Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26686 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24452/2019 proposto da:

R.S.I., dichiaratamente rappresentato e difeso

dall’Avvocato CARMELITA COSENTINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2576/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata in data 19/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che R.S.I., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., con la quale il tribunale di Venezia, in data 26/3/2018, aveva a sua volta respinto la sua domanda di protezione internazionale.

La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appello proposto fosse tardivo. L’ordinanza appellata, infatti, ha osservato la corte, è stata comunicata in via telematica dalla cancelleria al procuratore del ricorrente in data 11/4/2018. Il gravame, invece, è stato introdotto – anzichè con ricorso, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2015, art. 19, comma 9 – con atto di citazione, depositato e iscritto a ruolo il 21/5/2018, vale a dire oltre il termine di trenta giorni.

R.S.I., con ricorso depositato il 21/8/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentandola violazione di legge in relazione alle disposizioni che regolano l’eccezione di incostituzionalità, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di incostituzionalità che il richiedente aveva sollevato con riguardo al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nella parte in cui tali norme non impongono la presenza dell’avvocato durante il primo incontro dello straniero con la commissione territoriale competente.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’error in iudicando e la falsa applicazione della norma che fissa il divieto di ius novorum, ha censurato la sentenza impugnata nella in cui la corte d’appello ha omesso di valutare il verbale contenente le dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla commissione territoriale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non notificato ad alcuno e non accompagnato da procura speciale.

4. Nulla per le spese di lite.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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