Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26681 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29126/2017 R.G. proposto da:

CEREAL MOLITORIA CATANESE S.R.L., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Cristoforo Lucio

Greco, con domicilio eletto in Roma, alla Via Crescenzio n. 2,

presso l’avv. Ezio Bonanni.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in

persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n.

12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1612/2016,

depositata in data 3.11.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

16.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Cereal Molitura Catanese s.r.l. ha proposto opposizione, dinanzi al tribunale di Roma, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 403/2011, con cui le era stato ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria di lire 224.093.863, per aver, in concorso con la Ga. s.c.r.l., percepito indebitamente aiuti comunitari per l’ammasso e lo stoccaggio di cereali per la campagna 1993.

Il Giudice adito si è dichiarato incompetente per territorio, rimettendo le pari dinanzi al tribunale di Catania, che, con sentenza non definitiva dell’11.1.12006, ha respinto l’eccezione di estinzione della causa e, con successiva sentenza definitiva n. 4492/2009, ha dichiarato la prescrizione della sanzione.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello.

La Corte catanese ha ritenuto non vincolante il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 39076/2002 (con cui era stata accolta altra opposizione proposta dalla Ga. s.c.r.l, responsabile per le attività di stoccaggio), osservando che il provvedimento annullato era diverso da quello oggetto di causa e che la Cereal Molitoria era obbligata in solido unicamente con il proprio legale rappresentante, non potendo farsi applicazione dell’art. 1306 c.c., stante la diversità del titolo costitutivo dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Ha altresì stabilito che, come risultante dal verbale constatazione del 12.11.1997, gli aiuti comunitari erano stati percepiti tra il 16 giungo ed il 5 ottobre 1993 e che, da tale data, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione della sanzione, interrotto prima con la notifica del verbale, in data 12.11.1997 e, successivamente, con la notifica dell’ordinanza ingiunzione, in data 27.6.2001.

Quanto agli altri motivi di appello, la Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti le lamentate contraddittorietà nell’operato dell’amministrazione, che aveva già archiviato analoghe contestazioni rivolte alla Ga., osservando che tali sanzioni si riferivano a condotte precedenti al 1993; ha respinto l’eccezione di nullità del provvedimento sanzionatorio per la mancata identificazione del responsabile, evidenziando che la sanzione era stata correttamente applicata anche al legale rappresentante della società ricorrente.

Quanto alla prova delle infrazioni, la sentenza ha ritenuto che la documentazione in atti (verbale di constatazione del 12 novembre 1997, rapporto del 29 novembre 1997 redatti dalla GdF, verbale di accertamento di ammanco di cereali del 26 maggio 1993, redatto dal gruppo di controllo composto da rappresentanti della Commissione CEE e dell’AIMA) fornisse un adeguato riscontro probatorio delle condotte contestate, attestando “la mancanza di disponibilità presso i depositi di Ga. scarl, assuntore delle operazioni di stoccaggio per conto di AIMA, del quantitativo di grano duro (tonnellate 929.391) che si sarebbe voluto conferito da Cereal Molitoria Catanese s.r.l.”.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Cereal Molitoria s.r.l. con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 2, artt. 115,116 c.p.c., art. 2935 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la Corte di merito abbia respinto l’eccezione di prescrizione, pur non essendo stata provata la data di percezione degli aiuti comunitari (quale dies a quo di decorrenza del termine L. n. 689 del 1981, ex art. 28) mediante i mandati di pagamento o altra prova documentale attestante l’epoca di erogazione dei fondi pubblici.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza ritenuto che l’opponente non avesse contestato la data di erogazione del finanziamento, benchè nessuna contestazione fosse necessaria, non essendo stata acquisita la prova documentale dell’accredito.

1.1. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.

Non sussiste nè la denunciata violazione di legge, nè il vizio di motivazione.

Si legge nella pronuncia impugnata che il processo verbale di constatazione redatto dalla GdF in data 12 novembre 1997, prodotto in giudizio dall’amministrazione opposta, indicava quale data di erogazione del finanziamento per l’anno 1993 il 16 giugno/5 ottobre 1993, “circostanza questa che, non essendo stata in alcun modo contestata dalla parte, originaria opponente, deve perciò ritenersi provata (dato il carattere meramente ricognitivo del nuovo art. 115 c.p.c., che, com’è noto, ne permette l’applicazione anche alle cause instaurate ante novella n. 69/09)” (cfr. sentenza, pag. 10).

L’accertamento del dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione degli aiuti comunitari appare, quindi, il frutto del motivato apprezzamento della condotta processuale dell’opponente, sorretto da argomentazioni logiche, coerenti e pienamente intellegibili.

