Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26681 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26681 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 3251-2007 proposto da:
BANCO DI SICILIA S.P.A. (C.F. 05102070827), nella
qualità di successore e avente causa per
incorporazione nella Capogruppo Banca di Roma spa,

Data pubblicazione: 28/11/2013

ridenominata CAPITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
2013
1766

domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,
presso l’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale per
Notaio avv. DARIA ZAPPONE do ROMA – Rep.n.4463 del

1

24.10.2013;
– ricorrentecontro

MANDATO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RAVENNA 11, presso l’avvocato LAURO GROTTO

all’avvocato DIFINO MATTEO, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.;
– Intimata –

sul ricorso 6764-2007 proposto da:
INA-ASSITALIA S.P.A., nella qualità di società
incorporante dell’Assitalia LE ASSICURAZIONI
D’ITALIA Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato GREGORIO
IANNOTTA, che la rappresenta e difende, giusta

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente

procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MANDATO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RAVENNA 11, presso l’avvocato LAURO GROTTO

2

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DIFINO MATTEO, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 3561/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. VOLTAGGIO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la controricorrente MANDATO, l’Avvocato

F.

BORRELLO, con delega, che ha chiesto il rigetto

dei ricorsi;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

BANCO DI SICILIA S.P.A.;

incidentale INA ASSITALIA, l’Avvocato G. IANNOTTA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
incidentale, rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.

3

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16 maggio 1996,
l’Assitalia (oggi Generali Italia) espose di avere
rilasciato la polizza assicurativa n. 59/45/160587 in
favore del Banco di Sicilia, avente a oggetto il rischio

esecutive sugli immobili dati in garanzia, a causa di
eccezioni sollevate da terzi e
relazione del notaio”;

“non rilevate nella

in particolare, il Banco di

Sicilia aveva concesso alla Società Italiana Tabacchi
un’apertura di credito che avrebbe dovuto essere
garantita da ipoteca prestata da un terzo; tuttavia, per
errore del notaio Raffaella Mandato che (nella relazione
definitiva o di aggiornamento) aveva informato il Banco
di Sicilia che i beni su cui iscrivere ipoteca
appartenevano alla debitrice Società Italiana Tabacchi,
le parti convennero che quest’ultima (indicata come
“accreditato”)

costituisse ipoteca su immobili che

risultarono non essere di sua proprietà.
L’Assitalia convenne in giudizio il predetto Banco, al
fine di accertare l’inoperatività di quella polizza,
stante la nullità dell’ipoteca iscritta contro la Società
Italiana Tabacchi, essendo emerso che quell’ipoteca aveva
avuto ad oggetto beni di proprietà di un altro soggetto
(sig. Guido Siciliani): a suo avviso, il sinistro,
costituito dal fatto che il Banco aveva concesso un

che il Banco non potesse utilmente esperire le azioni

credito privo di garanzie reali, era estraneo al rischio
assicurato (quello di incapienza del patrimonio del
debitore in conseguenza di eccezioni sollevate da terzi )
e comunque colpevolmente imputabile al Banco di Sicilia.
Nel caso in cui fosse tenuta a corrispondere un

indennizzo, l’Assitalia chiese di accertare il proprio
diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. nei diritti del
Banco nei confronti del notaio Raffaella Mandato (con
conseguenziale condanna di quest’ultima), in quanto
responsabile dell’erroneo adempimento dell’incarico di
accertare la situazione giuridica dei beni ipotecati.
Il Banco di Sicilia chiese il rigetto delle domande e, in
riconvenzionale, di accertare l’operatività della polizza
e di pronunciare condanna generica di Assitalia al
pagamento dell’indennizzo contrattualmente previsto; in
subordine, chiese di accertare la responsabilità
professionale del notaio Mandato con condanna generica al
risarcimento dei danni. Il notaio chiese il rigetto di
tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 27 giugno 2002,
rigettò la domanda di accertamento negativo proposta da
Assitalia e la condannò a pagare l’indennizzo al Banco di
Sicilia da determinare in separato giudizio; dichiarò il
diritto di Assitalia di surrogarsi nei confronti del
notaio Mandato, subordinatamente all’accertamento della
lesione del credito dell’assicurato e al pagamento
5

dell’indennizzo; condannò il notaio al risarcimento dei
danni in favore del Banco di Sicilia, da liquidarsi in
separato giudizio, in conseguenza dell’inadempimento del
contratto d’opera professionale; liquidò le spese di lite
in base alla soccombenza.

