Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26679 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19808-2014 proposto da:

GRECO ANTONELLA, ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che la

rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Poste Italiane S.P.A., ((OMISSIS)),- società con socio unico, in

persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 23/A,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI (delega verbale avvocato GIAMPIERO

PROIA) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso, condivisa dal collegio.

2 – Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, G.A. conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodo 5.2.2007 – 31.3.2007, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento dell’attività di operatore sportello junior. Il primo Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma, confermava tale pronuncia. Ritenevano i giudici di appello che, con l’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, il legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, avesse solo previsto precisi limiti temporali e quantitativi nonchè obblighi di comunicazione, nella specie rispettati.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G.A. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimata Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, c.p.c..

3 – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 2, comma 1 bis nonchè della direttiva 1999/70/CE. Sostiene che la Corte capitolina avrebbe errato nel ritenere che quella prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, costituisca una disciplina speciale tale da rendere non necessaria la specificazione delle ragioni dell’assunzione a temine e che tale disposizione, così come interpretata, oltre a costituire una forma di abuso di posizione dominante, si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia come contenuta nell’Accordo Quadro (ed in particolare nella clausola di non regresso di cui al punto 8 n. 3) realizzando un arretramento di tutela per i lavoratori a tempo determinato. Assume che la necessità di connessione con ragioni oggettive fa sì che queste ultime non possano ravvisarsi in una norma di legge che consenta la contrattazione a termine senza altra specificazione, e che sono irrilevanti eventuali peculiarità del rapporto connesse alla diversità del datore di lavoro o a particolari esigenze settoriali. Rileva che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, coinvolge il settore postale oggetto di concessione di un’unica azienda agevolando in tal modo il soddisfacimento di esigenze non già temporanee ma permanenti e durevoli della stessa e che la riduzione di tutela riguarda una porzione significativa dei lavoratori a tempo determinato, con ciò verificandosi una reformatio in peius vietata dalla Direttiva menzionata. Nè l’intervento normativo in questione comportante una riforma in senso peggiorativo è compensato da altre misure finalizzate a mantenere inalterato il livello generale di tutela esistente nello Stato membro. Sottolinea che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 214/2009, non ha affrontato il problema del rapporto tra la normativa nazionale e quella comunitaria e che, stante il rilevato contrasto con quest’ultima, la norma contrastante deve essere disapplicata dal Giudice, con conseguente venir meno della copertura legislativa della clausola appositiva del termine, o anche, in caso di applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 la verifica della insussistenza dei requisiti oggettivi ivi previsti, con conseguente nullità, in ogni caso, della clausola appositiva del termine. Censura anche la sentenza impugnata per aver comunque ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 2 cit. a prescindere dalla tipologia delle mansioni svolte dalla lavoratrice e, quindi, anche nel caso di specie, essendo stata essa ricorrente assunta per svolgere servizi di operatore sportello junior e cioè attività di bancoposta non riconducibili al servizio postale.

4 – Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata risulta corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma e speciale rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1,. Come precisato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374) le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 cit. D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata ex ante direttamente dal legislatore. Così, al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non operando l’onere di indicare sotto il profilo formale e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. 26 luglio 2012, n. 13221; Cass. 2 luglio 2015, n. 13609; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2324 nonchè la già citata Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374).stato, invero, evidenziato come una tale interpretazione della norma abbia trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale ha ritenuto la stessa conforme all’ordinamento comunitario ed escluso ogni manifesta irragionevolezza della norma in questione nonchè ogni profilo di incostituzionalità rispetto ai principi di cui all’art. 3 Cost., proprio sottolineando che la garanzia alle imprese, nei limiti percentuali previsti, di una sicura flessibilità dell’organico, è direttamente funzionale allo scopo previsto nella direttiva 1997/67/C1 (distinto da quello dell’attuazione dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/C19 ed all’onere gravante su tali imprese di assicurare al meglio lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 (Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio). E ciò tanto più considerando il previsto meccanismo di trasparenza (comunicazione ai sindacati delle richieste di assunzione a termine) che agevola il controllo circa l’effettiva osservanza, da parte datoriale dei limiti posti dalla norma.

Tale impostazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea – cfr. ordinanza n. 20 dell’11 novembre 2010 – V.C.D. contro Poste Italiane S.p.A.).

La piena legittimità della norma in esame è stata, poi, ritenuta anche con riferimento all’assenza di violazione dei principi di cui agli artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo stato osservato che la norma censurata si limita a richiedere requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già l’indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una durata massima e di una quota percentuale dell’organico complessivo), per cui il giudice ben può esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi di tale dettagliata fattispecie legale.

Nelle sopra citate decisioni di questa Corte di legittimità è stato, altresì, evidenziato che il suddetto D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, ciò in coerenza con la ratio della disposizione, nei termini sopra specificati.