Del tutto infondatamente la ricorrente sostiene che la percezione degli aiuti dovesse necessariamente essere dimostrata in via documentale, poichè non solo non può invocarsi in proposito alcuna

graduatoria delle fonti di prova, ma inoltre la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 12517/2016; Cass. 3727/2012).

E’ insussistente, inoltre, l’eccepita violazione dell’art. 115 c.p.c.: la norma si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. 27000/2016; Cass. 13960/2014), ipotesi che non si configura nel caso concreto, essendo la decisione fondata sulla non contestazione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., oltre che su atti la cui regolare acquisizione non è contestata in ricorso.

Infine, l’art. 116 c.p.c., viene in considerazione ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, o quando il giudice abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione (Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007), ipotesi che non hanno alcuna attinenza al caso in esame.

2. Il terzo motivo denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, lamentando che la Corte di merito abbia omesso di tener conto: a) della pronuncia del tribunale di Catania n. 999/2006, confermata in appello con sentenza n. 356/2014, con le quali era stata definitivamente accolta l’opposizione di B.B., rappresentante legale della Commerciale Meridionalgrani s.r.l., e annullato, l’ordinanza ingiunzione n. 404/2001, con riferimento alle stesse contestazioni mosse alla ricorrente; b) della pronuncia del tribunale catanese n. 4491/2009, confermata in appello con sentenza n. 1603/2016, che aveva annullato – per intervenuta prescrizione – l’ingiunzione n. 402/2001 emessa a carico della L.B.G., coobbligata con la Ga. scarl.

Secondo la ricorrente, alle sentenze nn. 356/2014 e 1603/2016, doveva riconoscersi un’efficacia vincolante riflessa, poichè dette pronunce avevano escluso l’indebita percezione di aiuti comunitari e, quindi, la stessa consumazione del fatto contestato.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha esplicitamente preso in esame la sola sentenza del Tribunale di Roma n. 39076/2002, resa a definizione del giudizio di opposizione proposto dalla Ga. scarl avverso l’ingiunzione n. 402/2011.

Quanto alle altre pronunce, tenuto conto della data di deposito della sentenza n. 1603/2014, può arguirsi che essa era passata in giudicato prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., concessi all’udienza del 17.6.2016 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 1 e 16).

Nel giudizio di legittimità, è opponibile il giudicato esterno, non acquisito agli atti di merito, solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale, sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento, è da considerarsi definitivamente cristallizzato (Cass. 14883/2019; Cass. 1534/2018; Cass. 21170/2016; Cass. s.u. 13916/2006; Cass. s.u. 226/2001).

Con la sentenza n. 4491/2009 e con quella di secondo grado n. 1603/2016, era stata dichiarata la prescrizione della sanzione e pertanto l’opposizione era stata accolta per la ritenuta fondatezza di un’eccezione personale e non con riferimento a questioni comuni o suscettibili di influire sulla definizione dell’opposizione di cui si discute, restando preclusa alla ricorrente la facoltà di avvalersene.

1. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2700 c.c. e la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza conferito forza probatoria privilegiata ai verbali di contestazione e agli accertamenti della Guardia di finanza, senza chiarire se i fatti accertati fossero stati oggetto di dichiarazioni delle parti o fossero stati rilevati direttamente dai verbalizzanti.

Il motivo è palesemente infondato.

La Corte di merito ha ritenuto non già che i verbali facessero piena prova delle contestazioni, ma che detta documentazione offrisse una adeguato supporto probatorio dei fatti contestati, osservando, in particolare, che il verbale era stato prodotto anche dall’opponente e che quest’ultima non aveva fornito alcuna plausibile giustificazione della mancata disponibilità, presso i depositi della Garrasia scrl, del quantitativo di grano duro dichiarato ai fini degli aiuti comunitari (cfr. sentenza, pag. 12), sottoponendo le prove documentali al suo prudente apprezzamento, conformemente al disposto dell’art. 116 c.p.c..

Non era affatto preclusa l’utilizzazione del verbale in funzione probatoria dei fatti oggetto di contestazione, dovendo evidenziarsi che detto verbale, oltre ad esser munito di efficacia probatoria privilegiata (riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure delle attività da lui compiute, nonchè riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti oggetto di verbalizzazione), resta elemento liberamente valutabile anche per la parte in cui non risulta assistita da pubblica fede, potendo costituire la fonte esclusiva del convincimento del giudice, salvo l’obbligo di dar conto in motivazione delle conclusioni adottate (Cass. 9037/2019; Cass. 3787/2012; Cass. 9251/2010; Cass. 22629/2008).

Il ricorso è quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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