Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26682 del 28/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26682 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 17150-2011 proposto da:
RAM SPA 00496480260 in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso
lo studio dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUGLIELMUCCI LINO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro
FALLIMENTO TKF SRL PLTNCL4ORO6H501M in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORIANA 56, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LILLO ANTONELLA, giusta delega a margine del controricorso;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 28/11/2013

nonchè contro
MOBILSPA SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 1255/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Natalia Paoletti (per delega avv.
Nicolò Paoletti) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Simona Torrini (per delega
avv. Giovanni Galoppi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che aderisce alla relazione scritta.

Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la
seguente relazione, ritualmente notificata alle parti:
1)I1 Tribunale di Treviso accolse la domanda di revocatoria ordinaria
proposta dal Fallimento della TI(F s.r.l. nei confronti della Mobilspa
s.p.a. e della R.A.M. s.p.a. e dichiarò inefficaci nei confronti della
massa dei creditori gli atti con i quali, pochi mesi prima del fallimento,
la prima società aveva venduto alla seconda gli immobili di sua
proprietà.
L’appello proposto contro la decisione da RAM s.p.a. è stato respinto
dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 7.6.2010.
La corte territoriale ha ritenuto che le vendite fossero state
dolosamente preordinate dalle parti al fine di pregiudicare il credito
eventuale del Fallimento derivante dal fruttuoso esercizio dell’azione
revocatoria di cui all’art. 67 II comma 1.fall. nei confronti di Mobilspa
Ric. 2011 n. 17150 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

VENEZIA del 13.5.2010, depositata il 07/06/2010;

che, nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa, aveva ricevuto dalla
società poi fallita ingenti pagamenti, nella piena consapevolezza del suo
stato di insolvenza, peraltro perfettamente noto anche alla RAM,
posseduta dai medesimi soci della venditrice e rappresentata, sino ad
un mese prima della stipula dei contratti, dal medesimo

La sentenza è stata impugnata da RAM s.p.a. con ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si sostiene il
difetto di legittimazione del curatore ad agire in revocatoria ai sensi
degli artt. 2901c.c. e 66 1. fall., attesa l’inesistenza di crediti o di
un’aspettativa di credito della società poi fallita verso Mobilspa.
Il Fallimento della TKF ha resistito con controricorso.

** **** **
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Il curatore non ha agito in giudizio ai sensi dell’art. 66 1. fall. ovvero
per tutelare ragioni di credito della massa sorte in data anteriore al
fallimento e pregiudicate da atti di disposizione posti in essere dalla
debitrice poi fallita, ma per tutelare il credito eventuale del Fallimento
derivante dall’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare
dei pagamenti eseguiti da TKF in favore di Mobilspa.
L’assunto della ricorrente sembra muovere dall’errato convincimento
che il curatore possa agire in via di revocatoria ordinaria solo in
presenza dei presupposti di cui all’art. 66 cit., mentre non v’è dubbio
che egli sia legittimato ad agire ai sensi dell’art. 2901 c.c. anche a tutela
di crediti sorti in via diretta in capo alla procedura (quali sono,
tipicamente, i crediti derivanti dal fruttuoso esercizio di un’azione
revocatoria fallimentare), onde evitare che la loro escussione resti
pregiudicata da atti di disposizione posti in essere

Ric. 2011 n. 17150 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-3-

dall’accipiens,

amministratore.

convenuto ai sensi dell’art. 67 II comma 1. fall., per sottrarsi al
pagamento del debito restitutorio.
Si propone pertanto che il ricorso sia respinto con decisione da
assumere in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non
risultano utilmente contraddette dalle argomentazioni difensive
illustrate in memoria dalla ricorrente, la quale continua a sostenere che
il curatore può agire ai sensi dell’art. 2901 c.c. solo per tutelare ragioni
di credito preesistenti al fallimento, ma non chiarisce quali siano le
norme o i principi che sorreggono tale assunto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in € 15.100, di cui € 100 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Roma, 15 ottobre 2013.

RAM s.p.a. ha depositato memoria.

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