5 – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nonchè omessa, insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio censurando la sentenza per aver ritenuto rispettata la clausola di contingentamento. Assume che la Corte territoriale avrebbe violato la norma del codice civile sulla distribuzione dell’onere della prova con riferimento al rispetto di tale clausola, cioè alla percentuale massima di assunzioni a tempo determinato fissata dalla legge ed in particolare sostiene che i giudici di appello, affermando che la lavoratrice non avrebbe formulato alcuna eccezione in ordine al rispetto del limite percentuale imposto dalla legge, si sarebbero posti in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per cui è onere del datore di lavoro, ex art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del potere di assumere a termine col regime di favore adottato, fornire la prova del rispetto della percentuale di contingentamento del quindici per cento. Evidenzia che sul punto nessuna valida prova era stata fornita da chi ne era onerato e che in particolare non era stato verificato il rispetto della percentuale in rapporto all’organico aziendale inteso quale full time equivalent.

6 – Il motivo è innanzitutto inammissibile nella parte in cui suppone ancora esistente il vizio d’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, trascurando la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile, in base al comma 3 cit. norma, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque dall’11/9/2012.

Modifica, questa, che non consente più il controllo qualitativo della motivazione, ma ammette la sola deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Per il resto il motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto nella sentenza della Corte di appello non si sostiene nè che l’onere della prova del rispetto dei limiti in percentuale delle assunzioni a termine non fosse a carico del datore di lavoro, nè che la lavoratrice ricorrente avesse l’onere di eccepire il superamento di detto limite e non avesse formulato tale eccezione. I,a sentenza si limita a ricordare che il giudice di primo grado aveva ritenuto provato il rispetto del limite relativo alla percentuale massima di assunzioni a termine previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, sulla base della documentazione prodotta dalla società rispetto alla quale la ricorrente si era limitata ad una contestazione del tutto generica e senza alcun riferimento al criterio di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 nè ai dati di bilancio del 2007. fronte, dunque, della produzione di documentazione da parte della società oneratane, andava fatta applicazione della regola processuale secondo la quale, nel processo civile (così come nel rito del lavoro) non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte (Cass. 4 dicembre 2007, n. 23269).

Quanto poi alle affermazioni contenute in sentenza relative alla dimostrazione dell’avvenuto rispetto del limite numerico di cui alla predetta clausola, ed alla censura riferita all’applicazione del criterio, per teste, ovvero di quello time equivalent, anche con riguardo all’accertamento della consistenza dell’organico complessivo dell’impresa, non emerge in quali esatti termini il relativo rilievo sia stato svolto nelle fasi del merito.

Invero, in sede di memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, parte ricorrente sostiene di avere ritualmente sottoposto al giudice di appello la suddetta questione e di aver altrettanto ritualmente dato conto di ciò in sede di ricorso per cassazione. Tuttavia dalle stesse pagine da 37 a 44 del ricorso, richiamate in sede di memoria, si evince solo che già nel giudizio di primo grado invocata l’applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 839/2010 e n. 765/2011 (in materia di onere probatorio a carico della società delle ragioni della dedotta illegittimità per violazione del requisito numerico) contestandosi l’inidoneità della documentazione prodotta dalla società ad assolvere l’onere probatorio e deducendosi anche l’erroneità del calcolo “in quanto Poste ha considerato come unità intera anche i dipendenti a tempo parziale indipendentemente dall’orario lavorativo svolto” ed “infatti nel bilancio di Poste Italiane il totale delle unità dipendenti della società è espresso in full time equivalent”. Tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza, gli indicati passaggi degli atti difensivi del giudizio di merito e lo stesso contenuto della documentazione aziendale non sono stati trascritti in sede di ricorso per cassazione (gli unici atti notificati in uno con il ricorso sono i documenti n. 1 del fascicolo di parte di primo grado e n. 2 del fascicolo di parte di secondo grado della ricorrente, produzione documentale, quest’ultima, ritenuta peraltro tardiva dalla Corte territoriale).

Le suddette carenze risultano vieppiù risolutive sol che si consideri che nella sentenza impugnata è evidenziato che, rispetto alla documentazione prodotta da Poste Italiane, le contestazioni della parte appellante erano state generiche (“senza dedurre alcunchè sul contenuto della documentazione prodotta, in relazione alla quale, anche nelle note depositate il 30 novembre 2010, ha solo sostenuto che i documenti non sarebbero stati idonei a far ritenere assolto l’onere probatorio”).

Escluso, dunque, che possa darsi ingresso) ai rilievi specificamente concernenti la determinazione degli indici di riferimento, le doglianze risultano, per il resto, inconferenti avendo la Corte territoriale ritenuto rispettato il limite numerico di cui alla clausola di contingentamento sia considerando il criterio per teste, sia quello full time equivalent (e cioè proprio il diverso criterio di computo propugnato dall’odierna ricorrente), procedendo in entrambi i casi ad un raffronto di dati omogenei rispetto alle categorie di lavoratori.

Quanto alla dedotta necessità di computare, ai fini della verifica del rispetto della percentuale del 15%, il solo personale addetto ai servizi postali e non alla tipologia delle mansioni espletate dai lavoratori per i quali è possibile l’assunzione a termine, va, in ogni caso, evidenziato che, come da questa Corte già precisato (cfr. Cass. 6584/2015), nulla la norma dispone in relazione alla tipologia delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzione a termine e una tale limitazione è estranea anche alle motivazioni adottate dalla Corte costituzionale nella decisione sopra citata.

7 – In conclusione il ricorso va rigettato.

8 – Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono) liquidate come da dispositivo.

9 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15% ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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