Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26686 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26686 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 6166-2008 proposto da:
RICCIO DELLA SELVA MARIA RCCMRA55L67F274C, VEGGENTE
ANTONIO

VGGNTN75A19L719K,

VEGGENTE

GIUSEPPE

VGGGPP50S25D746E, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio
dell’avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE, che li rappresenta
5

O13

e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1888
contro

ALLIANZ S.P.A.

gia’

LLOYD ADRIATICO S.P.A.,

in

persona dei Procuratori Dott. F. COVI STOLFA e Dott.

1

Data pubblicazione: 28/11/2013

PINO ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio
dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRISAFI
DOMENICO giusta delega in atti;

nonché contro

ASSITALIA ASSIC. LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.
CASTALDI LOREDANA;
– intimati –

sul ricorso 11234-2008 proposto da:
INA ASSITALIA S.P.A., in persona del Procuratore
Speciale Avv. MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente
domiciliata in Roma, Viale Mazzini 119, presso lo
studio dell’Avvocato LUCCHETTI DINO che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

VEGGENTE GIUSEPPE VGGGPP50S25D746E, RICCIO DELLA
SELVA MARIA RCCMRA55L67F274C, VEGGENTE ANTONIO
VGGNTN75A19L719K, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio
dell’avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti;
ALLIANZ S.P.A.

gia’

LLOYD ADRIATICO S.P.A.,

in

persona dei Procuratori Dott. F. COVI STOLFA e Dott.

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– controricorrente –

PINO ANTONIO CONTE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio
dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRISAFI
DOMENICO giusta delega in atti;

nonchè contro

CASTALDI LOREDANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4024/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2007 R.G.N.
2231/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;
udito l’Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET;
udito l’Avvocato DINO LUCCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso, previa
riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.

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– controricorrenti –

Svolgimento del processo

Il 24 dicembre 1992 in ora notturna, sulla strada statale n.
148, il giovane Andrea Veggente, alla guida del suo
ciclomotore, ha superato la striscia gialla di demarcazione
della corsia di emergenza in corrispondenza di una curva,

sosta, il cui conducente non è stato identificato.
L’urto ha sbalzato il motociclista sulla carreggiata, ove è
rimasto a terra con trauma cranico. E’ sopraggiunta
un’automobile Volkswagen che lo ha investito e trascinato per
circa 22 metri, senza fermarsi, sì che non ne è stato
identificato il conducente.
E’ poi sopraggiunta l’automobile Fiat Uno condotta dalla
proprietaria, Loredana Castaldi, assicurata con il Lloyd
Adriatico,

che

ha

anch’essa

investito

il

corpo

dell’infortunato, trascinandolo per altri 25 metri ed
arrestando la marcia dopo circa cinquecento metri rispetto al
punto di collisione.
Il procedimento penale promosso a carico della Castaldi si è
concluso con sentenza 30.12.1998 della Corte di appello di Roma
che, pur imputando alla Castaldi un comportamento colposo per
velocità eccessiva, l’ha assolta da responsabilità, per non
avere potuto accertare a quale delle due auto investitrici si
dovessero attribuire le lesioni che hanno provocato la morte
dell’infortunato.

4

andando ad urtare contro la parte posteriore di un auto in

Con atto di citazione notificato il 27 marzo 1999 Giuseppe
Veggente e Maria Riccio Della Selva, genitori della vittima,
nonché il fratello Antonio Veggente, hanno convenuto davanti al
Tribunale di Latina la s.p.a. Assitalia-Le Assicurazioni
d’Italia, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le

dei danni.
La convenuta ha resistito alle domande ed ha chiesto ed
ottenuto di chiamare in causa Loredana Castaldi e della sua
assicuratrice, s.p.a. Lloyd Adriatico, quali corresponsabili.
Le chiamate in causa si sono costituite, resistendo alle
domande.
Esperita l’istruttoria il Tribunale, con sentenza n. 1176/1999,
ha condannato Assitalia al risarcimento dei soli danni
patrimoniali, liquidati in complessivi C 65.954,42, oltre alle
spese di lite.
Proposto appello principale dai danneggiati e incidentale da
Assitalia, con sentenza depositata il 9 ottobre 2007 n. 4024,
la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo
grado quanto alla responsabilità del sinistro, attribuita in
via esclusiva all’ignoto conducente della prima auto
investitrice e per esso ad Assitalia; ha liquidato ai congiunti
dell’infortunato anche i danni morali, quantificati in C
150.000,00 per ciascuno dei genitori ed in C 75.000,00 in
favore del fratello, e ha ridotto ad C 37.184,89 la somma
liquidata in risarcimento dei danni patrimoniali, con la
5

vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento

motivazione che – nel calcolare il danno da mancato guadagno
per la perdita degli introiti che Andrea Veggente avrebbe
potuto in futuro conseguire e destinare alla famiglia, con il
suo lavoro – non si era tenuto conto della quota dei redditi
che l’infortunato avrebbe trattenuto per sé.

