Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26679 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 01/10/2021), n.26679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2411-2020 per regolamento di competenza

avverso la sentenza n. 8159/2019 del TRIBUNALE di PRATO, depositata

il 13/12/2019, proposto da:

CHEPE’ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CANTORE 5, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO MATTIA RUSSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CINZIA CASTELLI;

– ricorrente –

contro

ITALSTYLE CONF. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO PERRINA;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ROBERTO MUCCI, che conclude per

il rigetto dell’istanza di regolamento necessario di competenza

proposta da Chepe’ s.r.l. avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato

in composizione monocratica n. 8159/2019 del 13 dicembre 2019, resa

nel procedimento R.G. n. 1188/2017 (Chepe’ s.r.l. contro Italstyle

Conf. s.r.l.), sussistendo la competenza territoriale del Tribunale

di Reggio Emilia e, in via concorrente, del Tribunale di Bologna a

conoscere della detta controversia.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. La società Chepe’ s.r.l. ha convenuto Italstyle Conf. s.r.l. davanti al Tribunale di Prato, chiedendo che fosse condannata al pagamento di Euro 68.664,54 per la fornitura di capi di abbigliamento.

Italstyle si è costituita eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competenti il Tribunale di Reggio Emilia in base all’art. 19 c.p.c. ovvero il Tribunale di Bologna ex art. 20 c.p.c. ed essendo inapplicabile l’art. 1182 c.c., comma 3, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Il Tribunale di Prato, con ordinanza 13 dicembre 2019, n. 8159, ha dichiarato la propria incompetenza: affermata la competenza del Tribunale di Bologna e di quello di Reggio Emilia in base all’art. 19 c.p.c. e del Tribunale di Bologna in base all’art. 20 c.p.c., ha escluso di essere competente in relazione al forum destinatae solutionis, non trovando applicazione l’art. 1498 c.c., u.c. e neppure l’art. 1182 c.c., comma 3.

Avverso l’ordinanza Chepe’ s.r.l. propone istanza di regolamento di competenza.

Italstyle Conf. s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. e istanza di liquidazione dei compensi relativi al procedimento ex art. 373 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi:

a) il primo motivo denuncia “l’errata qualificazione del rapporto tra le parti (art. 1362 ss. c.c. e art. 1470 c.c.) ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (vendita su tipo di campionario)”;

b) il secondo motivo lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1498 c.c., comma 3, in relazione all’art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis)”;

c) il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3, in relazione al luogo di esecuzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 20 c.p.c.”;

d) il quarto motivo lamenta “l’errata e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in punto di condanna alle spese”.

Il primo motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha infatti escluso la qualificazione del contratto concluso tra le parti quale vendita, sulla base dei fatti allegati e allo stato degli atti così come prescrive l’art. 38 c.p.c., u.c..

Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, proposto in via subordinata all’accoglimento del primo motivo dalla stessa ricorrente.

Il terzo motivo non può essere accolto. La ricorrente contesta il giudizio di non liquidità ed esigibilità del credito, giudizio che ha portato il Tribunale ad escludere l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 1182 c.c., comma 3. Il Tribunale, seguendo il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 17989/2016, ha ritenuto con accertamento in fatto che nel caso in esame non vi era un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti che determinasse l’ammontare delle obbligazioni pecuniarie da adempiersi o che indicasse i criteri per determinare l’ammontare delle medesime, non avendo ravvisato la sussistenza di tale titolo nei messaggi di posta elettronica prodotti in giudizio.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto, secondo l’orientamento costante di questa Corte, “con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi” (così Cass. 19613/2017).

II. L’istanza di regolamento va pertanto rigettata e va confermata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia e quella concorrente del Tribunale di Bologna; spese al merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di regolamento e conferma la competenza del Tribunale di Reggio Emilia e quella concorrente del Tribunale di Bologna; spese al merito.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA