Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26682 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18651-2018 proposto da:

M.S.,

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7369/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno di imposta 2010 con il quale erano stati accertati maggiori imponibili in ragione della riscossione di canoni di locazione di immobili con contratti non registrati ovvero registrati in misura inferiore a quanto riscosso;

che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente confermando l’atto impugnato;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente rilevando da un lato che a seguito delle verifiche operate sulla locazione degli immobili in questione la Guardia di finanza quantificava, sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis, l’importo dei canoni non dichiarati e dall’altro che il contribuente percepiva sia i canoni degli immobili a lui intestati che quelli di suoi familiari;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il contribuente lamenta l’illegittima imputazione al ricorrente di redditi altrui, in quanto la figlia non avrebbe mai dichiarato che i canoni erano percepiti dal padre ma da questi soltanto gestiti;

ritenuto che il motivo è innanzitutto inammissibile per l’assenza dell’indicazione dei motivi di ricorso per cassazione e di una chiara indicazione delle norme che si assumerebbero violate, nè è possibile una qualificazione in specifiche fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, perchè dall’articolazione dei motivi non è chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557).

Il motivo di ricorso inoltre contiene una questione di fatto (nella specie: il contenuto delle dichiarazioni della figlia del contribuente), ed è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); del resto nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319);

ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che nulla va statuito in merito alle spese non avendo la controparte esercitato attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2019

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