Resiste con controricorso INA Assitalia, proponendo a sua volta
due motivi di ricorso incidentale.
Resistono

con

controricorso

al

ricorso

incidentale

i

danneggiati e la s.p.a. Allianz, subentrata al Lloyd Adriatico.
Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due
ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2.-

Deve essere in primo luogo esaminato il ricorso

incidentale,

che

all’individuazione

attiene

delle

responsabilità per il sinistro.
2.1.- Con il primo motivo INA Assitalia denuncia omessa
motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata non spiega
perché l’intera responsabilità debba essere attribuita al
conducente non identificato del primo veicolo investitore e non
anche, quanto meno a titolo di concorso, alla stessa vittima,
che ha invaso la corsia di emergenza, tamponando un’altra
vettura e creando le condizioni per i successivi investimenti;
nonché alla Castaldi, a carico della quale sono stati
individuati elementi di colpa per la velocità eccessiva e per

6

I danneggiati propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

la scarsa attenzione alle condizioni della strada che stava
percorrendo da cui è derivato il secondo investimento.
2.2.- Il motivo non è fondato.
Premesso

e

considerato

che

il

giudizio

relativo

all’accertamento delle responsabilità per la causazione di un

merito, non censurabili in sede di legittimità se non sotto il
profilo dell’insufficienza, incongruenza od illogicità della
motivazione addotta a fondamento della decisione, la Corte di
appello ha congruamente e logicamente motivato la sua
decisione.
Quanto all’asserita responsabilità della vittima, la Corte ha
premesso che è nella specie inapplicabile l’art. 2054, 2 °
comma, cod. civ., poiché non si è trattato di scontro tra
veicoli, bensì di investimento; donde l’applicabilità della
presunzione di colpa di cui all’art. 2054, l ° comma, cod. civ.,
e l’impossibilità di ipotizzare un concorso di colpa a carico
del ciclomotorista per il primo investimento.
Quanto alla responsabilità della Castaldi, la Corte di appello

sinistro stradale si fonda essenzialmente su valutazioni di

si è attenuta agli accertamenti in fatto svolti in sede penale,
ove l’imputata è stata assolta da ogni responsabilità per il
mancato accertamento del nesso causale fra il suo comportamento
e la morte della vittima. Ha rilevato la sentenza impugnata
che l’evento è da attribuire piuttosto al primo investimento
ad opera del conducente rimasto sconosciuto,

“come desumibile

dalle vaste tracce ematiche lasciate sul manto stradale dal
7

\\.

corpo del giovane in fase statica, prima di essere nuovamente
trascinato in avanti dall’autovettura della Castaldi”.
Trattasi di valutazione in fatto a cui la Corte di merito è
pervenuta sulla base degli atti e dei documenti allegati al
giudizio e che esprime – senza possibili addebiti di illogicità

cause dell’incidente.
Si ricorda che il giudice di legittimità non ha il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al
suo esame, ma ha la sola facoltà di controllare le
argomentazioni svolte dal giudice del merito, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale.
Solo al giudice del merito spetta, com’è noto, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi.
Ne consegue che alla cassazione della sentenza per vizi della
motivazione si può giungere solo quando detti vizi emergano
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito,
quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto,
incoerente od illogico; non già quando il giudice del merito
abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore
e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni
di parte (Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. S.U. 27 dicembre
8

od incongruenza – il libero convincimento del giudice circa le

1997, n. 13045;

Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222; Cass. 25

agosto 2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916, fra le tante).
Segnatamente in tema di responsabilità da sinistri derivanti
dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del
merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un

veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero
fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando
sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori
giuridici (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 25 febbraio 2004,
n. 3803; Cass.30 gennaio 2004, n. 1758; Cass. 5 aprile 2003,
n. 5375).
Nel caso in esame non si ravvisa alcun vizio del genere, mentre
le censure della ricorrente si risolvono in una rilettura delle
risultanze processuali, inammissibile in questa sede di
legittimità.
3.- Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia
violazione degli art. 29 legge n. 990 del 1969, 2900 cod. civ.
e 345 cod. proc. civ. , nel capo in cui la sentenza impugnata
ha respinto la domanda di rivalsa da essa proposta contro il
Lloyd Adriatico, risulta assorbito, a fronte della conferma
della decisione di merito sulla responsabilità esclusiva del
conducente del cui comportamento è chiamato a rispondere il
Fondo di garanzia.
4.- Con il primo e il secondo motivo

