Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26678 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 24/11/2020), n.26678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11777/2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

TREDICINE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10045/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Q.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10045/2017 depositata il 9.10.2017, la quale, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli, ha respinto la domanda avanzata dal medesimo Q. nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), per il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative all’incarico di perito assicurativo svolto per conto della società in riferimento ad un sinistro stradale.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.a., che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le parti non hanno depositato memorie, nel termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., in relazione a questa adunanza.

II. Contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. propose appello, deducendo la litispendenza, la continenza e la connessione, nonchè la necessità di riunione dei molteplici analoghi giudizi proposti dal Q., ovvero ancora l’improponibilità della domanda in ragione dell’indebito frazionamento di un credito unitario, e comunque l’infondatezza della pretesa.

Dopo aver escluso che la mancata riunione di cause potesse essere oggetto di motivo di gravame, il Tribunale di Napoli accolse l’appello, considerando come: il rapporto di collaborazione tra l’assicuratrice ed il Q. si era protratto per molti anni e per tale periodo erano sempre state emesse fatture di analogo importo, dandosi luogo ad un rapporto continuativo, secondo condizioni convenute ed osservate da ciascuna delle parti; a prescindere, quindi, dalla questione dell’improponibilità della domanda per il frazionamento del credito, la domanda del Q. risultava perciò infondata, in quanto quest’ultimo mostrava un comportamento concludente di accettazione dell’offerta contrattuale di un compenso inferiore rispetto alle tariffe professionali.

III.1. Il primo motivo di ricorso di Q.B. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per non aver considerato il Tribunale l’orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità della riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, anche nel giudizio di legittimità (si richiama Cass. n. 22631/2011).

III.2. Il secondo motivo di ricorso di Q.B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., in quanto i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria; nè deporrebbe in senso contrario l’esistenza tra le parti di un mandato continuativo, che, ad ogni modo, non eviterebbe che il perito assuma in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività peritale svolta.

III.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19 quaterdecies, che ha modificato della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis, relativamente all’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

III.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per (acta concludentia, un’offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo tale circostanza già oggetto di espressa contestazione in giudizio, ed ora comunque smentita attraverso la presentazione, in forza dell’art. 372 c.p.c., della documentazione IES dell’anno 2010, dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad Euro 40,00.

III.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione del giudicato implicito delle sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di Codesta Corte.

III.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.11.2007, n. 23726 e del 13.02.2017, n. 4090.

IV. Infine, stante il contrasto rilevato tra le sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 – in cui la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di negare l’unitarietà dell’obbligazione accogliendo i ricorsi del Q. – e le successive pronunce – in cui il Supremo collegio ha rigettato i ricorsi proposti dallo stesso, il ricorrente chiede che il ricorso sia trattato in udienza pubblica innanzi alle Sezioni Unite.

V. In via preliminare, deve affermarsi che non sussistono le ragioni, stabilite dall’art. 374 c.p.c., per la rimessione della causa alle sezioni unite per quanto auspicato dal ricorrente. La questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata, piuttosto, già decisa in senso uniforme tra le medesime parti da Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315 ed in precedenza dalle ordinanze rese da questa Corte all’esito delle adunanze ex art. 380 bis.1 c.p.c., del 18 ottobre 2017, del 22 marzo 2018 e del 18 giugno 2018, peraltro condividendo il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U., 16/02/2017, n. 4090.

Neppure si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Non sono state proposte dal ricorrente specifiche censure con riguardo alla violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e, essendo stati comunque formulati dall’appellante UnipolSai Assicurazioni s.p.a. motivi rientranti tra quelli consentiti da tale norma, neppure risulta rilevabile d’ufficio un’integrale inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado, agli effetti di cui all’art. 382 c.p.c., comma 3.

Sono poi inammissibili gli identificativi di pagamento e i moduli IES prodotti dal ricorrente (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell’inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata.

Il ricorso è, per il resto, inammissibile.

V.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile in quanto con esso il ricorrente per cassazione lamenta che il giudice di appello non abbia accolto un motivo di gravame dedotto dalla controparte contro la sentenza di primo grado, senza indicare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di aver anch’egli allegato davanti al giudice di pace, e poi riproposto davanti al Tribunale, analoga questione. Peraltro, il motivo comunque non supererebbe lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155). Il Tribunale di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 06/02/2015, n. 2245; Cass. Sez. 6 1, 30/03/2018, n. 8024). L’omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell’art. 151 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. Sez. 6-3, 10/03/2014, n. 5457).

V.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la considerazione che l’attività del perito assicurativo rientra nell’ambito della nozione comunitaria di impresa non dimostra alcuna specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata.

V.3. E’ inammissibile altresì il terzo motivo. Esso denuncia la violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13-bis (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), inserito dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19 quaterdecies, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in tema di equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative. Il D.L. n. 148 del 2017, stesso art. 19 quaterdecies, dispone che della L. n. 247 del 2012, citato art. 13 bis, si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 1, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

Il motivo è inammissibile perchè prospetta in cassazione una questione di diritto nuova, limitandosi a trascrivere le norme di legge, senza specificare che la stessa torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito.

V.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fonda su documenti prodotti, come premesso, in violazione dei limiti di cui all’art. 372 c.p.c., ed invoca, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un nuovo e più favorevole esame del fatto dell’accettazione, da parte del Q., del compenso offerto in importo medio di Euro 40,00 a pratica, fatto preso in considerazione dal Tribunale di Napoli. Il ricorrente assume che l’avvenuta accettazione di tale compenso costituisse circostanza contestata, ma non osserva l’onere, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente il contenuto saliente dei propri atti difensivi, da cui dedurre l’erronea applicazione del principio di non contestazione.

V.5-6. Quinto e sesto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi, e sono parimenti inammissibili.

Quanto in particolare al quinto motivo, non può ravvisarsi alcun giudicato implicito sulla qualificazione e sul carattere dell’intero rapporto corrente tra il Q. e la Fondiaria Sai per effetto delle cassazioni con rinvio contenute sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016, trattandosi di pronunce che, per l’appunto, avevano escluso che i crediti azionati in quei tre singoli giudizi fossero assimilabili ad altri oggetto di distinte azioni per diverse obbligazioni contrattuali in corso tra le parti.

Nè ha rilievo invocare, da parte del ricorrente, un preesistente giudicato esterno in ordine all’esclusione del frazionamento abusivo del credito, prevalendo ormai al riguardo, in applicazione del criterio temporale, il più recente giudicato conseguito con Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, relativo a decisione di merito che aveva, piuttosto, ravvisato il frazionamento medesimo.

Sono comunque inammissibili le censure inerenti alla non ravvisabilità di un frazionamento abusivo del credito, essendo tale questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha infatti dichiarato infondata la domanda del Q. “a prescindere dalla questione preliminare relativa alla improponibilità della domanda di pagamento abusivo del diritto dovuto ad indebito frazionamento del credito”.

VI. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Viste la palese inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi, ed essendo perciò la condotta processuale del ricorrente connotata da colpa grave, al punto da integrare un “abuso del processo”, va comminata la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis, con conseguente condanna di Q.B. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente nell’importo indicato in dispositivo (Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315).

VII. Non deve qui provvedersi sull’istanza di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte depositate, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., per l’adunanza dell’11 gennaio 2020. In osservanza del principio enunciato da Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio, in relazione al giudizio di cassazione, spetta, infatti – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione.

VIII. Pur risultando il ricorrente Q.B. ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in forza di Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, essendo stato il ricorso dichiarato inammissibile, deve darsi atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto” (Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna Q.B. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c., al pagamento, in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., della ulteriore somma di Euro 1.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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