Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26686 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.22/12/2016), n. 26686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18611-2010 proposto da:
N.R., in proprio e quale legale rappresentante e socio della
Soc. N.R. & C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI LUCCHETTI ROSSI 1, presso lo studio dell’avvocato DANILO
PONGOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE ACCORDINO giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PIACENZA, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 118/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
PARMA, depositata il 14/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ACCORDINO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 1 b.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE, premesso che N.R., in proprio e quale legale rappresentante della N.R. & C. s.n.c., ha proposto ricorso nei confronti della Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale sez. distaccata di Parma n. 118 del 14 settembre 2009 di accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio finanziario avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, alla rettifica induttiva del reddito d’impresa dichiarato dalla predetta società ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2003, e rettificato ai sensi dell’art. 5 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) il reddito dei soci N.R. e R.T.M.;
– che dalla sentenza impugnata si evince che oltre alla predetta società e al socio N.R. anche l’altro socio aveva partecipato ad entrambi i giudizi di merito, ma a quest’ultimo non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione;
– ritenuto, quindi, di dover disporre, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e non spontaneamente costituitasi (cfr. Cass. n. 10934 del 2015), fissando all’uopo il termine di mesi tre;
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.T.M. da effettuarsi nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016