pronunciando sugli appelli di Assitalia in via principale
e della Mandato in via incidentale, in riforma della
sentenza impugnata, ha rigettato in conseguenza
dell’inoperatività della polizza – sia le domande del
Banco di Sicilia nei confronti di Assitalia e della
Mandato, sia la domanda di manleva proposta da Assitalia
contro la Mandato; ha liquidato le spese di entrambi i
gradi secondo soccombenza.
Avverso questa sentenza il Banco di Sicilia propone
ricorso per cassazione a mezzo di otto motivi, cui
resistono Mandato Raffaella con controricorso e
l’Assitalia che propone ricorso incidentale condizionato
affidato ad un motivo, cui resiste il Banco di Sicilia
(quest’ultimo ha ceduto il credito alla società Aspra
Finance, fusa per incorporazione nella Unicredit Credit
Management Bank). Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
l.- I primi quattro motivi del ricorso principale del
Banco di Sicilia riguardano il rapporto processuale con
il notaio Mandato.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 27 luglio 2006,

Nel primo motivo è dedotta omessa o apparente motivazione
per la mancata indicazione degli elementi a sostegno
dell’affermata insussistenza della rilevanza causale del
comportamento del notaio rispetto al sinistro, con
consequenziale erroneità del capo decisorio che aveva

rigettato la sua domanda nei confronti del notaio
Mandato.
Nel secondo motivo è dedotta omessa o apparente
motivazione per avere la sentenza impugnata tratto, senza
alcuna motivazione, dalla reiezione della domanda del
Banco di Sicilia di indennizzo verso l’Assitalia per
inoperatività della polizza, la conseguenza del rigetto
anche della domanda nei confronti del notaio Mandato.
Nel terzo motivo è dedotta insufficiente motivazione per
non avere effettuato una disamina completa degli
inadempimenti del notaio e, in particolare, per avere
inserito nel rogito la clausola che

“l’accreditato

costituisce ipoteca in favore del Banco di Sicilia”,
senza informare quest’ultimo che i beni erano di
proprietà di un terzo (sig. Siciliani) e che l’ipoteca da
accendere sarebbe stata nulla; per non avere accertato né
informato il Banco, in sede di accensione dell’ipoteca,
che i beni non erano di proprietà della Società Italiana
Tabacchi; e, soprattutto, per avere attestato, nella
relazione definitiva o di aggiornamento e contrariamente
al vero, che i beni risultavano di proprietà della parte
7

che aveva concesso l’ipoteca (Società Italiana Tabacchi),
circostanza quest’ultima decisiva ai fini dell’utilizzo
dell’apertura di credito che, altrimenti, avrebbe potuto
essere evitato.
Nel quarto motivo, per violazione degli artt. 1176, 1218,

si estendeva a tutte le attività, preparatorie e
successive, idonee ad assicurare il conseguimento dello
scopo tipico e del risultato pratico del negozio, non
raggiunto per suo inadempimento colpevole agli obblighi
su di lui incombenti, tra i quali vi era anche quello di
informazione del cliente.
I successivi quattro motivi riguardano il rapporto tra il
Banco di Sicilia e l’Assitalia.
Il quinto e sesto motivo hanno ad oggetto la omessa o
apparente motivazione per la dedotta incomprensibilità
del passaggio motivazionale nel quale la corte
territoriale, premesso che la relazione del notaio,
costituita da quella preliminare (correttamente redatta)
e da quella definitiva erronea del 10 marzo 1993,
concerneva

“l’appartenenza in piena ed esclusiva

proprietà al mutuatario e/o al terzo datore di ipoteca”,

l’ha ritenuta inidonea ai fini della produzione
dell’evento dannoso assicurato.
Il settimo motivo deduce motivazione illogica o
contraddittoria sui seguenti fatti controversi: a) per

1375, 2230 e 2235 c.c., poiché l’incarico dato al notaio

avere ritenuto che il Banco di Sicilia, alla data della
relazione definitiva, avesse già accordato l’apertura di
credito, omettendo di considerare che l’utilizzo del
credito era subordinato alla relazione definitiva
attestante la validità ed efficacia dell’ipoteca; b) per

a far ritenere che la Società Italiana Tabacchi, alla
data della relazione definitiva, non avesse ancora
attinto alla somma accreditata, omettendo di considerare
la clausola del contratto che prevedeva l’utilizzo
dell’apertura di credito solo

“dopo che l’accreditato

avrà presentato copia in forma esecutiva del presente
contratto e dimostrato, mediante presentazione dei
relativi documenti, che l’iscrizione dell’ipoteca sarà
stata validamente ed efficacemente eseguita”

