Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26678 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26678 Anno 2013
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 29457-2007 proposto da:
FATTA DEL BOSCO GIROLAMO (c.f. FTTGLM40P25A546X),
GRAVINA SILVANO (C.F. GRVSVN46L27G273Q),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA

Data pubblicazione: 28/11/2013

MASSIMO 33, presso l’avvocato SANGIORGI GIULIANA,
rappresentati e difesi dall’avvocato SANGIORGI
2013

ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

1670

contro

COMUNE DI PALERMO;

1

- intimato

avverso la sentenza n.

417/2007 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/11/2013 dal Consigliere

udito, per i ricorrenti,

l’Avvocato SANGIORGI

ANTONIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo, rigetto dei
restanti.

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

2

Svolgimento del processo
I sig.ri Emanuela Fatta del Bosco, Girolamo Fatta del
Bosco e Silvano Gravina convennero in giudizio il Comune
di Palermo e ne chiesero la condanna al risarcimento del
danno

alla

conseguente

occupazione

illegittima

e

irreversibile trasformazione dell’area edificabile sita in
Palermo, in via Pignatelli, angolo piazza Verdi-via
Volturno, segnata al catasto al f. 127, part. 80, 81 e 42,
di cui erano proprietari i loro danti causa, sig.ri
Giuseppe Gravina e Maria Teresa Gravina. Il Comune di
Palermo chiese il rigetto della domanda e, in via
riconvenzionale,

l’intervenuta

chiese di dichiarare

usucapione dell’area o, in subordine, la costituzione di
una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam.
Il tribunale condannò il Comune a corrispondere l’importo
di

£.

54.737.486,

oltre

interessi,

a

titolo

di

risarcimento danni per occupazione acquisitiva.
I sig.ri Girolamo Fatta del Bosco e Silvano Gravina
proposero

appello,

invocando

la

qualificazione

dell’occupazione come usurpativa e deducendo la
incongruità della stima effettuata dal primo giudice (in
£. 250.000 al mq.) e del calcolo degli interessi nella
misura fissa del 5% (sulla sorte annualmente rivalutata
dalla data dell’irreversibile trasformazione), anziché in
quella legale.

3

La Corte di appello di Palermo, con sentenza 2 maggio
2007, pur qualificando in astratto il fatto generatore del
danno come occupazione usurpativa, ha ritenuto che sul
punto si fosse formato il giudicato interno, non avendo
gli appellanti censurato nell’atto di appello la

qualificazione dell’occupazione come acquisitiva
effettuata dal primo giudice; in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha condannato il Comune a risarcire il
danno determinato in e 92.778,20, a norma dell’art. 5 bis
del d.l. n. 333 del 1992, conv. con mod. dalla legge n.
359 del 1992, comma 7 bis (inserito dall’art. 3, comma 65,
della legge n. 662 del 1996), oltre interessi legali dalla
data della sentenza.
Avverso questa sentenza i sig.ri Girolamo Fatta del Bosco
e Silvano Gravina ricorrono per cassazione a mezzo quattro
motivi. Il Comune di Palermo non ha svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
1.- I ricorrenti, nel primo motivo, censurano la decisione
impugnata per avere ritenuto che la questione della
qualificazione dell’occupazione come usurpativa fosse
stata tardivamente introdotta nel giudizio di appello,
mentre invece sin nell’atto di citazione essi avevano
dedotto l’illegittimità del comportamento del Comune di
Palermo e chiesto il risarcimento del danno conseguente

4

alla definitiva perdita dell’immobile in misura pari al
suo valore di mercato.
Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di
diritto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile
ratione temporis),

con cui si chiede di inquadrare la

vicenda espropriativa “nell’ambito delle occupazioni c.d.
usurpative”, perché formulato in modo astratto e avulso
dalla fattispecie.
2.- Nel secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione
del citato art. 5 bis, comma 7 bis, in quanto, anche a
voler qualificare

la

fattispecie come occupazione

acquisitiva, il risarcimento dovrebbe essere calcolato
secondo il valore di mercato, alla luce delle sentenze
della Corte cost. n. 348 e 349 del 2007.
Il motivo è fondato.

E’

noto che, per effetto della

sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art.
5 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 333/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359/1992, introdotto
dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996 (Corte
cost. n. 349/2007), il risarcimento del danno va
determinato in ogni caso sulla base del valore di mercato
del bene.
3.- Il terzo motivo, il quale deduce vizi di motivazione
concernenti il calcolo degli interessi, è assorbito.
4.- Il quarto motivo, concernente vizi di motivazione a
proposito del valore stimato del terreno in misura
5

inferiore rispetto a quella operata dal c.t.u., è
inammissibile, in mancanza del necessario momento di
sintesi di cui all’art. 366

bis

c.p.c. (v. Cass. n.

4556/2009, n. 24255/2011), applicabile

ratione temporis

alla fattispecie.

impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale, in
diversa composizione, che provvederà a determinare il
danno risarcibile secondo il valore di mercato, nonché a
liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo e il quarto
motivo, assorbito il terzo; in accoglimento del secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 6 novembre 2013.
Il cons. est.

Il Presidente

ì4 6L50

5.- In accoglimento del secondo motivo, la sentenza

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