Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26682 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29588-2014 proposto da:

B.C.C., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

DELL’ERBA rappresentata e difesa dall’avvocato ORONZO DONNO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – società con socio unico -, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio

dell’avvocato DORA DE ROSE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO POLLIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6166/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA del

25/6/2014, depositata il 7/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato PASQUALE DI IESO (delega avvocato DE ROSE) difensore

della controricorrente che deposita accettazione ad atto di rinuncia

al ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso (richiamando, in particolare, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11374).

2 – Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, B.C.C. conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter “ries per il periodo 7.7.2009 – 31.10.2009, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento dell’attività di addetta recapito junior. Il primo Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma, confermava tale pronuncia. Ritenevano i giudici di appello che, con l’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, il legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, avesse solo previsto precisi limiti temporali e civantitativi nonchè obblighi di comunicazione e che tale norma contrastasse con il sistema delle fonti normative nazionali e sovranazionali. Osservavano, in particolare, che la disciplina normativa richiamata era esclusiva/alternativa e non semplicemente integrativa rispetto a quella generale prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; che, per le imprese operanti nel settore dei servizi postali, era stata prevista un’autonoma possibilità di stipula di contratti a tempo determinato all’interno di limiti quantitativi e temporali stabiliti dalla norma; che la Corte costituzionale, con sentenza n. 214/2009, aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla norma in questione e che la Corte di Giustizia, con l’ordinanza 11.11.10 causa C-20/10, aveva affermato che l’adozione dell’art. 2, comma 1 D.Lgs. cit., perseguiva uno scopo distinto da quello di garantire l’attuazione dell’Accordo Quadro nell’ordinamento nazionale, non contrastante con il punto 8, n. 3 dell’Accordo recepito nella Direttiva 1999/70. 1 giudici del gravame rilevavano, poi, che nel caso concreto erano stati prodotti prospetti relativi al rispetto della clausola di contingentamento che evidenziavano l’avvenuto rispetto della quota del 15% di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, dovendo aversi riguardo a criteri omogenei per la determinazione della percentuale nell’ambito dell’organico complessivo dell’impresa.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, B.C.C. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimata Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso.

3 – E’ stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, suddetto atto di rinuncia è stato sottoscritto dal ricorrente personalmente e dal suo difensore (art. 390 c.p.c.) e notificato alla parte costituita che ha ritualmente accettato tale rinuncia ed anche la prospettata compensazione delle spese (in ragione dell’intervento delle sezioni unite di questa Corte con la citata decisione n. 11374/2016).

4 – Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.

5 – Nulla va disposto per le spese processuali essendo già intervenuta la regolamentazione delle stesse tra le parti (ex art. 391 c.p.c., u.c.).

6 – Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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