Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26686 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 01/10/2021), n.26686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10045-2020 proposto da:

H.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1046/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

H.M.A., nato in Bangladesh, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il ricorrente, sentito anche nel corso del giudizio, ha riferito di essere fuggito dal proprio Paese, senza chiedere aiuto alle autorità statuali, perché esposto economicamente con degli usurai che lo minacciavano in quanto non era in grado di soddisfare il suo debito.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto, pur credibile, non consentiva di ravvisare i presupposti per le forme di protezione richieste.

Ritenute di carattere privato le ragioni di fuga, ha escluso che potesse evidenziarsi il rischio di persecuzione per uno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, peraltro mai neppure addotto in giudizio dal ricorrente; ha escluso che potesse ritenersi concreto il pericolo, in caso di rimpatrio, di un danno grave alla persona, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b), ed ha ritenuto non sussistenti anche i requisiti di cui all’art. 14, lett. c) della suddetta normativa, non ravvisando nella regione di provenienza del ricorrente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, sulla scorta dell’esame delle fonti internazionali accreditate. Ha respinto anche la domanda di protezione umanitaria, in assenza di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo, osservando che il contratto di tirocinio non era, di per sé, elemento tale da comprovare un radicamento sul territorio italiano, ostativo al rimpatrio.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, conv. in L. n. 46 del 2017, nonché dell’art. 276 c.p.c. perché sarebbe intervenuto un mutamento dell’organo giudicante, in quanto la trattazione del ricorso e l’audizione del richiedente era avvenuta dinanzi ad un giudice onorario, su delega del giudice designato per la trattazione del ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, mentre la decisione era stata assunta da un collegio i cui componenti erano diversi dal giudice che aveva assistito alla discussione della causa.

Il motivo è infondato alla luce del condiviso principio secondo il quale “Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta.” (Cass. Sez. U. n. 5425 del 26/02/2021).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi per non aver ritenuto rilevante la minaccia proveniente da un agente privato”. A suo parere, nonostante egli avesse adempiuto all’onere di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, il Tribunale non aveva rispettato l’obbligo di cooperazione istruttoria, non aveva utilizzato i parametri legali richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e non aveva chiesto ulteriori specificazioni al ricorrente per chiarire eventuali dubbi.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: invero, secondo il Tribunale i fatti erano irrilevanti ai fini del rifugio e quanto alla sussidiaria i timori erano legati ad attività di agenti privati rispetto ai quali poteva essere invocato aiuto statale. Risulta inoltre approfondita, mediante la consultazione delle COI il trattamento dell’usura in Bangladesh.

La censura, inoltre, non considera che il potere-dovere di cooperazione istruttoria è correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, ed è stato rettamente esercitato (Cass. n. 14283/2019)

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07”. A parere del ricorrente, il Tribunale aveva omesso di esaminare correttamente la situazione politica del Bangladesh e le sue condizioni climatiche; il Giudice aveva richiamato fonti non aggiornate risalenti al 2017, senza tenere conto della situazione politica molto critica, delle forti limitazioni delle libertà fondamentali, della mancanza di protezione da parte dell’Autorità statuale, delle violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli e indifese, degli attacchi terroristici.

Il motivo è inammissibile perché non illustra con la dovuta specificità la tempestiva allegazione di fonti internazionali diverse da quelle esaminate dal Tribunale – che peraltro risultano aggiornate al 2018, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – sollecitando impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto compiuto circa la situazione socio/politica del Paese di origine.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale e internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita e incolumità”.

Secondo il ricorrente il Tribunale era tenuto a verificare se il quadro generale di violenza diffusa e indiscriminata fosse idoneo, pur in mancanza del riconoscimento di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, a integrare una situazione di vulnerabilità idonea a disporre la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di natura umanitaria. Rammenta poi di avere riferito dello svolgimento di attività lavorative, sia pure discontinue. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità basata su una valutazione comparativa al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiuta nel Paese di accoglienza. Il decreto impugnato aveva omesso l’applicazione di tale principio.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez. Un. 29459/2019, Cass. n. 7599/2020 e Cass. n. 4455/2018 perché il Tribunale ha rilevato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzatì) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” e la mancanza di prova circa l’integrazione in Italia nel caso in esame.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

 

 

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