Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26680 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 22/10/2018), n.26680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23117-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.E. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA VICARETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO D’ALESSANDRO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2010/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/10/2012 R.G.N. 1464/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d’appello di Milano ha confermato le sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione proposta da R.M. avverso le cartelle esattoriali emesse su istanza dell’Inps per il pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per gli anni 1998/2006 e 2008. In accoglimento dell’appello incidentale del R. ha annullato le cartelle esattoriali.

Secondo la Corte territoriale l’Inps non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di iscrizione del R. alla gestione commercianti non essendo ravvisabile nell’attività svolta dallo stesso, nell’ambito della soc RMT Valves srl, di cui era amministratore e come tale iscritto alla gestione separata dell’Inps, il connotato della prevalenza rispetto ai restanti fattori produttivi.

Ha dedotto, infatti, che dalle risultanze istruttorie e documentali non risultava accertato che il R., oltre ai compiti di amministratore e di un generale ruolo di supervisione dei dipendenti e consulenti professionali dell’azienda, avesse personalmente svolto un ruolo operativo nella gestione aziendale che, per intensità e pregnanza, fosse risultato prevalente rispetto a quello esercitato dalla restante forza lavoro impegnata nell’attività aziendale.

Ha affermato che dall’istruttoria era emerso che l’azienda aveva un dipendente con mansioni di responsabile della gestione ordini ed un’impiegata part-time, i quali si occupavano anche della contabilità, la cui attività era coordinata e controllata dal R.; che quest’ultimo impartiva direttive e ne verificava l’operato; che, con riferimento alle dichiarazioni dello stesso R. secondo cui egli si occupava di tutti gli aspetti inerenti all’impresa, occorreva valutare il ruolo e le dichiarazioni degli stessi dipendenti che non consentivano di ritenere provato che l’attività operativa ulteriore rispetto a quella di amministratore, avesse le caratteristiche di prevalenza essendo risultata finalizzata alla direzione e supervisione dell’operato dei dipendenti.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste il R. con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203, 207 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 c.c. Censura la Corte di merito per aver ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierno controricorrente alla gestione commercianti.

Denuncia che alle conclusioni accolte la Corte territoriale era pervenuta facendo riferimento alla sentenza ormai superata della Cassazione n 3240/2010 in base alla quale era necessario correlare l’attività operativa agli altri fattori produttivi dell’impresa al fine di ritenere sussistere il carattere della prevalenza di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1,comma 203.

4. Il ricorso è fondato.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.

E’ piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.

Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della “prevalenza”, infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all’evidenza a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell’estensione dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell’area di applicazione dell’assicurazione commercianti tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa.

Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, è stato introdotto, tra l’altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell’impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.

5. L‘affermazione della Corte d’appello sul concetto (giuridico) di prevalenza da cui dipende l’accertamento operato sulla mancanza in concreto della prevalenza dell’apporto che sarebbe stato necessario per l’iscrizione alla gestione commercianti – risulta sottoposta a specifica censura dalla difesa dell’INPS. Non basta, come si è detto, lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi; occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

6. Nel caso in esame la sentenza impugnata non si è attenuta ai prefati principi e al concetto dì attività prevalente come sopra esposto. La Corte ha riferito, infatti, che la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale si riferisce all’apporto del soggetto all’attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all’attività prestata da altri soggetti al suo interno nonchè rispetto agli altri fattori produttivi e che nella specie l’Inps non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non avendo dimostrato l’indispensabile connotato della prevalenza rispetto ai restanti fattori produttivi. La Corte ha affermato, infatti, che sulla base delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali non era stato accertato che il R., oltre allo svolgimento dei compiti tipici dell’amministratore, avesse svolto un ruolo operativo nell’azienda che per intensità e pregnanza fosse risultato prevalente rispetto a quello esercitato dalla restante forza lavoro.

7. La sentenza impugnata ha accolto un concetto di “prevalenza” non conforme ai sopraddetti concetti. Essa deve, pertanto, essere cassata con rinvio della causa al giudice indicato nel dispositivo. Questi procederà alla decisione della causa attenendosi ai principi di diritto sopra indicati in materia di coesistenza delle iscrizioni alle gestioni previdenziali per il socio di srl che partecipi all’attività aziendale e di individuazione dei caratteri dell’abitualità e prevalenza che deve rivestire il suo lavoro ai fini dell’iscrizione presso la gestione commercianti.

8. Il giudice di rinvio procederà inoltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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