i ricorrenti in via

principale denunciano violazione degli art. 1223, 1226, 2043,
9

incidente e al comportamento delle persone alla guida dei

2056, 2059 cod. civ., nonché omessa motivazione, poiché la
Corte di appello ha quantificato le somme spettanti a ciascuno
in risarcimento dei danni non patrimoniali in una somma
onnicomprensiva di interessi e rivalutazione monetaria maturati
a decorrere dalla data del sinistro (C 150.000,00 per ciascuno
“al valore

attuale della moneta e con gli interessi legali frattanto
maturati”),

senza specificare quale sia la somma dovuta per

sorte capitale e quale quella da attribuirsi a titolo di
interessi, compensativi e moratori. Assumono che gli interessi
debbono essere calcolati sulle somme rivalutate anno per anno
fino alla data della decisione, oppure sulla base di un indice
medio relativo al periodo di tempo intercorso fra l’incidente e
la data della liquidazione del risarcimento, in applicazione
dei principi più volte enunciati da questa Corte (Cass. n.
6590/2002 ed altre).
Lamentano altresì che la sentenza impugnata non abbia
specificato se la somma liquidata tenga conto anche del danno
esistenziale, insito nella perdita del rapporto parentale fra
congiunti legati da vincoli particolarmente stretti.
3.- I due motivi sono inammissibili per difetto di specificità.
La Corte di appello non ha negato ai danneggiati gli interessi
compensativi, ma ne ha considerato incluso l’importo nella
somma concretamente liquidata in risarcimento dei danni non
patrimoniali.

10

dei genitori ed E 75.000,00 in favore del figlio

Poiché la somma attribuita a questo titolo è necessariamente
determinata con criteri equitativi, non sussistendo un preciso
criterio di quantificazione delle sofferenze morali, ben può il
giudice procedere a liquidazione unitaria ed onnicomprensiva di
capitale ed interessi, sempre che la somma complessivamente

necessità che la liquidazione dei danni non patrimoniali non
sia irrisoria, Cass. civ. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. civ.
Sez. 3, 11 gennaio 2007 n. 392).
Ma l’ipotetica irrisorietà deve essere giustificata dal
danneggiato, il quale dovrebbe indicare quale importo capitale
sarebbe stato il minimo indispensabile a risarcirlo; quale
sarebbe stato l’importo degli interessi maturati sullo stesso,
tenuto conto del tasso legale in vigore nel tempo intercorso
fra la data del sinistro e la data della liquidazione, e quale
l’incongruenza e la sproporzione rispetto a quanto
concretamente attribuito.
Ed invero, nei debiti di valore i cosiddetti interessi
compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno
causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario
attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo. Tale
danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità
di pezzi monetari fra la somma rivalutata riconosciuta al
creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli
disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse
potuto tempestivamente utilizzare l’importo dovutogli, la
11

attribuita non risulti di importo irrisorio (cfr., quanto alla

seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. civ.
Sez. 3, 24 ottobre 2007 n. 22347).
E’ comunque onere del danneggiato dimostrare, anche in base a
criteri presuntivi, che la liquidazione in valori monetari
attuali non vale a reintegrarlo pienamente nella stessa

pagamento fosse stato tempestivo, poiché la somma liquidata
in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto,
alla data della sentenza, se il pagamento della somma
(Cass. civ. 25

originariamente dovuta fosse stato tempestivo

Cass. civ. 9 ottobre 2012 n. 17155, in

agosto 2003 n. 12452,

motivazione, ed altre ivi cit.).
I ricorrenti non hanno in alcun modo specificato le loro
censure, sotto questi profili, limitandosi a denunciare
genericamente la quantificazione onnicomprensiva, sicché il
ricorso risulta sul punto inammissibilmente generico.
4.- Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione degli
art. 1223, 1226, 2043, 2056 cod. civ. ed omessa motivazione, i
ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia concesso
la

rivalutazione

della

somma

liquidata

a

titolo di

risarcimento dei danni patrimoniali, né gli interessi maturati
su tale somma dalla data dell’incidente a quella del pagamento,
sebbene espressamente richiesti con il loro primo motivo di
appello.
4.1.-

Il motivo è

inammissibile

sia per l’inadeguata

formulazione del quesito, che è generico, astratto e poco
12

condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il

comprensibile, sia per difetto di specificità, in quanto ancora
i ricorrenti non specificano quali somme riguardino il danno
,

patrimoniale già verificatosi, perché relativo ai mancati
introiti maturati fra la data del sinistro e quella della
decisione – somma sulla quale effettivamente potrebbero essere

anno – e quale parte della somma riguardi invece la
corresponsione anticipata del risarcimento per i danni
destinati a verificarsi in futuro: somma relativamente alla
quale dovrebbero essere se mai detratti gli interressi negativi
per l’anticipata corresponsione.
5.- Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.
6.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente
giudizio si compensano.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 11 ottobre 2013
Il Presid nte

dovuti gli interessi, peraltro negli importi maturati anno per

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