsto dal citato art. 2953 c.c., perchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (Cass., sez. un. n. 25790 del 2009, nonchè, tra altre, Cass. nn. 5837 del 2011, 11941 del 2012, 842 del 2014, 16730 del 2016).

2. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

3. Mentre si ravvisano giusti motivi, in ragione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è formata, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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