(art. 2), da

ciò il ricorrente desumendo che avrebbe potuto revocare
per tempo l’affidamento qualora non fosse stato dal
notaio falsamente informato dell’appartenenza dei beni
alla Società Italiana Tabacchi; c) per avere ignorato il
contenuto della polizza che prevedeva il diritto
dell’assicurato all’indennizzo nell’ipotesi in cui non
venisse acquisita una valida ipoteca, cioè come evento
assicurato l’invalidità o inefficacia, totale o parziale,
delle garanzie acquisite da Assitalia, derivanti da
“atti, fatti o situazioni non rilevati nella relazione
del notaio”

(art. 1),

“qualunque sia la causa di tale

avere ritenuto che non vi fossero elementi di prova atti

omissione, sia essa l’errore o la negligenza del notaio”
(art. 7). Di conseguenza la polizza era invece operativa
poiché i beni non appartenevano alla Italiana Tabacchi né
al momento della redazione e stipula dell’atto né al
momento della iscrizione dell’ipoteca.

L’ottavo motivo critica la sentenza impugnata a proposito
della qualificazione del contratto data correttamente dal
primo giudice in termini di assicurazione del credito ed
erroneamente dalla corte territoriale in termini di
“assicurazione fideiussoria o cauzione fideiussoria e
assicurazione cauzionale”.
2.- Vanno preliminarmente esaminati i motivi, connessi
tra loro, dal quinto all’ottavo che, riguardando il
rapporto principale tra il Banco e l’Assitalia,
logicamente precedono i primi quattro. Essi sono fondati
e vanno accolti per quanto di ragione.
La corte ha ritenuto inoperante la garanzia invocata dal
Banco di Sicilia, sul presupposto che la stipula del
contratto di apertura di credito, in data 1 marzo 1993,
era stata preceduta da una relazione preliminare del
notaio Mandato e da una relazione di un funzionario del
Banco di Sicilia, che correttamente evidenziavano che il
cespite apparteneva ad un terzo (sig. Siciliani), sicché
l’inesattezza della successiva relazione notarile
definitiva del 10 marzo 1993 – sebbene fosse

“previsto

importasse al nostri fini” –

non aveva

che

[anch’essa]

10

avuto, in sostanza, rilievo causale nel determinare
l’inefficacia della garanzia. E’ questa l’unica

ratio

decisoria comprensibile che si evince dalla sentenza
impugnata ed è, quindi, rispetto ad essa che va valutata
la coerenza e logicità della motivazione espressa dalla

Si legge nella sentenza impugnata che il Banco

corte del merito.
“avesse

già in precedenza accordato l’apertura di credito”,

cioè

prima di quella relazione definitiva, e che vi era
“assoluta mancanza di elementi atti a far ritenere che la
Italiana Tabacchi, allorquando ebbe luogo il deposito del
secondo degli elaborati notarili, non avesse ancora
attinto alla somma accreditata, di guisa dunque da far
argomentare che il Banco, qualora compiutamente informata
dell’incongruità della garanzia ipotecaria, avrebbe
potuto revocare per tempo l’affidamento già concesso”.
Queste criptiche affermazioni, pure astrattamente
interpretabili nel senso (invocato dall’Assitalia) che è
il Banco di Sicilia che avrebbe dovuto dimostrare di
avere atteso la relazione definitiva prima di procedere
concretamente all’erogazione del finanziamento alla
Società Italiana Tabacchi (solo così, secondo la tesi,
tale relazione potendo assumere rilievo causale ai fini
della produzione del danno), non tengono conto
dell’obiezione della controparte secondo la quale vi era
prova documentale (quanto meno in via presuntiva) che il
11

Banco di Sicilia non avesse ancora “attinto alla somma
accreditata”.

Infatti, l’art. 2 del contratto (il cui

contenuto è stato trascritto nel ricorso) prevedeva che
l’utilizzo dell’apertura di credito poteva avvenire solo
dopo la presentazione dei documenti (ivi compresa la

relazione definitiva) attestanti la validità ed efficacia
dell’iscrizione ipotecaria, con conseguente possibilità
di disporne la revoca (senza considerare che la facoltà
di recesso era attribuita al Banco anche dall’art. 7 del
contratto e dalle corrispondenti disposizioni del codice
civile).
A questa omissione, che inficia il già perplesso
ragionamento della corte di merito, si aggiunge quella
più grave del mancato esame dei contenuti della

“polizza

di assicurazione” e delle condizioni previste per la sua
attivazione (in particolare, dagli artt. 1, 3 e 7). Tali
condizioni consistevano (come risulta dal testo delle
clausole trascritto nel ricorso) in qualsiasi tipo di
pregiudizio o impedimento alle procedure esecutive che il
Banco dovesse esperire per la tutela delle sue ragioni
creditorie nei confronti

dell'”accreditato”,

in ragione

della invalidità o inefficacia, totale o parziale, delle
garanzie reali da esso acquisite, comportante la
“inescutibilità sia totale che anche parziale delle
stesse”,

derivante da

“atti, fatti o situazioni non

rilevati nella relazione del notaio, qualunque sia la
.

