Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26683 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24597/2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO N. 22,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA MANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE UFFICIO VERONA SEZ. PADOVA, IN

PERSONA DEL MINISTRO DELL’INTERNO PRO TEMPORE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.B. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. Padova che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè sorpreso da alcuni vicini a casa di un amico mentre questi voleva con lui consumare un atto sessuale, sicchè era accorsa gente ed intervenuta la Polizia, che aveva arrestato il suo amico – e poi a suo dire ucciso -, mentre egli riusciva a scappare espatriando.

Il Collegio lagunare ebbe a rigettare il ricorso, ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non fosse credibile e quindi non applicabili gli istituti in tema di protezione internazionale e non concorrenti ragioni di vulnerabilità ed integrazione nella società italiana ai fini della protezione umanitaria.

L’ O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale marciano articolato su sei motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal O. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex a Cass. SU n. 7155/17.

Anzitutto il ricorrente prospetta due questioni di legittimità costituzionale afferenti al D.L. n. 118 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che risultano manifestamente infondate, posto che la statuizione di rigetto anche della richiesta di protezione umanitaria, espressamente, non si fonda sulla nuova normativa posta dal provvedimento legislativo, del quale si dubita circa la rispondenza al dettato costituzionale, bensì il Collegio marciano ha esaminato la questione sottopostagli secondo la previsione normativa previgente.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, poichè i Giudici di prime cure hanno omesso d’applicare il principio di verisimiglianza in relazione alle dichiarazioni circa le ragioni del suo espatrio.

Ad opinione del ricorrente era compito del Giudice analizzare il suo racconto alla luce del complessivo utilizzo dei parametri normativi posto dalla norma, citata siccome violata, al fine di valutare la credibilità del richiedente asilo, e non già limitarsi ad utilizzare il parametro sub lett. c).

La cesura articolata appare generica poichè non si confronta in concreto con l’argomentazione puntuale esposta dal Collegio marciano, il quale ha partitamente enucleato tutte le ragioni di inverisimiglianza e non plausibilità palesate dal racconto del richiedente asilo, sicchè ha valutato lo stesso secondo il parametro D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), così osservando la regola di diritto indicata siccome violata.

Regola, che consente l’accoglimento della domanda anche in assenza di conforto probatorio in presenza – però – delle condizioni descritte nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ma che non deroga al principio base – Cass. sez. 1 n. 4138/11, Cass. sez. 1 n. 16925/18, Cass. sez. 1 n. 27503/18, Cass. sez. 1 n. 33858/19 – che richiede concorra la credibilità soggettiva della versione fornita dal richiedente asilo circa le ragioni del suo espatrio, come richiesto peraltro ex lett. c) norma dedotta siccome violata.

A fronte di detta puntuale argomentazione il ricorrente si limita a richiamare in astratto l’istituto e postulare apoditticamente che errata era la conclusione cui pervennero i Giudici veneti, sicchè la censura mossa appare inammissibile.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, poichè il Collegio lagunare non ha ritenuto che fosse necessario attivare l’istituto della cooperazione istruttoria ex officio per colmare le eventuali lacune del suo racconto o contraddizioni rilevate.

L’argomento critico svolto in effetti si incentra sull’apodittica affermazione che l’approfondimento istruttorio in sede giudiziale mediante audizione del ricorrente venne condotto in modo inadeguato poichè non proposte domande effettivamente tese all’approfondimento della sua vicenda personale.

Tuttavia la questione siccome proposta non appare inquadrabile nella norma asseritamente violata poichè l’approfondimento istruttorio ex officio riguarda dati acquisibili non direttamente dall’interessato, posto che come insegnano gli arresti dianzi citati, la non credibilità esclude l’obbligo dell’approfondimento istruttorio officioso sui fatti individuali riferiti – Cass. sez. 1 n. 15794/19, Cass. sez. 1 n. 10286/20.

Quanto poi alla critica fattuale afferente la modalità di espletamento dell’audizione avanti il Giudice incaricato, la stessa si compendia nella richiesta di una inammissibile valutazione circa il merito della questione, che esula dalla natura stessa dell’esame di legittimità demandato a questa Suprema Corte.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. e) e della Convenzione di Ginevra del 1951 poichè il Collegio lagunare non ha ritenuto che egli fosse perseguitato e dalla Polizia e dagli adepti di un culto cui apparteneva il fratello dell’amico ucciso dalla Polizia in dipendenza dell’atto omossessuale con lui compiuto.

La censura s’appalesa generica poichè astratta, in quanto si fonda sulle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente asilo ritenute motivatamente non credibili dal Collegio marciano, sicchè nemmeno in astratto può configurarsi la dedotta violazione di legge, una volta esclusa la credibilità delle affermazioni fatte dal ricorrente.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo ai fini della decisione individuato nel mancato esame delle conseguenze – tendenza sessuale riprovata dall’opinione pubblica dominante e perseguita dalla legge – della sua omosessualità, siccome ragione posta alla base della sua decisione di espatrio.

La censura s’appalesa patentemente priva di fondamento posto che il fatto narrato è stato valutato dal Collegio marciano, ma ritenuto non esser in effetti credibile quanto sul punto affermato dal richiedente asilo, sicchè consegue necessariamente l’irrilevanza delle conseguenze paventate dall’ O..

Con il quinto mezzo d’impugnazione l’ O. lamenta violazione della regola di diritto desumibile D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poichè il Tribunale lagunare ha escluso il concorrere di una situazione socio-politica della Nigeria, nella zona in cui egli viveva, non caratterizzata da violenza diffusa contrariamente all’evidenza, siccome sostenuto da arresto del Tribunale dell’Aquila.

La censura appare patentemente generica posto che propone apoditticamente propria tesi contrapposta alla statuizione adottata dal Collegio marciano senza alcun elemento di segno contrario – Cass. sez. 1 n. 26728/19 – rispetto alle informazioni utilizzate dai Giudice veneti, desunte da indicate ed accreditate fonti internazionali, se non l’opinione espressa dal Tribunale de L’Aquila in una datata ordinanza del dicembre 2016.

Con la sesta doglianza il ricorrente rileva violazione della norma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, poichè il Tribunale in relazione all’istanza di riconoscimento della protezione umanitaria poichè non valutati dati documentali lumeggianti sua condizione di vulnerabilità ed inserimento nella società italiana ai fini della necessaria complessiva valutazione.

La critica avanzata sebbene proposta sub specie di violazione di legge in effetti si compendia nella critica alla valutazione della condizione personale di vulnerabilità e dell’inserimento sociale, siccome effettuata dal Tribunale, contrapponendo propria tesi alternativa fondata sull’enfatizzazione di dati fattuali che il Collegio marciano ha valutato e ritenuto non rilevanti.

Difatti nel decreto impugnato viene evidenziato, come in dipendenza della non credibilità del racconto e della effettiva situazione socio-politica della zona della Nigeria di provenienza, non sussistono ragioni di vulnerabilità per pericolo di persecuzione o violenza e come i lavori svolti – tutti nell’ambito del circuito dell’accoglienza – erano di natura saltuaria e di assai breve durata.

Ambedue detti dati fattuali segnalati a sostegno della censura risultano dunque irrilevanti, come sottolineato dal Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poichè non palesano nè condizione di vulnerabilità oggettiva o soggettiva, nè inserimento di una qualche valenza nella società italiana, ma ciò nonostante il ricorrente li ripropone in questa sede senza alcun confronto critico con quanto argomentato al riguardo dal Tribunale.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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