12

causa di tale omissione, sia essa l’errore o la
negligenza del notaio ovvero la irregolarità

delle

risultanze di atti, documenti, libri e registri dal
medesimo consultati_”.
La corte territoriale ha anche omesso di esaminare e

valorizzare il contratto di apertura di credito del 1
marzo 1993, da cui risultava che “l’accreditato [Società
Italiana Tabacchi]

costituisce ipoteca in favore del

Banco di Sicilia_ sugli immobili appresso descritti_.”
(sull’implicito presupposto che fossero di sua
proprietà), circostanza questa che, trattandosi di atto
meritevole di pubblica fede perché rogato da notaio,
almeno in astratto avrebbe potuto indurre il Banco a
ritenere come superata la precedente relazione
preliminare (che correttamente attestava che, nel
febbraio 1993, proprietario dei beni era il sig.
Siciliani). La circostanza andrà in ogni caso valutata
dal giudice del rinvio, il quale dovrà accertare anche in
quale momento vi sia stato l’effettivo utilizzo del
credito dalla parte affidata.
Deve quindi ritenersi che la predetta

ratio

espressa

nella sentenza impugnata non poggi su una base
argomentativa idonea ad offrire una adeguata e logica
spiegazione dei fatti di causa (decisivi e controversi),
anche perché le ulteriori argomentazioni in essa
contenute sono difficilmente comprensibili (quella
13

secondo cui

“a diversa conclusione_ nemmeno è dato

pervenire alla stregua dell’ulteriore circostanza che
l’atto di applicazione n. 15, con la quale l’operatività
della polizza fu estesa all’apertura di credito di che
trattasi, a sua volta risalga alla data del 15 maggio

successivo, non foss’altro perché relativa ad
un’operazione originariamente connotata
dall’inconsistenza della prestata garanzia”,

circostanza

questa da cui la corte fa discendere

“che

l’inopponibilità della prestata garanzia al proprietario
dell’immobile ipotecato Siciliani Guido non integra
affatto gli estremi del evento a cui era subordinata
l’efficacia la garanzia assunta dall’appellante, in
quanto per l’appunto non riconducibile alla prevista
inesattezza della relazione notarile”).
La corte del merito, cui la causa è rinviata, dovrà
quindi riesaminare l’intero svolgimento del rapporto
contrattuale e valutare in concreto i comportamenti delle
parti, in relazione alle obbligazioni reciprocamente
assunte nella polizza e nel contratto di apertura di
credito.
3.- I motivi dal primo al quarto del ricorso principale
attengono al rapporto processuale nei confronti del
notaio Mandato, il Banco ricorrente dolendosi della
decisione di rigetto delle domande di accertamento della
responsabilità professionale e di condanna generica del
14

notaio al risarcimento dei danni. Avendole i giudici di
merito, ai quali è riservata l’interpretazione delle
domande delle parti, intese ragionevolmente come proposte
in via subordinata e condizionata al riconoscimento
dell’operatività della polizza, quella di rigetto è stata

una logica conseguenza della decisione che ha ritenuto la
polizza come inoperativa. I predetti motivi rimangono
quindi assorbiti, potendo la parte riproporre quelle
domande nei confronti del notaio nel giudizio di rinvio.
4.- Venendo al ricorso incidentale nel quale l’Assitalia
ha dedotto un vizio di omessa o insufficiente motivazione
della decisione con cui la corte territoriale, in via
consequenziale alla statuizione di inoperatività della
t,

polizza, ha accolto l’appello incidentale della Mandato
(avverso il capo della prima sentenza che aveva accolto

:

la domanda di manleva proposta da Assitalia nei suoi
confronti). Esso è inammissibile, trattandosi di un
ricorso incidentale condizionato con il quale la parte
vittoriosa solleva questioni che il giudice di appello
non ha deciso in senso ad essa sfavorevole avendole
ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di
accoglimento del ricorso principale, possono essere
riproposte davanti al giudice di rinvio (tra le tante,
Cass., sez. un., n. 14382 del 2002).
5.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con
rinvio alla Corte di appello di Roma cui spetta, in
I

15

diversa composizione, il compito di riesaminare funditus
la controversia e di offrire una adeguata e razionale
ricostruzione dei fatti di causa ai fini decisori.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi dal quinto all’ottavo del

e inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in
diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione.
Roma, 19 novembre 2013.
col:^;
Il Presidente
/

4)\

ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi

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